Magister camerarius
L'ufficio di magister camerarius, dotato di competenze finanziarie e giudiziarie, costituiva uno dei cardini dell'amministrazione provinciale della parte continentale del Regno. Ufficiali di diretta nomina regia, i magistri camerarii esercitavano la loro giurisdizione sui camerariati, distretti territoriali la cui ampiezza variava, probabilmente, in relazione al mutare delle attribuzioni degli ufficiali stessi. Duravano in carica un anno e al termine del loro mandato erano sottoposti a sindacatura. Almeno fino al 1238 i distretti sembrano coincidere con le circoscrizioni amministrative regionali, i giustizierati di Abruzzo, Capitanata, Terra di Lavoro e Molise, Principato, Terra di Bari, Basilicata, Terra d'Otranto, Valle di Crati e Terra Giordana, Calabria, con esclusione delle due regioni della Sicilia orientale e Sicilia occidentale, appannaggio della dohana de secretis (Il registro della cancelleria, 2002, pp. 351 ss.). Nel 1240, in conseguenza dell'unificazione delle due secrezie siciliane, fu designato un nuovo magister camerarius per il camerariato a porta Roseti usque Farum, una circoscrizione di nuova istituzione che univa i giustizierati di Calabria e Valle di Crati e Terra Giordana, sottratti ora alla tradizionale competenza del secreto di Messina; il nuovo magister designato per questa regione era Pietro di Cioffo. Anche il numero dei magistri camerarii attivi in ciascun camerariato variò continuamente, almeno fino al 1239. Nel 1231, la documentazione attesta, infatti, la presenza di due magistri per ciascuna regione: lo iudex Leone de Iuvenacio e Giovanni de Girardino, magister camerariusApulie (Acta Imperii inedita, I, p. 609), Leone Bono e Angelo Frisario, per Principato e Terra di Lavoro (ibid., pp. 611, 612). Tuttavia, a testimonianza ulteriore dell'estrema flessibilità del sistema amministrativo, soltanto qualche mese più tardi nello stesso distretto vi sarà un unico magister camerarius (ibid., p. 620). Nel 1239 il sovrano fissava un unico magister per ciascun camerariato (Const. I, 95.1, Occupatis nobis) e la documentazione successiva testimonia l'adesione della prassi al dettato normativo: Giovanni de Senicio, ad esempio, è magister camerarius di Abruzzo; gli succede Tommasio de Acto, in carica fino al 1239 quando viene sostituito da Criscio Amalfitano; sempre fino al 1239 Piscopo Iohanni è magister camerarius per la Capitanata e Monte S. Angelo.
Le loro funzioni si articolavano essenzialmente su due ambiti, uno propriamente giudiziario e uno amministrativo e fiscale. Come ufficiali al vertice delle aree regionali, gestivano direttamente gli ufficiali locali. Di loro competenza era l'appalto delle baglive, la nomina dei baiuli e lo svolgimento delle inquisitiones periodiche sul loro operato, il controllo dei castellani e del personale addetto alla tenuta dei castelli regi; essi avevano il compito di corrispondere loro gli stipendi e di giudicare le cause civili nelle quali i castellani fossero convenuti durante il periodo del loro mandato. Per quanto riguarda le funzioni giudiziarie, avevano la cognizione del secondo grado di giudizio delle cause civili, eccetto quelle feudali; potevano giudicare anche in primo grado su esplicita richiesta dei baiuli o in assenza di questi. Di loro competenza erano anche le cause vertenti fra baiuli e gabelloti.
