mediatore europeo
Carica istituzionale della UE (➔ Unione Europea p) istituita nel 1992 con il Trattato di Maastricht (➔) o Trattato sull’Unione Europea. Con tale accordo è stato operato un recepimento dell’istituzione scandinava dell’ombudsman, che a sua volta affonda le sue radici nella figura del defensor civitatis romano. Dopo l’istituzione di tale carica, l’ufficio del m., che ha sede a Strasburgo, ha sperimentato un incremento costante delle proprie attività.
Il m. e. si configura come un organo monocratico che riceve e si occupa delle denunce contro presunti casi di cattiva amministrazione delle istituzioni e degli organi della UE. Restano esclusi dal novero delle istituzioni rientranti nel raggio di azione del m. il Tribunale di primo grado e la Corte di giustizia dell’Unione Europea (➔).
A esso si possono rivolgere i cittadini della UE o le persone fisiche e giuridiche che risiedono o hanno la sede nel territorio della stessa. Qualora il m. ravvisi un effettivo caso di cattiva amministrazione, provvederà a informarne l’istituzione responsabile, facendosi carico, in caso di mancato chiarimento, della ricerca di una soluzione amichevole. Qualora tale iniziativa non porti risultati, il m. può rivolgere raccomandazioni al Parlamento europeo affinché intervenga. Nel caso in cui vengano sottoposti al suo vaglio atti o comportamenti del Tribunale di primo grado o della Corte di giustizia, l’iniziativa del m. sarà limitata al semplice rinvio a detti organi giurisdizionali.
Rimangono esplicitamente escluse dal campo d’azione del mediatore: le denunce contro amministrazioni nazionali e locali di Paesi membri, anche nel caso di presunte violazioni del diritto comunitario; le denunce contro persone fisiche o imprese; l’attività dei tribunali o degli omologhi nazionali del mediatore.
Il Parlamento europeo procede alla nomina del m., il quale rimane in carica per la durata della legislatura del Parlamento stesso con possibilità di rinnovo del mandato. Il m. espleta le sue funzioni in completa indipendenza dagli organi dell’Unione e dal Parlamento stesso. La sua eventuale rimozione può essere proposta dal Parlamento europeo alla Corte di giustizia la quale, in composizione plenaria, può deciderne il dimissionamento.
Il Trattato di Lisbona ha impresso un nuovo slancio al ruolo del mediatore europeo. Con tale Trattato è stato attribuito lo stesso valore giuridico dei trattati alla Carta dei diritti fondamentali della UE (➔) che, all’art. 41, include il diritto a una buona amministrazione tra quelli fondamentali della UE. In linea più generale, lo scardinamento del sistema dei pilastri comunitari operato con il Trattato di Lisbona ha esteso le competenze del m. a tutti gli organi della UE, uffici, agenzie, istituzioni fino allo stesso Consiglio europeo, con l’eccezione degli organi giurisdizionali sopra menzionati.