manicomio
Istituto per il ricovero e la segregazione dei malati di mente; oggi è sinonimo meno usato di ospedale psichiatrico. Il primo m. fu fondato dal medico francese P. Pinel nel 1793, liberando i folli dalle prigioni in base al principio che il malato di mente non può essere equiparato al delinquente.
Per lungo tempo il m. rimase un luogo di internamento coatto anziché un centro di terapia e riabilitazione. In Italia, nel 1904 fu varata la legge che istituiva i m. provinciali e da allora ne furono costruiti oltre 50. In questi istituti venivano ricoverate persone affette da disturbi mentali, ma anche da insufficienza mentale, sifilide, epilessia, sordomutismo, alcolismo ecc. La dimensione del controllo era prevalente su quella della cura e influenzava l’abuso di strumenti quali l’elettroshock e le stanze di isolamento. Inoltre, l’azione patoplastica del m., che induceva di per sé una patologia comune a tutti i ricoverati, portava ad omologare interventi e pazienti, determinando la cosiddetta sindrome da istituzionalizzazione. Solo a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso, con l’uso dei primi antipsicotici, l’affermazione di una nuova concezione della psichiatria portò all’abolizione dell’istituto manicomiale in molti Paesi, ma ancora negli anni Sessanta in Italia vi erano oltre 90.000 persone internate. Questo processo di abolizione dei m., che oggi è sostenuto da motivazioni etiche, scientifiche ed economiche, è tuttora in corso in tutto il mondo.
L’esperienza di F. Basaglia a Gorizia e a Trieste negli anni Sessanta e Settanta, insieme a una complessiva crescita della psichiatria e a un cambiamento culturale diffuso nella società italiana nei confronti della malattia mentale, portò all’approvazione della legge 13 mag. 1978, n. 180 (chiamata anche legge Basaglia), che stabiliva l’abolizione del m. e la creazione dei centri di salute mentale dislocati nel territorio, imponeva di effettuare i ricoveri volontari o obbligatori solo in reparti psichiatrici, collocati negli ospedali generali, e affermava il principio della continuità terapeutica. Oggi in Italia, come nel resto del mondo, esistono i m. criminali, che dal 1975 sono denominati nell’uso ufficiale giuridico ospedali psichiatrici giudiziari. Si tratta di istituti nei quali vengono rinchiuse, come misura di sicurezza, persone che, pur avendo commesso reati, sono state prosciolte per infermità psichica, ma che vengono giudicate socialmente pericolose.