MARCHIO (XXII, p. 243; App. I, p. 820)
Marchio di fabbrica e di commercio. - La nuova disciplina giuridica disposta dal r. decr. del 13 settembre 1934 non è mai entrata in vigore per le difficoltà organizzative cui dava luogo il previsto esame preventivo delle novità dei marchî da registrare. Ne è stato operato uno stralcio parziale, sostituendola con una disciplina in qualche punto modificata, attuata con decreto del 21 giugno 1942 le cui disposizioni fondamentali sono riprodotte negli articoli 2569-2574 del cod. civ. del 1942. E stato soppresso l'esame preventivo della novità dei marchî da parte dell'ufficio di registrazione, che limita il suo controllo alla esistenza del carattere distintivo nel contrassegno adottato come marchio (dalla nuova legge denominata marchio d'impresa) ed alla sua liceità.
Nulla è innovato nella tutela internazionale dei marchî secondo la convenzione della Unione di Parigi e nella registrazione internazionale dei marchî presso l'Ufficio di Berna.
Bibl.: F. Ferrara, Teoria giuridica dell'azienda, Firenze 1945; R. Franecschelli, Saggio sulla cessione dei marchi, in Riv. Dir. Commerciale, 1948; L. Mossa, Trattato del nuovo diritto commerciale, Milano 1942; E. Sereni, I marchi di fabbrica e di commercio nel diritto internazionale privato, Milano 1938; S. Auletta, in Commentario del codice civile di A. Scialoia e G. Branca, Bologna-Roma 1948; M. Rotondi, Diritto industriale, Milano 1941.