Mandato di arresto europeo
mandato di arrèsto europèo locuz. sost. m. – Decisione giudiziaria emessa da uno Stato appartenente all’Unione Europea in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata per l’esercizio di un’azione penale o per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà. La collaborazione per la ricerca e la cattura delle persone colpite da provvedimenti limitativi della libertà personale rappresenta un momento centrale della cooperazione tra gli Stati in campo giudiziario. In questo ambito, l’introduzione del mandato di arresto europeo, con la decisione quadro dell’Unione del 13 giugno 2002 recepita in Italia dalla legge n. 69 del 2005, ha determinato una notevole innovazione perché è stata superata la procedura dell’. Quest’ultima, infatti, richiede lo svolgimento di una fase giurisdizionale cui segue un vaglio politico-amministrativo, sicché la consegna ad altro Stato di un ricercato è possibile se concorrono valutazioni positive di natura tecnico-giuridica e considerazioni favorevoli più strettamente politiche. Questa tradizionale impostazione, limitatamente ai rapporti tra i paesi membri dell’UE, è stata abbandonata a vantaggio di un sistema più snello e rapido che presuppone il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e consente dunque un rapporto diretto tra le autorità giudiziarie interessate alla consegna del ricercato. L’intervento dell’autorità amministrativa è stato limitato e relegato a compiti di mero supporto operativo agli organi giudiziari. I casi di esclusione o di rifiuto della consegna dei ricercati sono stati drasticamente ridotti (per es. se il reato alla base del mandato è coperto da amnistia nello Stato di esecuzione). Il meccanismo di consegna delle persone ricercate, in questo modo, è divenuto più efficace e in grado di rispondere alle sfide della criminalità, soprattutto di quella organizzata, che sta assumendo sempre più una caratteristica internazionale o transnazionale. Il mandato, redatto da un giudice sulla base di un formulario standardizzato, presuppone che la persona ricercata sia domiciliata o residente in altro Stato dell’Unione. Se il luogo della residenza, del domicilio o della dimora della persona ricercata non è conosciuto, l’autorità giudiziaria dispone l’inserimento di una specifica segnalazione destinata alle forze dell’ordine nel Sistema di informazione Schengen (SIS), previsto da una convenzione internazione del 1990, che equivale a un mandato d’arresto europeo. Il provvedimento, secondo la decisione quadro europea, può essere emesso per fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi. La legislazione italiana, tuttavia, ha previsto pene più elevate per permettere di ricorrere a questo mezzo. Una volta emesso dall’autorità giudiziaria, il mandato d’arresto europeo viene trasmesso al ministro della Giustizia che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato di esecuzione e alla sua trasmissione all’autorità competente. Le decisioni relative all’esecuzione di un mandato d’arresto devono essere sottoposte a un controllo da parte dell’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione. In particolare, in virtù del principio fondamentale della doppia incriminazione, l’Italia dà esecuzione al mandato d’arresto europeo soltanto laddove il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale. Mentre l’estradizione presuppone che un simile accertamento sia compiuto caso per caso, il nuovo sistema prevede un catalogo di trentadue fattispecie di reato che, in forza di una valutazione preventiva, sono illeciti penali in tutti i paesi dell’Unione.