MERCANZIA
. Nella storia delle corporazioni medievali occupa una posizione particolare: i negotiatores o mercatores compaiono organizzati in forma corporativa molto tempo prima degli artigiani, e anche quando dalla prima e generica corporazione dei mercanti si staccano coloro che esercitano i rami più ricchi del commercio in forma esclusiva o connessa con la produzione industriale, queste corporazioni d'origine e di carattere mercantile mantengono una posizione di supremazia sulle corporazioni puramente artigiane.
Ma lo sviluppo e la complessità sempre maggiore dell'attività commerciale e la differenziazione che ne deriva nel suo ordinamento amministrativo portano a un'altra e più importante conseguenza: al sorgere cioè d'una giurisdizione speciale per la materia commerciale. Dal momento che atti di commercio possono essere compiuti non solo dagl'iscritti nella matricola dei mercanti, ma anche da membri di corporazioni diverse, e anche da forestieri o da cittadini che non appartengano ad alcuna corporazione, le questioni e le controversie che possono sorgere nell'esercizio di quest'attività esorbitano omai dalla disciplina interna d'una singola arte e impongono la formazione d'una magistratura speciale, a cui sia riconosciuta una competenza per materia.
Nei maggiori comuni marittimi, dove il governo è in mano della classe che esercita il grande commercio, non solo non esiste una particolare corporazione dei mercanti (mentre esistono quelle dei drappieri, dei merciai, degli speziali e così via), ma non s'incontra nemmeno una giurisdizione mercantile che si possa far risalire ad origine corporativistica. È il comune stesso che esercita anche questa giurisdizione delegandola a uno o più magistrati speciali: a Venezia, ad es., il numero delle magistrature a cui sono deferite le materie commerciali si sviluppa rapidamente; ai consoli dei mercanti, il cui nome non deve trarre in errore, perché essi non hanno affatto un carattere corporativo, si aggiungono i sopraconsoli, i giudici di petizione e i giudici del forestiere.
In quelle invece fra le grandi città mercantili e industriali, in cui il ceto commerciale, nonostante il suo sviluppo, la sua ricchezza e la sua potenza, non riesce tuttavia a ottenere il dominio esclusivo del comune, si assiste a un duplice processo: o è la corporazione dei mercanti che si assicura il predominio sulle altre che esercitano un'attività commerciale, ed estende, in qualche caso soltanto, la sua g′urisdizione anche a controversie in cui una delle parti non sia membro dell'arte; oppure - è questo il caso più frequente - la partecipazione di varie arti all'attività commerciale detemina il sorgere d'un organo superiore, a cui si dà per lo più il nome di mercanzia, o di casa o loggia dei mercanti, e che ha funzioni, non esclusivamente, ma prevalentemente giurisdizionali.
Così a Milano, fin dal primo apparire d'un ordinamento corporativo, alla fine del sec. XII, i consoli dei mercanti esercitano funzioni di carattere pubblico; vigilano sui pesi e misure, provvedono alle strade e ai ponti, ed esercitano la giurisdizione sui mercati. Nel 1330 lo statuto dei mercanti fa parte ormai dello statuto del comune, e la loro universitas, trasformatasi più tardi nella camera dei mercanti, ha dei consules iustitiae competenti a decidere tutte le controversie in materia commerciale, non solo quelle fra i mercanti iscritti nella sua matricola. A Verona, la domus mercatorum, detta anche in un primo tempo comunitas o universitas mercatorum, non può alla fine essere più considerata come un'arte, ma come una magistratura cittadina (a cui presiede, al tempo degli Scaligeri, lo stesso signore), la quale mentre esercita funzioni di controllo e di vigilanza sulle arti, è considerata come un elemento costitutivo del comune, ed è chiamata a dire la sua parola nella stipulazione dei trattati di commercio. A Piacenza, come a Bologna, dalla giurisdizione dell'universitas mercatorum o della mercanzia dipendono varie corporazioni: i campsores, i drappieri, i venditori di stoffe al minuto, i merciai. Anche a Firenze, infine, dove l'arte di Calimala che, per la ricchezza dei suoi membri e per la parte preminente ch'essi avevano nel grande commercio internazionale, avrebbe potuto aspirare alla supremazia sulle altre arti esercenti il commercio (arte della lana, di Por S. Maria, dei cambiatori, dei medici, speziali e merciai) si costituisce invece l'Ufficio della mercanzia, che ha anzitutto lo scopo di prevenire le rappresaglie, rendendo giustizia nella forma più sollecita e sicura ai mercanti stranieri, ma estende perciò la sua giurisdizione su tutte le cinque arti, prende iniziative per una migliore disciplina del commercio, e finisce assai presto, anche se non lo è fin dall'origine, per assumere i caratteri di un organo dello stato.
In generale, senza affrontare la discussione se questi uffici della mercanzia siano, alla loro origine, dei semplici organi delle corporazioni, che si sarebbero spontaneamente sottoposte ad essi, o siano invece degli organi pubblici, derivanti dai magistrati che fin dall'alto Medioevo sopraintendevano ai mercati, è indubbio che questo carattere statale finisce per prevalere; e se anche è vero che essi non furono tribunali di commercio nel più ampio significato della parola, è certo tuttavia che ad essi era deferita la soluzione di molte controversie commerciali, e che la loro attività ha avuto larga parte nello sviluppo del diritto commerciale.
Bibl.: G. Lastig, Entwicklungswege und Quellen des Handelsrechts, Stoccarda 1877; id., Bologneser Quellen des Handelsrechts in XIII u. XIV Jahrhundert, Halle 1891; A. Balletti, Degli statuti dei mercanti a Piacenza e Milano, in Atti e mem. d. R. dep. di st. patria per le prov. moden. e parm., 1888; G. Bonolis, La giurisdizione della Mercanzia in Firenze nel sec. XIV, Firenze 1901 (v. recensioni di A. Solmi in Arch. stor. ital., 1901); E. Verga, La Camera dei mercanti di Milano, Milano 1914; J. Kohler, Die domus mercatorum von Verona, in Zeitschrift f. das ges. Handelsrecht, 1916.