MINORANZA
. Sul concetto di minoranza e di maggioranza, nonché sullo sviluppo storico del principio maggioritario nelle manifestazioni collettive di volontà, v. maggioranza; sulla rappresentanza delle minoranze e sui sistemi di questa rappresentanza nel diritto pubblico interno, v. rappresentanza politica.
La tutela delle minoranze nazionali.
La conferenza di Versailles, aderendo alla proposta del comitato per lo studio delle questioni minoritarie, decise di chiedere agli stati creati ex novo e a quelli usciti dalla guerra considerevolmente ingranditi l'impegno di riconoscere in appositi trattati uno statuto per la protezione giuridica dei sudditi appartenenti a minoranze di razza, di lingua e di religione. La tutela internazionale delle minoranze non trova la sua giustificazione, come assai spesso si afferma, in superiori principî di giustizia o di morale, ma in speciali circostanze storiche e in ragioni di opportunità politica. Per sé la tutela delle minoranze è un problema di politica interna: riconoscere in questo campo l'intervento di un potere esterno implica una limitazione della sovranità assoluta degli stati. La tutela internazionale si può considerare perciò come destinata a cessare col venire meno delle speciali circostanze che la giustificano.
L'evoluzione storica, che ha sboccato nell'attuale istituto internazionale della tutela delle minoranze, comprende tre fasi e precisamente: a) la protezione delle minoranze religiose nei trattati che corrono tra quello di Vestfalia e quello di Vienna; b) la protezione delle minoranze nazionali nei trattati che corrono tra quello di Vienna e quello di Versailles; c) la protezione minoritaria stabilita nei trattati vigenti.
Il trattato di Vestfalia consacra il principio: cuius regio eius religio; e riconosce al sovrano piena potestà d'imporre la sua confessione ai sudditi, i quali però hanno il diritto di optare per un'altra sovranità: si raggiunge per questa via l'unificazione religiosa dei sudditi entro lo stato. I trattati successivi, che regolano il passaggio di territorî da una sovranità a un'altra, tendono, per quanto è possibile, a non turbare l'assetto così faticosamente raggiunto. Essi si riferiscono tutti al trattato di Vestfalia e lo confermano specificando le clausole che vi derogano. Per mantenere l'equilibrio tra protestanti e cattolici, occorre impedire che il passaggio di territorî da un sovrano cattolico a uno protestante implichi altresì il passaggio dei sudditi dall'una all'altra confessione. Al criterio dell'unificazione religiosa si sostituisce l'altro, più liberale, del riconoscimento di una minoranza religiosa nell'ambito dello stato. A essa viene garantita nei trattati piena libertà di culto. Clausole di tale genere si trovano nei trattati di Oliva, di Nimega, di Utrecht, di Breslavia, di Dresda, di Parigi, di Hubertusburg e di Varsavia. Si tratta qui di una consacrazione, in atti internazionali, di una politica di tolleranza religiosa.
La rivoluzione francese segna l'inizio di una nuova era. Al ciclo delle lotte religiose e delle minoranze confessionali succede il ciclo delle lotte nazionali e delle minoranze etniche. La Santa Alleanza cerca di fronteggiare il movimento di riscossa inalberando il principio di legittimità: a essa la Francia e l'Inghilterra oppongono la concezione liberale e democratica di una comunità di stati nazionali, liberi e uguali: la loro politica si attua appoggiando da una parte movimenti di riscossa e orientando dall'altra le giovani società nazionali verso la forma dello stato democratico e liberale. A tale fine prevale il principio di subordinare il riconoscimento dei nuovi stati all'adozione da parte di essi dei principî di uguaglianza, di libertà, di tolleranza. Clausole di tale genere si trovano nei trattati di Londra del 1829, di Parigi del 1856 e di Berlino del 1878: a torto esse sono chiamate "minoritarie". Esse creano lo stato democratico: in un regime siffatto non esistono giuridicamente né minoranze, né maggioranze, perché tutti i sudditi hanno dinnanzi alla legge uguali diritti e uguale tutela.
