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MERCHANDISING

di Ester Capuzzo - Enciclopedia Italiana - V Appendice (1993)
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MERCHANDISING

Ester Capuzzo

Con il termine inglese m., entrato anche nell'uso corrente italiano e inteso nella sua più ampia accezione, si definisce l'organizzazione e la promozione della vendita di una vasta gamma di prodotti o servizi attraverso lo sfruttamento del valore suggestivo, per lo più di carattere estetico e di gusto, che nomi, figure, segni assumono presso i consumatori.

Lo strumento di questa particolare forma di commercializzazione è il contratto di m. mediante il quale l'imprenditore, titolare del nome, della figura o del segno, ne concede l'uso a un altro imprenditore per promuoverne o per contrassegnarne i prodotti. In Italia, ove questa prassi commerciale si è diffusa nell'ultimo decennio, oggetto di m. sono in prevalenza marchi d'impresa per la carica simbolica e suggestiva che assumono, tale da suscitare nel pubblico immediato riferimento al produttore e alla sua linea di prodotti. Quanto ai marchi d'impresa, la diffusione del m. è stata agevolata dalla più recente giurisprudenza che ha accordato, inizialmente ai marchi "dei creatori del gusto e della moda" e successivamente ai marchi di particolare valore suggestivo e pubblicitario, una certa protezione giuridica, estesa a prodotti diversificati dal punto di vista merceologico.

Numerosi sono i problemi che suscitano i contratti di m. aventi per oggetto marchi d'impresa, come l'individuazione della disciplina applicabile, i requisiti di validità con riferimento in particolare all'oggetto, la compatibilità con i principi del diritto dei marchi d'impresa.

Con riguardo a quest'ultimo aspetto i contratti di m., malgrado vengano elaborati secondo lo schema della licenza d'uso (le differenze riguardano l'oggetto, la causa, l'esistenza di clausole particolari), raramente presentano i requisiti necessari ai sensi dell'art. 2573 c.c. e dell'art. 15 della legge sui marchi (R.D. 21 giugno 1942, n. 929). Essi infatti appaiono talora in contrasto con i principi fondamentali della disciplina dei marchi in quanto l'obiettivo perseguito non è quello proprio dei contratti di licenza ma piuttosto quello di sfruttare il valore suggestivo e pubblicitario del marchio.

Tra le figure affini va segnalato il franchising, che, naturalmente distinto dal m., rientra anch'esso tra i contratti atipici di commercializzazione che hanno acquisito ampia diffusione e rilevanza negli ultimi decenni. Esso si definisce come un contratto mediante il quale l'impresa concedente concede all'impresa concessionaria di esercitare, a determinate condizioni e sotto il suo controllo, una prestazione di servizi o di rivendita dei suoi prodotti, avvalendosi di segni distintivi, brevetti, know-how, dietro pagamento di un prezzo calcolato percentualmente sul giro di affari.

Nella disciplina dei marchi d'impresa, direttamente connessa alla figura del m., la direttiva CEE 104 del 21 dicembre 1989 e il regolamento sul marchio comunitario, contenuto nel decreto legislativo 480 del 4 dicembre 1992, hanno introdotto disposizioni innovative dirette a una migliore tutela dei marchi e della loro commercializzazione. Si tratta, però, di disposizioni che soltanto in parte toccano il contratto di merchandising.

Bibl.: P. Auteri, Lo sfruttamento del valore suggestivo dei marchi d'impresa mediante merchandising, in Contratto e impresa, 5 (1989), 3, pp. 511-44; A. M. Toni, Merchandising e marchio celebre in Italia: affievolimento della funzione distintiva?, ibid., 6 (1990), 1, pp. 15-42; M. Ricolfi, Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi, Milano 1991; G. Mosso, Legittimazione della registrazione del marchio di merchandising, in Rivista di diritto sportivo, 1 (1992).

Vedi anche
Contratto di merchandising È un contratto atipico con cui un soggetto, titolare dei diritti esclusivi di sfruttamento di un segno quale un marchio di impresa, oppure di un’opera dell’ingegno quale un personaggio di fantasia, ovvero degli aspetti caratterizzanti un personaggio noto, concede dietro corrispettivo a uno o più soggetti ... Marchio È il segno distintivo dei prodotti o dei servizi di un’impresa rispetto a quelli forniti dalle imprese concorrenti. Il marchio può formare oggetto di tutela per mezzo di procedura di registrazione, che per l’Italia ha luogo presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). Perché un marchio possa essere ... Codice civile È la più importante fonte normativa sui rapporti di diritto privato. L’unificazione legislativa dell’Italia (estesa alle province successivamente riunite al Regno) si compì con il r.d. 2358/1865, che approvava e pubblicava il Codice civile. Entrato in vigore il 1° gennaio 1866, esso sostituì i Codice ... Comunità Economica Europea Comunità Economica Europea Organizzazione internazionale a carattere regionale, la Comunità Economica Europea (CEE) fu istituita con il Trattato di Roma del 25 marzo 1957, stipulato dai sei paesi fondatori della cosiddetta Piccola Europa: Italia, Francia, Repubblica Federale di Germania, Belgio, Paesi ...
Vocabolario
merchandising
merchandising ‹mëëčëndài∫iṅ› s. ingl. [der. di (to) marchandise «commerciare», a sua volta dal fr. marchandise «mercanzia», der. di marchand «mercante»], usato in ital. al masch. – Nel marketing, ogni attività promozionale sul punto di...
Far East
Far East (far east), loc. s.le m. inv. Estremo Oriente. ◆ In un’epoca preistorica mai troppo rimpianta non si parlava di quotazioni in Borsa (altro gonfiaggio) o di new economy, né di merchandising. La lingua ufficiale era il dialetto,...
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