livellamento
Tendenza dei prezzi, che assumono valori differenti in mercati diversi, a convergere verso un livello comune per effetto del gioco contrapposto delle forze della domanda e dell’offerta. Tipicamente, l’azione di l. viene svolta dalle attività di arbitraggio (➔), vale a dire da operazioni di natura commerciale o finanziaria, realizzate allo scopo di trarre profitto dalla differenze tra i prezzi (in vigore su due o più mercati) di merci, titoli o valute, acquistando dove la quotazione è inferiore e rivendendo dove essa è superiore. Le operazioni di arbitraggio provocano il l. delle quotazioni sui mercati, aumentando la domanda dove il prezzo è più basso e l’offerta dove è più alto.
Teoria elaborata dagli economisti svedesi E. Heckscher e B. Ohlin in base alla quale, pur ipotizzando l’immobilità internazionale dei fattori della produzione, il libero scambio nel commercio internazionale (➔ p) tende a uguagliare i prezzi assoluti dei fattori nei vari Paesi. Secondo tale teoria, nel commercio internazionale ogni Paese tende a specializzarsi nelle produzioni di quelle merci che richiedono prevalentemente l’impiego di fattori in esso abbondanti (e quindi aventi prezzi relativamente meno alti) e a importare invece le altre merci. Ciò comporta il massimo impiego, in ogni Stato, dei fattori relativamente abbondanti e la contrazione dell’impiego di quelli relativamente scarsi, determinando il l. dei prezzi dei prodotti e la tendenza al l. anche dei fattori produttivi.
Nel caso del cambio, il l. ne modifica il corso, portandolo alla scadenza del titolo da negoziare, quando la scadenza di questo non coincida con quella del cambio: l’operazione si concreta nell’aggiunta dell’interesse o nella detrazione dello sconto al corso del cambio al tasso ufficiale della piazza estera e per il periodo che decorre tra le scadenze.
Il l. delle opportunità di investimento, anche noto con l’espressione inglese level playing field («campo perfettamente livellato«), riguarda l’insieme delle norme stabilite dalla direttiva comunitaria MIFID (➔), volte a garantire agli investitori condizioni identiche a livello transfrontaliero valide per tutti gli Stati comunitari, al fine di favorire la piena integrazione dei mercati finanziari dell’Unione Europea.