Solo e per la prima volta alla conferenza della pace nel 1919 si prospetta il problema di proteggere la minoranza in quanto tale. Un caposaldo del programma wilsoniano era stato il principio dell'autodeterminazione dei popoli, che doveva risolvere dalla radice il fenomeno minoritario, permettendo a ogni unità etnica di costituirsi in stato indipendente. Ma le esigenze della realtà impedirono l'applicazione di tale formula. Si ritenne allora di raggiungere lo stesso risultato preservando, all'interno dei nuovi organismi politici, le unità etniche di minoranze in essi incluse. La conseguenza logica di tale criterio sarebbe stata di riconoscere le minoranze come persone giuridiche con una sfera di diritti sufficienti a preservarle dall'assorbimento delle maggioranze. In pratica, anche tale concezione si rivelò inapplicabile e fu giuocoforza contentarsi delle clausole, alquanto vaghe e contraddittorie, degli attuali trattati minoritarî. Accanto ai trattati vi sono le dichiarazioni. Conformandosi al precedente adottato dalla diplomazia nei riguardi degli stati di recente origine, la Società delle nazioni emise il voto che gli stati balcanici, caucasici e l'Albania, al momento di essere ammessi nella Lega, dovessero accettare i principî generali dei trattati sulle minoranze.
Gli atti internazionali attualmente in vigore che contengono clausole per la tutela delle minoranze, poste sotto la garanzia della Società delle nazioni, sono i seguenti:
I. Trattati firmati a Parigi durante la conferenza della pace: 1. trattato tra le principali potenze alleate e associate e la Polonia, firmato a Versailles il 28 giugno 1919; 2. trattato tra le principali potenze alleate e associate e il regno dei Serbi, Croati e Sloveni, firmato a Saint-Germain il 18 settembre 1919; 3. trattato tra le principali potenze alleate e associate e la Cecoslovacchia, firmato a Saint-Germain il 10 settembre 1919; 4. trattato tra le principali potenze alleate e associate e la Romania, firmato a Parigi il 9 dicembre 1919; 5. trattato tra le principali potenze alleate e associate e la Grecia, firmato a Sèvres il 10 agosto 1920.
II. Capitoli speciali inseriti nei trattati generali di pace: 1. trattato di pace con l'Austria, firmato a Saint-Germain-en-Laye il 10 settembre 1919 (parte III, sezione 5ª, articoli 62-69); 2. trattato di pace con la Bulgaria, firmato a Neuilly-sur-Seine il 27 novembre 1919 (parte III, sezione 4ª, articoli 49-57); 3. trattato di pace con l'Ungheria, firmato a Trianon il 4 giugno 1920 (parte III, sezione 6ª, articoli 54-60); 4. trattato di pace con la Turchia, firmato a Losanna il 24 luglio 1923 (parte I, sezione 3ª, articoli 37-45)
III. Dichiarazioni fatte davanti al consiglio della Società delle nazioni: 1. dichiarazione dell'Albania in data 2 ottobre 1921; 2. dichiarazione dell'Estonia in data 17 settembre 1923; 3. dichiarazione della Finlandia (per le isole Åland) in data 27 giugno 1921; 4. dichiarazione della Lettonia in data 7 luglio 1923; 5. dichiarazione della Lituania in data 12 maggio 1922.
IV. Convenzioni speciali: 1. convenzione germano-polacca per l'Alta Slesia del 15 maggio 1922 (parte 3ª); 2. convenzione per il territorio di Memel (Klaipėda) dell'8 maggio 1924 (art. 11 e articoli 26-27 dello statuto annesso).
I trattati minoritarî comprendono due categorie di diritti: a) diritti generali, comuni a tutte le persone appartenenti a minoranze etniche, di lingua o di religione tutelate internazionalmente; b) diritti speciali riconosciuti, per speciali ragioni storiche e politiche, ad alcune minoranze.
Le clausole propriamente minoritarie sono precedute da disposizioni che regolano i modi di acquisto della nazionalità e il diritto d'opzione. La maggior parte di tali clausole ha carattere transitorio. Esse si riferiscono ai cambiamenti di cittadinanza determinati dai rimaneggiamenti territoriali.
1. Diritti alla vita, alla libertà individuale e alla libertà dei culti. I sudditi minoritarî godono, come tutti gli abitanti dello stato, piena e intera protezione della loro vita e della loro libertà. Essi hanno diritto al libero esercizio, tanto pubblico quanto privato, di ogni fede, religione o credenza, la cui pratica non sia incompatibile con l'ordine pubblico e il buon costume.
