manomorta
Nell’ordinamento feudale, la m. era il diritto del signore di succedere al vassallo morto senza eredi maschi. Poi il termine indicò quei beni che, in quanto appartenenti a enti perpetui, sfuggivano alla tassa di successione; si consideravano stretti nella mano di un morto senza la possibilità di uscirne. La più importante storicamente ed economicamente è la m. ecclesiastica, che si cominciò a formare da quando le comunità cristiane, dopo il riconoscimento della Chiesa da parte di Costantino, poterono, come i templi pagani, ricevere per testamento. Contribuirono a svilupparla i molti privilegi che le furono concessi in materia di successione, di testamenti, di legati, di esecutori testamentari e di prescrizioni; ancora di più si consolidò con l’estensione ai beni delle chiese delle norme relative all’inalienabilità delle res sacrae e religiosae dei romani. Nell’età barbarica ebbe incremento con le disposizioni a favore dell’anima e con il divieto delle permute dei beni ecclesiastici emanate da Liutprando e da Astolfo. Le frequenti donazioni di privati e di principi, congiunte a questi privilegi, contribuirono a fare della Chiesa la maggiore proprietaria di beni immobili. I danni derivati da questi accumulamenti non furono rilevati fino a quando le vendite relative furono destinate a scopi di beneficenza, di culto e di educazione; quando però la Chiesa trascurò queste finalità si trovò di fronte lo Stato, il quale, alla luce del danno delle pubbliche finanze e dell’economia generale, intervenne per limitare gli acquisti degli enti ecclesiastici e privare questi ultimi dei loro privilegi. La Chiesa reagì, sentendosi lesa nella sua libertà. Ne nacque un vivo dibattito fin dal 14° sec., ripreso nei secc. 16° e 17°. Dopo che la Rivoluzione francese e i governi che seguirono ebbero incorporati i beni ecclesiastici, i governi restaurati si riservarono un controllo sugli acquisti degli enti ecclesiastici, ma soppressero alcuni di questi, incorporandone i beni, e sottoposero quelli rimasti a una tassa di manomorta.