LISTA CIVILE
. L'art. 21 dello statuto stabilisce che si provvede per legge a un assegno annuo al principe ereditario, giunto alla maggiore età o anche prima in occasione di un matrimonio, all'appannaggio dei principi della famiglia reale e del sangue reale nelle condizioni predette, alla dote delle principesse e al dovario delle regine vedove. In pratica però taluni di questi pesi sono rimasti, per volontà del re, a carico della lista civile. Per il regime giuridico dei beni dei membri della famiglia reale valgono le regole del diritto comune.