MANDATO (XXII, p. 96). -1
I risultati conseguiti, in sede d'interpretazione dei codici abrogati, dalla dottrina sono stati con maggiore intelligenza utilizzati nella elaborazione del codice del 1942, a proposito dell'istituto del mandato. La disintegrazione del rapporto sottostante dalla presenza ha consentito di distinguere, pur sul piano normativo, il mandato dalla rappresentanza, per modo che, mentre quest'ultima comporta l'immediato riferimento al patrimonio del rappresentato degli atti giuridici posti in essere dal rappresentante in nome del dominus, il mandato si esaurisce nel conferimento, da parte del mandante, dell'incarico di compiere atti giuridici per conto di lui; non sempre la rappresentanza si accoppia con il mandato, dal momento che altri negozî (società, ecc.) o atti (gestione d'affari, ecc.) costituiscono la base del potere rappresentativo, né il mandato implica necessariamente l'agire in nome del mandante (argom. ex art. 1704). Le conseguenze di carattere pratico della precisazione teorica sono notevolissime: la rappresentanza è considerata quel che veramente è, e cioè un istituto della teoria generale del contratto (art. 1387 segg.); la spedizione (articoli 1737-1741) e la commissione (articoli 1731-1736) appariscono sottospecie del mandato, da cui differiscono solo per la specificazione ulteriore dell'oggetto (conclusione del contratto di trasporto e compimento di operazioni accessorie; acquisto e vendita di beni); la irrilevanza del rapporto sottostante nei confronti dei terzi, che è essenziale nel mandato senza rappresentanza, si pone in termini assai nitidi; il mandato differisce dal contratto di lavoro subordinato o autonomo per l'oggetto che nell'uno è il compimento di atti giuridici e negli altri il compimento di atti materiali, che non hanno di per sé stessi rilevanza giuridica.
2. - Una volta esclusa l'automatica ripercussione degli atti del mandatario (senza rappresentanza) sul patrimonio del mandante, che segue solo all'esercizio del potere rappresentativo, la realizzazione dell'agire per conto altmi si appalesa il più delicato problema, ad un tempo teorico e pratico, dell'istituto: postoché "il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi" (art. 1705, n. 1), il problema viene risolto in un modo diverso, ove oggetto del mandato sia l'acquisto per conto del mandante, a seconda che si tratti di mobili o di immobili e di mobili registrati. Nella prima ipotesi, l'art. 1706, n. 1, attribuendo al mandante l'azione di rivendicazione, presuppone che l'atto del mandatario si ripercuota automaticamente nel patrimonio del mandante, attribuendogli, ilico et immediate, la proprietà del bene; se si tratta, invece, di immobili o di mobili registrati, la legge di circolazione che li disciplina, e, in particolare, i principî della trascrizione, impongono di conferire al mandante un'azione meramente personale volta ad ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di trasferire che incombe al mandatario in forza del negozio di mandato; il mandatario è, dunque, proprietario del bene che ha acquistato per conto del mandante, ma il suo diritto di proprietà è attenuato dall'azione personale che si è descritta, fino al punto di esserne eliminato.
Il delicato problema dei rapporti tra mandante ad acquistare e mandato, risolto sul piano della proprietà, è impostato dal punto di vista della garanzia, nell'art. 1707, che si inspira ai principî ormai noti, i quali disciplinano il rapporto tra il pignoramento e gli atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati (art. 2915): poiché il mandato implica una limitazione della proprietà del mandatario ad acquistare immobili, s'intende perché il mandante prevalga sui creditori del mandatario, solo se la domanda, volta all'esecuzione specifica dell'obbligo del mandatario, sia trascritta prima del pignoramento, e del pari agevolmente s'intende che i creditori del mandatario prevalgano sul mandante se il pignoramento sia anteriore al conseguimento, da parte del negozio di mandato, della certezza della data, perché tale è il criterio dettato dall'art. 2915.
3. - L'irrilevanza del negozio di mandato rispetto al terzo contraente non cessa se quest'ultimo ne sia a conoscenza, perché altro è l'agire in nome del rappresentato, il quale comporta l'eliminazione negoziale del rappresentante, altro è la conoscenza del rapporto di mandato, che non cessa di porre quale contraente il mandatario: ne segue, ad es., che il conflitto d'interessi, ove sia conosciuto o riconoscibile dal terzo, comporta l'annullabilità del contratto concluso dal rappresentante (art. 1394) e non è opponibile dal mandante senza rappresentanza al terzo quantunque sciente; né va dimenticato che la responsabilità per l'eccesso dai limiti del mandato è costretta nella misura dell'interesse negativo solo se al mandato si accompagni il potere rappresentativo (art. 1398), mentre il mandatario senza rappresentanza, che ecceda dai limiti del mandato è sostituito al mandante che non ratifichi (art. 1711, n.1).
