La questione dello status del Kosovo ha caratterizzato tutto il periodo di amministrazione diretta del paese da parte delle Nazioni Unite (Un) e non può considerarsi ancora risolta a tre anni dalla dichiarazione d’indipendenza e dall’entrata in vigore della Costituzione kosovara. Fin dalla conclusione dell’intervento armato della Nato, nel 1999, emerse chiaramente che i kosovari di etnia albanese avrebbero spinto per l’indipendenza, mentre l’ex Repubblica Federale di Iugoslavia (attuale Serbia) e la minoranza serba avrebbero considerato come unica opzione possibile quella dell’autonomia del Kosovo nell’ambito della sovranità serba. La risoluzione 1244 del 1999 del Consiglio di sicurezza Un (decisa a seguito del conflitto, al fine di istituire l’amministrazione internazionale del Kosovo) riaffermava l’obbligo di tutti gli stati membri delle Nazioni Unite di rispettare la sovranità e l’integrità territoriale della Repubblica Federale di Iugoslavia, facendo riferimento, in attesa di un accordo finale sulla questione dello status, alla necessità che venisse garantito l’autogoverno del Kosovo.
D’altra parte, i negoziati intrapresi nel 2006 dall’inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la definizione del futuro status del Kosovo si arenarono per via delle posizioni ancora diametralmente opposte di Belgrado e Priština, e l’inviato speciale Martti Ahtisaari raccomandò al Consiglio di sicurezza l’unica opzione a suo avviso possibile: l’indipendenza sotto la supervisione, per un periodo iniziale, della comunità internazionale. Il piano Ahtisaari, tuttavia, non fu adottato dal Consiglio di sicurezza e rimase un documento politico non vincolante.
Nonostante il mancato raggiungimento di un accordo e l’assenza di nuove disposizioni del Consiglio di sicurezza, a seguito dell’autoproclamazione d’indipendenza del febbraio 2008 molti stati si affrettarono a riconoscere il Kosovo, insistendo tuttavia sull’unicità del caso kosovaro, che non avrebbe potuto in alcun modo rappresentare un precedente. La maggior parte degli studiosi di diritto internazionale, d’altra parte, affermò da subito che non si trattasse di un caso di esercizio del diritto di autodeterminazione esterna (riconosciuto solo ai popoli sottoposti a dominio coloniale o occupazione straniera), né che si potesse considerare un caso di secessione giustificato dall’esercizio del diritto all’autodeterminazione interna (ovvero il discusso diritto dei popoli di scegliere autonomamente i propri governanti tramite un processo democratico, che in ogni caso dovrebbe essere esercitato nel rispetto dell’integrità territoriale dello stato).
Per valutare la soggettività internazionale del Kosovo si deve comunque tener conto che, per un verso, il riconoscimento da parte di altri stati è un atto meramente politico, privo di valore giuridico; per l’altro, la nascita di uno stato è percepita tradizionalmente nel diritto internazionale come un dato di fatto, rispetto al quale non sono applicabili criteri di legalità. I requisiti che consentono di valutare la nascita di un nuovo stato sono infatti l’effettività e l’indipendenza: uno stato è destinatario di norme internazionali, e come tale può pretendere che queste ultime siano rispettate nei suoi confronti, se esercita effettivamente i propri poteri di governo su una determinata comunità territoriale in modo indipendente rispetto a qualsiasi altro stato.
Nel caso del Kosovo non è ancora possibile affermare che i suddetti requisiti siano pienamente soddisfatti. Ciò è evidente se si considera che alcune attività di governo sono ancora esercitate dalle Nazioni Unite, dalla Nato e dall’Unione Europea (Eu), che la stessa Costituzione del Kosovo riconosce un’ulteriore autorità internazionale (il Rappresentate civile internazionale), alla quale è affidato il ruolo di supervisionare il processo di indipendenza, e che il governo kosovaro non è in grado di esercitare i propri poteri nelle aree settentrionali della regione. D’altra parte, non si può non tener conto che, nonostante il riconoscimento formale contenuto nella risoluzione Un 1244, a partire dal 1999 la sovranità serba sul Kosovo è stata di fatto sospesa dall’esercizio dei poteri di amministrazione territoriale da parte delle Nazioni Unite. Questa situazione, che sembrava aver prodotto una separazione irreversibile già prima della dichiarazione d’indipendenza, costituisce una peculiarità che distingue il caso del Kosovo rispetto ad altre contemporanee rivendicazioni secessioniste in altri paesi del mondo.