LISTA CIVILE
. Per quanto le due espressioni ricorrano promiscuamente nella dottrina e nelle leggi, la lista civile va distinta dalla dotazione della corona propriamente detta. La dotazione della corona, nel suo senso più lato, rientra nella categoria dei diritti pubblici d'ordine patrimoniale, spettanti al re in ragione della speciale posizione che la corona assume nell'organizzazione costituzionale dello stato: e comprende l'istituto cosiddetto della lista civile e la dotazione della corona propriamente detta.
La lista civile - espressione che trova la sua origine etimologica nel diritto inglese - è costituita dall'assegnazione annua, nel bilancio dello stato, di una somma a favore del re in ragione dell'ufficio da lui esercitato; somma destinata principalmente a coprire le spese connesse all'ufficio medesimo nonché quelle necessarie per l'amministrazione dei beni della dotazione della corona.
L'assegno annuo sul bilancio dello stato, per la durata del regno di Vittorio Emanuele III, fu stabilito con legge 12 febbraio 1905, n. 26, in L. 14.250.000. Ma, con decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562.998, determinato dal desiderio del re di sussidiare l'opera degli ex-combattenti, mentre si ridusse la dotazione della corona, la lista civile fu limitata a L. 11.250.000.
La dotazione della corona è rappresentata propriamente da una determinata assegnazione di beni mobili e immobili, fatta al re per assicurargli la dignità delle condizioni di vita richieste dall'elevatezza dell'ufficio che ricopre.
La prima parte dell'art. 19 contiene una norma di diritto transitorio, destinata a regolare il passaggio dal regime assoluto a quello costituzionale, attraverso la concessione dello statuto, nei seguenti termini: "La dotazione della corona è conservata durante il regno attuale (di Carlo Alberto), quale risulta dalla media degli ultimi dieci anni. Il Re continuerà ad avere l'uso dei palazzi reali, ville e giardini e dipendenze nonché di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un ministro responsabile."
Circa la natura di codesti beni, è da avvertire che essi non sono da considerarsi di demanio dello stato, come invece quelli destinati a soddisfare direttamente un interesse collettivo, se anche talvolta fatti servire a uso o a servizio pubblico. Bensì, essi sono da reputarsi beni di proprietà patrimoniale dello stato, rientranti nella categoria di quelli indisponibili, in quanto lo stato è vincolato a non disporne, finché figurino nell'elenco della dotazione regia: com'è espressamente fissato dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato 23 maggio 1924, n. 827, all'art. 14. Ed è da respingersi l'opinione che li rappresenta come costituenti il cosiddetto demanio della corona, cioè come parte del demanio nazionale destinato dallo stato a uso del sovrano. Circa la natura del diritto del re sui detti beni, assegnatigli in uso secondo l'espressione statutaria, e appartenenti in proprietà allo stato, si avverta che qui si tratta di un diritto pubblico patrimoniale il quale non può parificarsi ai diritti privati, come quello di semplice uso contemplato dall'art. 451 del codice civile italiano, del quale è più ampio, e neppure del comune diritto di usufrutto di cui all'art. 477 del cod. civ., in quanto, pur conservando il carattere fondamentale di quest'ultimo, comprende facoltà in esso non contenute (v. legge 16 marzo 1850, n. 1064, e legge 27 giugno 1880, n. 5517): epperò ci troviamo di fronte a un diritto di godimento tutto speciale, che dimostra come il diritto pubblico, impadronendosi d'un istituto di diritto privato, lo abbia dovuto in parte modificare.
Circa la determinazione della dotazione della corona e della lista civile, l'ultima parte dell'art. 19 dello statuto dispone che "per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni regno dalla prima legislatura, dopo l'avvento del re al trono". A tenore di tale disposto, pertanto, si vuole che, una volta fissata, essa rimanga inalterata per tutta la durata di ogni regno, al fine di garantire l'indipendenza costituzionale del sovrano dalle mutazioni frequenti dovute alle fluttuazioni dei partiti, e altresì, che una tale fissazione avvenga nella prima legislatura dall'avvento al trono, in quella cioè che si apre dopo tale avvento e non, come alcuni pretendono, al principio del nuovo regno. Sennonché i due principî posti dalla norma statutaria, in pratica non furono sempre osservati, specie per motivi d'ordine politico e finanziario, attinenti alle esigenze del successivo ingrandimento dello stato e alle mutazioni richieste dalla necessità di raġguagliare la dotazione ai bisogni del re, in armonia con le condizioni della finanza.
L'amministrazione della dotazione della corona e della lista civile spetta al Ministro della real casa, di nomina regia su proposta del consiglio dei ministri: oltre ciò, nessun'altra specie di sindacato sull'uso dei beni della dotazione e sull'impiego dei fondi assegnati alla lista civile, la cui amministrazione è sottratta al controllo parlamentare: ché invano fu da taluni sostenuta la necessità di ricondurre tutta la dotazione della corona, specie la lista civile, sotto la diretta vigilanza della camera; valide e decisive ragioni furono opposte specie nella seduta del 18 gennaio 1905.
Circa la dotazione dei beni mobili e immobili, è prescritto l'inventario di essi in contraddizione col Ministero della real casa, a diligenza del Ministero delle finanze, responsabile, il quale deve curare l'osservanza degli obblighi legali (stat., art. 19, legge 16 marzo 1850, art. 4). L'amministrazione predetta ha, secondo l'opinione più accreditata, un carattere pubblico che si vuole dedurre dalla natura originaria dell'istituto, dalla funzione cui serve, dai mezzi onde è dotato, dalla procedura legislativa con cui è stabilito.
Dalla dotazione della corona si deve tener distinto il patrimonio privato del re, costituito dai beni che gli appartengono in proprio come privato individuo (stat., art. 20) e il cui regime giuridico è quello che regola ogni altra proprietà privata; salvo l'eccezione relativa alla quota disponibile, di cui al 1° capoverso dell'art. 20 dello statuto, per il quale il re può disporre del suo patrimonio privato "senza essere tenuto alle regole delle leggi civili che limitano la quantità disponibile".