Dalla illustrata irrilevanza deriva che i terzi non hanno alcun rapporto con il mandante, il quale, peraltro, può, in via surrogatoria, esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, a meno che non siano pregiudicati i diritti del mandatario (articoli 1720, 1721 e 2761).
4. - Tra le innovazioni di dettaglio, cui il vigente codice è addivenuto, va considerata la disciplina: a) del mandato congiuntivo, che in tanto è efficace in quanto l'incarico sia accettato da tutti i mandatarî (art. 1716, n. 1, che nei successivi comma semplifica l'art. 364 dell'abrogato codice di commercio); b) del mandato collettivo, che non può essere revocato, in difetto di giusta causa, se non ad opera di tutti i mandanti (art. 1726); c) della onerosità, che si presume (art. 1709); d) della revoca, la quale è diversamente regolata a seconda che si tratti di mandato irrevocabile (art. 1723), oneroso (art. 1725) e collettivo (art. 1726); e) della sopravvivenza, alla morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario, dell'incarico di compiere atti relativi all'esercizio di un'impresa (art. 1722).
Bibl.: L. Carraro, Il mandato ad alienare, Padova 1947; L. G. Russo, Mandato, in Commentario del codice civile diretto da M. D'Amelio e E. Finzi, Libro delle obbligazioni. Contratti speciali, Firenze 1948.
Mandato internazionale (XXII, p. 9 8).
Dopo una esperienza di più di venti anni, l'istituto è finito con lo scioglimento della Società delle Nazioni e la costituzione delle N. U. Gli stati mandatarî hanno però dichiarato con una risoluzione della S. d. N. del 18 aprile 1946 l'intenzione di continuare ad amministrare i territorî affidati ad essi con le norme e con gli scopi del mandato fino alla formazione di altri accordi con le N. U.
Con la stessa risoluzione è stata riconosciuta implicitamente l'assunzione dell'intera sovranità da parte degli stati amministratori, liberati da ogni obbligazione internazionale di natura giuridica, e ciò conferma l'opinione della pertinenza della sovranità sui territorî di mandato alla S. d. N. nel tempo della sua esistenza. Contraria a tale interpretazione - in questo grave problema che affaticò tutti i commentatori dell'istituto - sembra l'art. 40 del trattato di pace con l'Italia, che - dopo la seconda Guerra mondiale - ha imposto allo stato italiano la rinuncia ad ogni diritto sui mandati, con riferimento intuibile alla sua posizione di una delle principali potenze alleate ed associate, a favore delle quali la Germania aveva rinunciato ai suoi possedimenti d'oltremare nel trattato di Versailles.
Tutti i territorî di mandato di tipo A, tranne la Palestina, e cioè l'‛Īrāq, la Siria, il Libano e la Transgiordania, sono ormai diventati membri indipendenti della comunità internazionale.
Per i mandati di tipo B e C, gli stati responsabili hanno sottoposto volontariamente all'amministrazione fiduciaria internazionale delle N. U. con accordi approvati da questa organizzazione alla fine dell'anno 1946 i territorî seguenti: Samoa occidentale sotto l'amministrazione della Nuova Zelanda; Nuova Guinea sotto l'amministrazione dell'Australia; Togo, Camerun e Tanganica sotto l'amministrazione della Gran Bretagna; Togo e Camerun sotto l'amministrazione della Francia; Ruanda e Urundi sotto l'amministrazione del Belgio. All'amministrazione fiduciaria degli S. U., con la posizione speciale di area strategica, sono state affidate dal Consiglio di sicurezza delle N. U. le isole Marshall, Caroline e Marianne, già sotto mandato giapponese. Per l'Africa sud occidentale, le N. U. hanno respinto un progetto di incorporazione nell'Unione Sudafricana. È rimasta, dunque, sotto l'amministrazione dell'Inghilterra, che ne aveva ricevuto il mandato, soltanto la piccola isola di Nauru nell'oceano Pacifico (confronta anche africa; amministrazione fiduciaria; colonia, in questa Appendice).
Bibl.: G. Ambrosini, Paesi sotto mandato, Milano-Roma 1932; G. Arangio Ruiz, Il sistema coloniale delle Nazioni unite, in La comunità internazionale, Roma, II, n. 2, aprile 1947; A. E. Folchi, I mandati coloniali, Milano 1936; Société des Nations, Le système des mandats, Ginevra 1945; id., Journal Officiel, Actes des XXme et XXIme sessions ordinaires de l'Assemblée, Ginevra 1946.