METALLI (XXIII, p. 23)
Marchio dei metalli preziosi (p. 32). Il progetto di legge, di cui si è fatto cenno, è diventato la legge 5 febbraio 1934, n. 305, portante il titolo "Disciplina dei titoli dei metalli preziosi", per la cui attuazione è stato emanato un regolamento approvato con r. decr. 27 dicembre 1934, n. 2393.
I principî sono quelli, già indicati, del progetto. La legge specifica che il marchio del produttore, da applicarsi con un punzone fornito dall'ufficio del saggio, è composto dalla sigla speciale assegnata per ogni provincia a tutte le fabbriche dal competente ufficio del saggio dei metalli preziosi e dal numero progressivo assegnato dall'ufficio stesso a ciascuna fabbrica della provincia, e deve essere seguito dall'indicazione dei millesimi per l'oro e l'argento e dalle lettere P. T. per il platino. È concessa una tolleranza che però deve essere specificata nella fattura. È fatto divieto di imprimere il titolo in millesimi sugli oggetti semplicemente placcati o rinforzati con metalli preziosi. Sono esenti dall'obbligo del marchio del produttore e dell'indicazione del titolo gli oggetti controllati e bollati dall'ufficio del saggio dei metalli preziosi. Quando l'oggetto sia costituito in parte di metalli preziosi, in parte di metalli non preziosi, le parti formate da questi ultimi dovranno portare impressa l'indicazione "metallo". Gli oggetti usati, che non costituiscano antichità, debbono rispondere per i millesimi alle prescrizioni di legge ed essere muniti di un marchio speciale del rivenditore. Il marchio di produzione e l'indicazione del titolo vanno applicati anche agli oggetti importati dall'estero: salvo per gli orologi, per i quali un successivo r. decr. legge 24 marzo 1936, n. 549, ha stabilito bastare l'impronta del marchio ufficiale di uno stato estero, quando sia obbligatorio e garantisca il titolo del metallo, e a condizione di reciprocità di trattamento. Gli oggetti destinati all'esportazione non sono soggetti agli obblighi della legge. Per le frodi alla legge è comminata una ammenda da L. 500 a L. 5000, salve le maggiori pene se il fatto costituisca reato più grave.