MEDIAZIONE (XXII, p. 691)
Diritto privato. - Dalla sistematica adottata dal codice civile del 1942, in correlazione alla soppressione di un separato codice di commercio, si rileva anzitutto che la disciplina del contratto di mediazione riguarda il contratto in sé e per sé, indipendentemente dalla professionabilità o meno del mediatore, e riguarda altresì qualsiasi affare, così civile come commerciale. Come il codice di commercio del 1883 l'attuale codice non dà una definizione del contratto di mediazione; a differenza però del primo esso contiene una definizione del mediatore, che è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Non può, nemmeno nel nuovo codice, ritenersi chiarita la natura giuridica del contratto di mediazione, che secondo una dottrina prevalente era stato definito, in base al codice abrogato, come un contratto di opera.
Notevoli le modificazioni che l'attuale codice ha introdotto alla disciplina dello speciale contratto. Anzitutto per quanto riguardo il diritto di mediazione (provvigione), che non compete al mediatore se l'affare non è stato concluso per effetto del suo intervento; e la misura e la proporzione in cui deve gravare su ciascuna delle parti sono determinate, in mancanza di patto, di tariffe professionali e di usi, dal giudice secondo equità (art. 1755).
Se l'affare non è stato concluso il mediatore ha diritto al rimborso delle spese. Dal che inoltre si ricaverebbe la conferma del principio di libertà di recesso dal contratto. Il codice disciplina anche il diritto alla provvigione nel caso di contratti sottoposti a condizione sospensiva o risolutiva, nonché in tutti i casi di annullabilità o rescindibilità del contratto (articolo 1757).
La responsabilità particolare del mediatore è aggravata con l'obbligo a lui fatto di comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare. Il mediatore non è mandatario di alcuna delle parti salvo che ciò sia espressamente stabilito.
Il nuovo codice ammette che il mediatore possa essere fideiussore di una delle parti. Disposizione del tutto nuova è altresì quella dell'art. 1764 che prevede particolari sanzioni.
Bibl.: U. Azzolina, La mediazione, in Trattato di dir. civ., diretto da G. Vassalli, Torino 1943; G. De Gennaro, Della mediazione, in Commentari al cod. civ., diretto da M. D'Amelio e E. Finzi, Firenze 1947; F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano 1947.