MARCHIO
. Marchio di fabbrica (XXII, p. 243). La legge 30 agosto 1868, n. 4577, è oggi sostituita dal r. decr. 13 settembre 1934, n. 1602 (articolo 74 segg.). L'innovazione più radicale portata dal decreto riflette l'introduzione dell'esame preventivo sulla novità dei marchi presentati per la registrazione (art. 90).
Però, né l'esame preventivo; né la registrazione avvenuta in seguito al rigetto delle eventuali opposizioni, valgono a garantire la validità e l'appartenenza del marchio (art. 98); salvo l'istituto della convalidazione, per cui un marchio non può più essere invalidato dopo trascorsi cinque anni dalla pubblicazione nel bollettino della proprietà intellettuale, purché durante tale tempo sia stato usato in buona fede e senza contestazioni (art. 99). È stato riservato il nome di marchî ai soli segni distintivi registrati; i segni non registrati sono denominati segni distintivi, e, sempreché abbiano i requisiti prescritti, sono anch'essi protetti con esclusiva, ma soltanto nell'ambito della loro notorietà e diffusione (articoli 75, 80, 87, 99), così fu risolto, con criterio logico ed esatto, il caso di conflitto fra segno distintivo registrato (marchio) e segno distintivo non registrato o di fatto. Il decreto si occupa altresì delle questioni delicate che sorgono circa l'uso come marchi di nomi geografici, e vieta l'uso di questi marchî "quando possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di ulteriori iniziative nella regione" (art. 77). Si riconosce poi definitivamente, col nuovo decreto, diritto di cittadinanza ai cosiddetti marchî collettivi appartenenti a enti o associazioni legalmente costituiti (art. 85). Questi marchî collettivi o di garanzia pubblicistica non possono naturalmente formare oggetto di trasferimento; mentre è liberamente trasferibile il marchio o segno distintivo ordinario, anche senza l'azienda (articolo 84) "a condizione che non ne derivi inganno in quei caratteri della merce che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico". Il decreto consente la registrazione del marchio anche a favore di chi non ne faccia immediatamente uso, purché a tale uso addivenga effettivamente entro il termine massimo di due anni (articoli 79 e 97, n. 1). Per la nuova legge, poi, la durata del marchio è stabilita in dieci anni, decorrenti dalla domanda di registrazione. È ammessa però la proroga per periodi di uguale durata su domanda da presentarsi prima della scadenza del decennio; ed è pure ammessa la registrazione ex novo di un marchio scaduto, anzi nel triennio successivo alla scadenza tale registrazione non è ammessa se non a vantaggio del primo titolare (art. 95).
Giova anche ricordare, fra gli atti più recenti che riguardano la materia, la revisione della convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, effettuata con le convenzioni di Londra del 2 giugno 1934, alle quali l'Italia ha partecipato, con altri trenta stati.
Bibl.: La nuova legge sulle privative industriali e sui marchi, in Riv. dir. comm., I (1935), p. 102; E. Piola Caselli, Le nuove convenzioni di Londra 2 giugno 1934 per la protezione della proprietà industriale, in Riv. dir. comm., I (1934), pp. 477, 649.
Per il marchio dei metalli preziosi v. metalli (App.).