FRAGALI, Michele
Nato a Palermo il 18 luglio 1897, si laureò in giurisprudenza ed entrò giovanissimo in magistratura. Nel 1922 fu vice pretore a Milano, quindi pretore a Niscemi (Caltanissetta), e poi di nuovo a Milano. Contestualmente alla carriera giudiziaria, i suoi interessi per lo studio del diritto civile lo indirizzarono alla libera docenza in diritto aeronautico e diritto commerciale, conseguita nel 1930 presso l'università di Milano.
Il F. svolse in questi anni un'intensa attività di ricerca affrontando, in numerose monografie e studi su riviste specializzate, questioni di diritto civile, commerciale, processuale e del lavoro, soffermandosi in particolare sulla disciplina dell'istituto fallimentare (Ancora sulla condizione giuridica degli enti per i consumi in liquidazione, Palermo 1924; Il deposito sospensivo della esecuzione mobiliare, Padova 1927; Azioni individuali e liquidazione coatta amministrativa, in Diritto e pratica commerciale, VII [1927], pp. 12-21), convinto della opportunità di giungere, secondo quanto già avviato dalla Commissione per la riforma del Codice di commercio, al "definitivo riconoscimento della necessità di far prevalere l'interesse collettivo in tutto il regime fallimentare" (Il regime fallimentare e l'ordinamento corporativo, Roma 1929; Il progetto Rocco sul fallimento e sul concordato preventivo: linee della riforma e osservazioni critiche, in Diritto e pratica commerciale, X [1930], p. 242; Liquidazione e fallimento delle società cooperative, in Rivista del diritto commerciale, XXXV [1937], pt. 2, pp. 375-380 [nota a sentenza con bibliogr.]). Ancora in tema di diritto commerciale il F. affrontò, in quegli stessi anni, l'analisi di numerosi aspetti della materia cambiaria (Sull'ammortamento delle cambiali smarrite, Palermo 1922; La formazione del contratto di assicurazione nel caso di proposta con clausola impegnativa, Roma 1928; Dal vecchio al nuovo ordinamento cambiario, in Rivista del diritto commerciale, XXXII [1934], pt. 1, pp. 104-116).
Ma il contributo più importante il F. lo dette in un settore del tutto nuovo, quello del diritto aeronautico, che, grazie all'impegno scientifico di A. Ambrosini, A. Giannini e A. Scialoja, aveva già ottenuto, fin dal primo dopoguerra, una rilevante sistematizzazione.
Nei Principii di diritto aeronautico (Padova 1930) e successivamente nelle Lezioni di diritto aeronautico (Milano 1939), il F. sosteneva la necessità di delineare i tratti peculiari del "diritto aeronautico italiano" quale disciplina orientata a regolare "non l'ambiente in cui si svolge il fenomeno della navigazione aerea, ma il fenomeno stesso" (p. 39); e affermava che fosse indispensabile giungere a una costruzione giuridica caratterizzata soprattutto dall'"unità di contenuto della materia e dalla sua completezza" (p. 8), in polemica con quanti attribuivano alla disciplina un carattere internazionale (dato dalla natura del traffico aereo) comprensivo, quindi, dei diversi ordinamenti giuridici territoriali allora conosciuti. E proprio sui limiti di applicabilità delle leggi generali che regolavano l'uso dell'aeromobile il F. era convinto che fosse la "nazionalità" ad attribuire a questo la soggezione a un particolare ordinamento giuridico (p. 14). Quanto all'autonomia del diritto aeronautico questa risiedeva, secondo il F., "nei bisogni della sua evoluzione" particolarmente accelerata rispetto alla disciplina del trasporto terrestre e a quella del trasporto marittimo, cui veniva assimilato (p. 44). Infine, la caratteristica della politicità, attribuita al diritto aeronautico, era da ricondursi non certo alla natura politica delle materia stessa - come più volte sostenuto dall'Ambrosini - quanto all'influenza esercitata dal "complesso ordinamento amministrativo, che risponde principalmente a necessità di carattere politico" (p. 48) date dalla progressiva estensione dell'azione statale in rapporti fino a quel momento considerati di diritto privato (per un confronto tra le tesi del F. e quelle dell'Ambrosini si veda del F., Tendenze della dottrina di diritto aeronautico, in Rivista di diritto comune, XXXIV [1936], pp. 634-656).
L'esperienza maturata in questi anni di intensa attività accademica offrì al F. l'occasione di partecipare, nel 1939, alla Commissione per la riforma del Codice civile del 1865; fu, infatti, estensore, nel contenuto tecnico-giuridico, di gran parte delle relazioni ministeriali al progetto preliminare e a quello definitivo del libro delle obbligazioni del Codice civile del 1942. Partecipò anche alla Commissione per la stesura del Codice della navigazione che entrò in vigore il 21 aprile 1942 (Appunti per la parte aeronautica del Codice della navigazione, in Rivista del diritto della navigazione, VII [1941], pp.763-861). Nel 1957 il F. sistematizzò in forma definitiva l'intera materia curando per la casa editrice milanese Giuffrè il Codice della navigazione (in seguito aggiornato più volte).