2. Diritto all'uguaglianza. Tutti i sudditi sono uguali dinanzi alla legge e godono degli stessi diritti civili e politici senza distinzione di razza, di lingua e di religione. La differenza di religione, di credenza o di confessione, non deve nuocere ad alcun suddito in ciò che concerne il godimento dei diritti civili e politici, specialmente per l'ammissione agl'impieghi, funzioni e cariche, o l'esercizio delle differenti professioni e industrie.
3. Diritto di creare istituti religiosi, di beneficenza, sociali ed ecclesiastici, con il diritto di usarvi la propria lingua e di esercitarvi la propria religione.
4. Diritto all'uso della lingua minoritaria. Lo stato si obbliga a non emanare alcuna restrizione contro il libero uso, da parte di ogni suddito, di una lingua qualsiasi, tanto nelle relazioni private o di commercio quanto in materia di religione, di stampa o di pubblicazioni di ogni genere, come pure nelle riunioni pubbliche. Nonostante il riconoscimento da parte del governo di una lingua ufficiale, saranno date facilitazioni ai sudditi di lingua diversa per usare liberamente la loro lingua sia oralmente, sia per iscritto davanti ai tribunali.
Nelle città o nei distretti in cui risiede una proporzione considerevole di sudditi di lingua diversa da quella ufficiale, saranno accordate facilitazioni per assicurare nelle scuole primarie l'insegnamento nella lingua dei fanciulli che le frequentano.
5. Diritto di ottenere una quota parte dei fondi pubblici destinati a scopi di educazione, di religione e di beneficenza.
Le disposizioni predette sono riconosciute come leggi fondamentali dello stato. Esse costituiscono obbligazioni d'interesse internazionale poste sotto la garanzia della Società delle nazioni. Come tali non possono essere modificate senza il consenso della maggioranza del consiglio della Società stessa.
Per quanto riguarda la categoria delle norme particolari, queste riguardano le minoranze musulmane che vivono in Iugoslavia e Grecia, le minoranze ebraiche in Polonia, Romania e Grecia, i Sassoni e i Siculi (Székely) della Romania, i Valacchi del Pindo e i Ruteni della Russia Subcarpatica annessa alla Repubblica Cecoslovacca.
Per assicurare l'adempimento delle obbligazioni minoritarie, i trattati riconoscono a ogni membro del consiglio della Società delle nazioni il diritto di segnalare all'attenzione di quest'ultimo ogni infrazione o pericolo d'infrazione delle obbligazioni minoritarie. Il consiglio procede nel modo che ritiene più opportuno ed efficace. Se sorge un contrasto d'opinione tra lo stato che ha preso l'iniziativa e quello minoritario chiamato in causa, la controversia sarà decisa dalla Corte permanente di giustizia internazionale dell'Aia. Praticamente tale procedura si è rivelata ben presto di dubbia efficacia. Gli è per ciò che, in seguito, fu anche riconosciuta la facoltà sia agli elementi minoritarî, sia agli stati non membri del consiglio, d'inviare le informazioni necessarie a rendere edotti i membri del consiglio del vero stato delle cose. Queste petizioni minoritarie sono trasmesse per conoscenza al governo interessato che ha diritto di comunicare a sua volta le eventuali osservazioni in merito. Sorge così una prima fase istruttoria. Il presidente del consiglio, assistito da due colleghi di sua scelta, esamina, al termine della fase istruttoria, le petizioni ricevute. Volta a volta il comitato dei tre, così costituito, decide se è il caso d'investire il consiglio. Speciali norme provvedono a eliminare la possibilità di abusi nell'invio delle petizioni. Qualche ulteriore ritocco è stato portato al sistema predetto per attenuarne, soprattutto, il carattere segreto.
