marchio
Segno distintivo, protetto da titolo di proprietà industriale, finalizzato a contraddistinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre. Un esempio può aiutare a comprendere la differenza fra marca e marchio: la Lacoste è una marca; il coccodrillo che la contraddistingue è un marchio. La facoltà di fare uso esclusivo del m. si acquista, in Italia, con la registrazione, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (➔ brevetto), di durata decennale (salvo rinuncia) e si può rinnovare per eguale periodo. Possono costituire oggetto di registrazione come m. d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della sua confezione, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre (d. legisl. 30/2005, codice della proprietà industriale, artt. 7-28 ). La registrazione non può essere concessa per m. consistenti in parole, figure o segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, per quelli che includono stemmi, bandiere ufficiali di Stati, il segno della croce rossa ecc., e per quelli contenenti indicazioni non veritiere sull’origine o qualità dei prodotti, ovvero atti a trarre in inganno chi sceglie. Nei confronti della registrazione è peraltro tutelato il preuso (art. 2571 c.c.), ovverosia chi ha utilizzato un m. non registrato ha la facoltà di continuare a farne uso, nonostante la sua registrazione sia in seguito ottenuta da altri, purché non superi i limiti, tipicamente geografici, entro cui anteriormente se ne è valso. La validità del m. può essere nazionale (artt. 2569-2574 c.c. e codice della proprietà industriale), comunitaria (direttiva 2004/48/CE e 2008/95/CE) o internazionale (Trattato sul diritto dei marchi del 1994 e protocollo di Madrid del 2000).
I m. d’impresa si distinguono in m. di fabbrica, applicati dal produttore, e in m. di commercio, applicati dal rivenditore. Quello di fabbrica non può essere coperto o eliminato nemmeno dal m. di commercio. Oltre ai m. d’impresa, il legislatore regolamenta i m. collettivi che sono registrati da quei soggetti (enti o associazioni) che svolgono la funzione di garantire l’origine (la provenienza geografica), la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi al fine di concederne l’uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti. Di particolare rilevanza sono il m. comunitario, che conferisce al titolare un diritto esclusivo nei 27 Stati membri dell’Unione Europea se registrato presso l’OHIM (➔ Office of Harmonisation in the Internal Market), conformemente alle condizioni stabilite nei regolamenti europei, e il m. di origine che promuove e tutela i prodotti agroalimentari. Tra i m. di origine, il regolamento 2081/1992/CEE distingue: DOP (Denominazione di Origine Protetta), che identifica la denominazione di un prodotto la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono in un’area geografica determinata; IGP (Indicazione Geografica Protetta), che si riferisce a un prodotto di cui almeno uno stadio della produzione, trasformazione o elaborazione avviene in un’area geografica determinata; STG (Specialità Tradizionale Garantita), che ha il compito di valorizzare una particolare composizione del prodotto o un metodo di produzione tradizionale, ma non fa riferimento a un’origine.