Nell'ambito di questi lavori il F. sostenne con l'Ambrosini, seppure in una posizione più moderata, la necessità di tenere distinte la disciplina della navigazione aerea da quella della navigazione marittima; prevalsero, invece, le tesi dello Scialoja favorevoli all'unificazione delle due discipline e alla loro collocazione in una posizione svincolata dal diritto commerciale, responsabile di averne condizionato fino a quel momento lo sviluppo legislativo. Il mancato collegamento tra i due ambiti, tuttavia, costituì ulteriore motivo di dibattito già nei primi anni del secondo dopoguerra, così da riproporre la questione, sulla base anche di nuovi spunti critici volti a rimuovere quei caratteri autoritari ancora fortemente presenti nel codice del 1942 (La odierna crisi del diritto aeronautico in Italia. Conferenza del 23 marzo 1956, Roma 1956).
Dopo l'8 settembre 1943 il F., insieme con altri colleghi, fu tra gli organizzatori di un Comitato nazionale di magistrati che si inserì nelle attività resistenziali svolgendo azione di collegamento con il Comitato di liberazione nazionale.
Nel 1947 superò il concorso per consigliere di Cassazione, con il massimo punteggio, e nel febbraio del 1948 ebbe la nomina al grado. Nel 1955 fu promosso avvocato generale della Corte di cassazione e poi, nel 1957, presidente di sezione.
In questi anni ebbe incarichi presso i ministeri dell'Industria (1944) e del Commercio con l'estero (1947) e poi di nuovo, fino al giugno del 1952, al ministero dell'Industria, ove esercitò le funzioni di capo dell'ufficio legislativo e assolse a compiti di consulenza giuridica dell'azione ministeriale. Nel 1957 fu chiamato dal ministero della Difesa a far parte della Commissione per la preparazione del regolamento dell'aviazione civile, ricoprendo anche la carica di presidente della Commissione per la riforma della legislazione sui brevetti e di quella per la preparazione di una legge sull'assicurazione della responsabilità civile degli automobilisti. In quegli stessi anni fu membro della Commissione centrale dei contributi agricoli unificati e, dopo esserne stato componente, presidente della Commissione centrale per i ricorsi in materia di brevetti.
Il 20 luglio 1960 il F. fu eletto dalla Corte di cassazione giudice della Corte costituzionale, presso cui svolse un'intensa attività giurisdizionale fino al 2 ag. 1972, assolvendo al mandato, che investì tutti i giudici costituzionali nel primo dodicennio di vita della nuova istituzione, di legittimarne la presenza nella vita costituzionale italiana e, contestualmente, avviare l'importante opera di eliminazione delle leggi ancora vigenti non conformi alle norme costituzionali relative alla libertà personale (Aspetti del sindacato di costituzionalità per lesione del principio di uguaglianza, in Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea costituente, Firenze 1969, pp. 271-308).
La nomina di G. Branca alla presidenza della Corte, nel maggio del 1969, segnò un importante cambiamento nell'attività della Consulta che si orientava, superati i problemi connessi alla legislazione del passato, a esaminare a pieno titolo la costituzionalità della legislazione repubblicana entrando nel vivo di questioni connesse con lo sviluppo economico e culturale della società italiana.
Il F., indicato da Branca come sostituto, partecipò a questa nuova fase, in qualità di vicepresidente, dal novembre 1971, assumendo l'incarico, come giudice anziano, di guidare la complessa vicenda, non solo procedurale ma anche politica, della nomina del successore del presidente.
Il F., inoltre, fu autore del commento alla parte generale dei contratti nel Commentario al codice civile, diretto da M. D'Amelio e E. Finzi (Firenze 1948), e dei commenti al comodato, al mutuo, alla fideiussione, al mandato di credito e all'anticresi d'uso nel Commentario al codice civile, diretto da A. Scialoja e G. Branca (Roma 1966-1969). Oltre a collaborare al primo volume del Dizionario enciclopedico dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana per le voci di diritto commerciale, fu autore di numerosi contributi per l'Enciclopedia del diritto edita dalla casa editrice Giuffrè. Ancora per la Giuffrè, infine, coordinò con E. Pizzi, La legislazione italiana (voll. I-XV, 1943-1958) e fu autore con A. Varanese del Codice delle leggi sull'industria e sul commercio (1952).
Il F. morì a Roma il 9 nov. 1980.
Fonti e Bibl.: Per un breve profilo biografico del F. si veda: Roma, Archivio della Corte costituzionale, Biografia del giudice costituzionale M. F.; F. Bonini, Storia della Corte costituzionale, Roma 1996, ad nomen; per la ricostruzione del dibattito sulla codificazione del diritto aeronautico: C. Ghisalberti, La codificazione del diritto in Italia 1865-1942, Roma-Bari 1985, pp. 241-243, 280-282.