Bibl.: R. Laun, Entwurf eines internationale Vertrages über den Schutz nationaler Minderheiten vorgelegt der Berner Völkerbundskonferenz, Berlino 1920; M. Vichniac, La protection des droits des minorités dans les traités internationaux de 1919-20, Parigi 1920; R. Vidrasco, De la réserve du droit des minorités et du contrôle des puissances, Parigi 1921; N. Vladoiano, La protection des minorités en droit international, Parigi 1921; W. Schatzel, Der Weschsel der Staatsangehörigkeit infolge der deutschen Gebietsabretungen, Berlino 1921; F. Bordinn, Das positive Recht der nationalen Minderheit, Berlino 1921; J. Fouques-Duparc, La protection de race, de langue et de religion, Parigi 1922; A. Tamaro, La lotta delle razze nell'Europa danubiana, Bologna 1923; W. Szagunn, Forderungen und Anklagen völkischer Minderheiten im neuen Europa, Berlino 1923; T. Ruyssen, Les minorités nationales d'Europe et la guerre mondiale, Parigi 1923; J. Lucien-Brun, Le problème des minorités devant le droit international, Parigi 1923; B. Pirro, La protezione delle minoranze e l'opera della S. D. N., Roma 1924; R. Brunet, De la protection des minorités par la Société des nations, Parigi 1925; E. Colban, La Società delle nazioni ed il problema delle minoranze, Roma 1925; A Mandelstam, La protection des minorités, Parigi 1925; E. Morocutti, Europa und die völkischen Minderheiten, Jena 1925; I. Seihel, Die geistigen Grundlagen der Minderheitenfrage, Lipsia 1925; L. Villari, La protezione delle minoranze, Roma 1925; S. Gargas, Die Minderheit, L'Aia 1926; K. Grünwald, Das Recht der nationalen Minderheiten und der Völkerbund, München Gladbach 1926; J. Wertheimer, Deutschland, die Minderheiten und der Völkerbund, Berlino 1926; W. Winkler, Die Bedeutung der Statistik für den Schutz der nationalen Minderheiten, Lipsia 1926; S. Friedman, Le problèeme des minorités ethniques et sa solution par l'autonomie et la personification, Parigi 1927; H. Gerber, Minderheiten-Problem, Berlino 1927; H. Kraus, Das Recht der Minderheiten, Berlino 1927; M. Laserson, Staat, Souveränität und Minorität, Riga 1927; H. Plettner, Das Problem des Schutzes nationaler Minderheiten, Berlino 1927; A. A. Heyking, The international protection of minorities, Londra 1928; L. P. Mair, The protection of minorities, the working and scope of the minorities treaties under the League of Nations, Londra 1928; J. Barolin, Gedanken zum Minoritäten-Problem, Vienna 1929; K. G. Bruns, Grundlagen und Entwickelung des internationalen Minderheitenrechts, Berlino 1929; N. Feinberg, La question des minorités à la Conférence de la paix de 1919-1920 et l'action juive en faveur de la protection des minorités, Parigi 1929; V. Guttmann, Die theoretischen Grundlagen der Minderheitenfrage, Pécs 1929; O. Junghann, Ursprung und Lösung des Problems der nationalen Minderheiten, Vienna 1929; D. Karadjov, Difficultés pour la solution satisfaisante du problème des minorités, Sofia 1929; E. A. Monfosca, Le minoranze nazionali contemplate dagli atti internazionali, Firenze 1929; C. Rudesco, Étude sur la question des minorités de race, de langue et de religion, la protection, la crise du problème, son avenir, Losanna 1929; L. dei Sabelli, nazioni e minoranze etniche, Bologna 1929; A. P. Sereni, Il diritto internazionale delle minoranze, Roma 1929; J. Stephens, Danger zones of Europe, Londra 1929; K. Trampler, Staaten und nationale Gemeinschaften, Monaco 1929; J. Wilfan, Les minorités ethniques et la paix en Europe, Vienna 1929; M. Toscano, Le minoranze di razza, di lingua e di religione nel diritto internazionale, Torino 1931; H. Koht, Avant-projet d'un traité général relatif aux droits des minorités nationales, L'Aia 1917; Trattati ed accordi per l'Europa danubiana, a cura di A. Giannini, Roma 1923; Société des nations, Protection des minorités de langue, de race et de religion par la Société des nations (Recueil des stipulations contenues dans les différents instruments internationaux actuellement en vigueur), Ginevra 1927; id., La Société des nations et la protection des minorités de race, de langue et de religion, Ginevra 1928; id., Documents relatifs à la protection des minorités par la Soc. d. nat., Ginevra 1929; id., Protection des minorités de langue, de race et de religion par la Soc. d. nat. (Résolutions et extraits des procès-verbaux du Conseil, résolutions et rapports adoptés par l'Assemblée, relatifs à la procédure à suivre dans les questions de protection des minorités), Ginevra 1929.