Se la normativa del Liber Augustalis disciplina con maggiore attenzione l'ambito prettamente giudiziario e la giurisdizione dei magistri camerarii sugli ufficiali minori, la documentazione di cancelleria delinea con chiarezza l'ambito amministrativo, mostrando come in questo ampio settore le loro attribuzioni fossero le più estese e le più difficilmente precisabili. Più che l'individuazione di compiti specifici emerge con evidenza che essi costituivano gli interlocutori diretti del sovrano nelle aree provinciali, gli ufficiali ai quali era affidata, in toto o in parte ‒ e in alcuni periodi più che in altri ‒ la funzione di amministrare il territorio attraverso il controllo dell'esazione delle imposte e l'esecuzione di mansioni specifiche di volta in volta indicate nei mandati. Per questi motivi, la figura del magister camerarius rimane una delle più complesse dell'intero assetto istituzionale del Regno fridericiano. L'incertezza è innanzitutto definitoria. Le costituzioni talvolta usano indifferentemente le denominazioni di magister camerarius e camerarius per riferirsi al medesimo funzionario; la documentazione invece, in alcuni periodi almeno, allude con chiarezza alla differenziazione delle due magistrature, attestando l'esistenza di camerarii differenti, per funzioni e giurisdizione, dagli omologhi oggetto dei testi normativi e a questi sottoposti gerarchicamente. Altro punto problematico è la oscillante centralità dell'ufficio di magister camerarius nell'assetto del Regno. Presenti già come eredità del Regno normanno, e menzionati da Federico anche nelle Assise di Capua del 1220 (Ass. XIII, in Riccardo di San Germano, VII, 2, 1936-1939, p. 92), i magistri camerarii si connotano sin dalle prime Costituzioni, del 1231, come una magistratura con competenze giudiziarie e fiscali e con giurisdizione limitata alla parte continentale del Regno. In Sicilia, infatti, due magistri ‒ uno competente per la Sicilia citra e uno per quella ultra ‒ faranno la loro breve comparsa soltanto nel 1246 in sostituzione del secretus Siciliae e della dohana, magistratura ripristinata negli ultimi anni del regno di Federico. E ancora, la presenza attiva dei magistri camerarii nel Mezzogiorno continentale sembra sbiadire intorno al 1239 quando le loro funzioni vengono svolte in prevalenza dai maestri procuratori.
Su questo ufficio, sulla sua collocazione e sulla sua trasformazione politica e istituzionale, la storiografia ha molto riflettuto, tentando di dipanare una matassa che non finisce invece di annodarsi nel raffronto sincronico e diacronico fra norme e documentazione. A una corposa legislazione sull'ufficio ‒ che, pur se contraddittoria essa stessa, sembra comunque voler seguire l'intento di precisare i confini di un assetto istituzionale compiuto ‒ fa eco un'altrettanto corposa mole di documenti (i mandati del re ai suoi funzionari per la gestione delle entrate regie e per l'amministrazione della giustizia in sede locale) che indicano una struttura in continuo movimento, anche nel breve periodo. Voler tratteggiare in un quadro unitario e omogeneo le attribuzioni di questo ufficio risulta quindi impresa ardua, non solo a causa della frammentarietà e della scarsezza della documentazione superstite, quanto piuttosto per la struttura stessa dell'ossatura funzionariale fridericiana: per garantire un'ottimale gestione dei beni del demanio e della camera regia era necessario che l'assetto istituzionale fosse continuamente adattabile alle diverse esigenze, e pertanto le competenze degli ufficiali, che costituivano l'ossatura portante dell'articolata rete funzionariale sveva nella parte continentale del Regno, restavano volutamente sfumate e non inquadrate in mansioni rigidamente predeterminate.
fonti e bibliografia
Historia diplomatica Friderici secundi; Acta Imperii inedita, I.
Riccardo di San Germano, Chronica, in R.I.S.2, VII, 2, a cura di C.A. Garufi, 1936-1938.
Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien, a cura di W. Stürner, in M.G.H., Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, II, Supplementum, 1996 (nel testo abbreviato in Const. seguito dal numero della costituzione e dall'incipit); Il registro della cancelleria di Federico II del 1239-1240, a cura di C. Carbonetti Vendittelli, Roma 2002.
L'argomento è stato al centro dell'interesse di una vasta storiografia; si rimanda pertanto alle opere più ampie e significative nelle quali è possibile reperire ulteriore specifica bibliografia:
P. Colliva, "Magistri Camerarii" e "Camerarii" nel regno di Sicilia nell'età di Federico II. Disciplina legislativa e prassi amministrativa, "Rivista di Storia del Diritto Italiano", 34, 1963, pp. 51-126.
Id., Ricerche sul principio di legalità nell'amministrazione del regno di Sicilia al tempo di Federico II, I, Gli organi centrali e regionali, Milano 1963.
E. Mazzarese Fardella, Aspetti dell'organizzazione amministrativa nello stato normanno e svevo, ivi 1966.
N. Kamp, Von Kämmerer zum Sekreten. Wirtschaftsreformen und Finanzverwaltung im staufischen Königreich Sizilien, Sigmaringen 1974.