PALADIN, Livio
Giurista, nato a Trieste il 30 novembre 1933. Laureato in giurisprudenza nell'università di Trieste nel 1955, è stato prima assistente di V. Crisafulli in quella sede e poi di C. Esposito nell'università di Roma. Libero docente in Diritto costituzionale (1958-59), ha insegnato per incarico Istituzioni di diritto pubblico e Legislazione scolastica, e poi Diritto costituzionale, presso l'università di Trieste, ove ha quindi ricoperto la cattedra di Diritto costituzionale (1962). Nel 1969 è passato alla facoltà di Giurisprudenza dell'università di Padova, di cui è stato anche preside dal 1972 al giugno 1977, quando è stato nominato giudice costituzionale dal presidente della Repubblica G. Leone. Eletto presidente della Corte costituzionale nel luglio 1985, è rimasto in carica sino alla scadenza dall'ufficio di giudice costituzionale (1° luglio 1986). Ritornato all'università di Padova, l'ha lasciata per breve tempo l'anno successivo per assumere le funzioni di ministro della Funzione pubblica nel 5° governo Fanfani. Successivamente ha assunto altre responsabilità di prestigio quali, per es., la presidenza della Commissione istituita dal governo nel dicembre 1987 per l'esame dei problemi costituzionali concernenti il comando e l'impiego delle Forze Armate (v. la relazione finale in Quaderni costituzionali, 1988) e della Commissione istituita dal presidente della Repubblica nel luglio 1990 per lo studio dei problemi relativi alla normativa e alle funzioni del Consiglio superiore della magistratura (v. la relazione finale in Giurisprudenza costituzionale, 1991, pp. 986 ss.). Nel 1993-94 ha fatto parte del governo Ciampi quale ministro per il Coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali. Con altri studiosi ha fondato e personalmente diretto la rivista dell'Istituto di studi giuridici regionali Le Regioni negli anni 1972-77; è attualmente direttore della rivista Quaderni costituzionali.
La produzione scientifica di P. si è orientata principalmente al tema delle fonti del diritto e a quello dell'ordinamento regionale. In quest'ultimo filone s'iscrivono La potestà legislativa regionale (1958) e il Commento allo statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia (1964; 19692), che hanno costituito le premesse − insieme a numerosi articoli, relazioni a convegni e note a sentenze −del manuale Diritto regionale (1973; 19854). Dedicati alle fonti del diritto sono gli studi sulla delegazione legislativa e sui decreti legge, predisposti anche per il Commentario alla Costituzione italiana diretto da G. Branca, oltre alla prolusione patavina sul tema La legge come norma e come provvedimento (in Giurisprudenza costituzionale, 1969). Nello stesso quadro si collocano le ricerche concernenti l'art. 3 della Costituzione, dalla voce Eguaglianza (diritto costituzionale) per l'Enciclopedia del diritto, al volume Il principio costituzionale d'eguaglianza (1965) e al saggio su Corte costituzionale e principio d'eguaglianza: aprile 1979-dicembre 1983, pubblicato negli Scritti in onore di Vezio Crisafulli. Vanno infine segnalate le voci − sempre per l'Enciclopedia del diritto -Governo italiano e Presidente della Repubblica. Da ultimo ha pubblicato il manuale Lezioni di diritto costituzionale (1989). Caratterizzata da ampiezza di interessi, la produzione di P. si distingue per la costante preferenza accordata alle soluzioni che facciano valere i corollari del principio di legalità, cui vuole ritenere vincolata l'azione di tutti i pubblici poteri. Ciò lo induce a privilegiare i modi propri del ragionamento giuridico, utilizzando con prudenza i canoni delle dottrine storicistiche o realistiche del diritto. Di questo atteggiamento vi è traccia anche nelle sentenze della Corte costituzionale di cui P. è stato relatore, ove ha sempre presente l'impegno a individuare le regole cui la decisione del giudice costituzionale è tenuta a ispirarsi (cfr., per es., la sentenza 16/1978 in materia di inammissibilità del referendum abrogativo), evitando così il rischio dell'opportunismo delle decisioni caso per caso.