MINORENNI
Delinquenza minorile. - Il problema della delinquenza infantile e dei minori in genere (v. infanzia, XIX, p. 188) è divenuto gravissimo nella maggioranza dei paesi, e segnatamente in quelli che sono stati campo di guerra e di gravi disordini politici e sociali, avendo assunto in quantità e qualità un aspetto quanto mai allarmante. La lotta contro questa piaga sociale è perciò ovunque attivissima, in estensione e in profondità, pur essendo ancor lungi dall'aver raggiunto le proporzioni che si richiederebbero.
Le statistiche - sebbene scarse e segnanti, per ovvie ragioni, cifre molto al disotto della realtà - denunciano in quasi tutti i paesi d'Europa un aumento della delinquenza minorile già dal 1939 in movimento ascensionale impressionante, che oscilla tra il 200 e il 400%. Raggiunto il culmine subito dopo la cessazione delle ostilità, essa può dirsi oggi triplicata. Nei maschi prevalgono i delitti contro la proprietà; nelle femmine, la prostituzione nei suoi più varî aspetti.
La guerra ha sviluppato enormemente le cause ambientali, o esogene della delinquenza minorile: abbandono materiale e morale del fanciullo; disgregazione familiare, che nelle statistiche figura in massima frequenza (e in prima linea l'assenza del padre); il contagio psichico da parte di delinquenti d'età maggiore e spesso degli stessi familiari (suggestione e imitazione); l'illegittimità delle unioni; l'inosservanza dell'obbligo scolastico da una parte, e dall'altra errori pedagogici, impreparazione o incuria degli insegnanti; gli estremismi politici e l'irreligiosità; né, infine, va dimenticata l'azione criminogena di certa stampa e di certo cinematografo sulle menti giovanili facilmente esaltabili. Inoltre, vanno particolarmente considerati i profondi cambiamenti fisiologici provocati agli organismi in fase evolutiva, dalle restrizioni d'ogni sorta e specialmente da carenze alimentari, determinanti perturbazioni allo sviluppo neuropsichico. Ma molto più contano le cause psicologiche, e innanzi tutto il rcgresso del sengo morale che ogni guerra porta seco. La guerra avrebbe rivelato casi di delinquibilità in latenza e aggravato quelli già abnormi, mentre nei soggetti normali avrebbe provocato solo squilibri transitorî, eliminantisi con il ritorno alla normalità della vita sociale.
Dei due modi per combattere il delitto, la repressione e la prevenzione, quest'ultimo è universalmente tenuto il più idoneo. La molteplicità dei fattori, da quelli sociali (condizioni igieniche, politiche, economiche, culturali, morali, religiose di un paese) alle determinanti biopsicologiche del delitto, come espressione di anormalità organiche e soprattutto psichiche nonché le considerazioni di difesa sociale, fanno sì che la soluzione di questo complesso problema richieda l'azione in varie importantissime sfere della viia sociale: la difesa del patrimonio biologico e del nucleo familiare, una rigorosa igiene fisica, psichica e specie etica, benessere materiale, sana organizzazione della vita associata dei fanciulli, atta a toglierli dalla strada corrompitrice. Distinguiamo pertanto una profilassi pre-delittuale ed una profilassi post-delittuale; la prima deve mirare alla eliminazione del vagabondaggio, dell'accattonaggio, della prostituzione precoce; la seconda comprende un sistema di mezzi preventivi per quei soggetti che, avendolo turbato, possono ancora turbare l'ordine sociale. Va osservato che l'efficacia del trattamento è legata alla sua precocità. In tutte le nazioni, e anche in Italia, istituzioni pubbliche e private, mediante ricerche scientifiche, studî legislativi, attività sociali cercano di riadattare alla società i fanciulli e gli adolescenti irregolari.
Bibl.: Gli effetti della guerra sul sistema nervoso e la compagine psichica dei fanciulli sono stati oggetto di studio e di inchieste, che formano un nuovo capitolo della neuropsicologia (psicologia e psicopatologia della fanciullezza "vittima della guerra"); Bourrat, Dechaume, etc., L'enfance irrégulière, Parigi 1946; Di Tullio, Medicina pedagogica emendativa, Roma 1946; East, Norwood, etc., The adolescent criminal, Londra 1942; G. Flesch, Il problema della lotta contro la delinquenza minorile in Italia, Roma 1947; Fry, Grünhut, etc., Lawless youth, Londra 1947; Trasimeni, Delinquenza minorile: studio giuridico-statistico-sociologico, Roma 1940; Atti del convegno italo-svizzero di neuropsicologia infantile 1946, Bologna 1948; riviste: Enfance, Parigi, dal 1947; Réeducation, ivi, dal 1947; Sauvegarde, ivi, dal 1946.
Diritto penale. - Le norme del codice penale concernenti la criminalità dei minori hanno subìto notevoli innovazioni, con l'istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni e col r. decr. legge 4 aprile 1939, n. 721, sul funzionamento delle case di rieducazione.
In particolare, la sospensione condizionale della pena può essere concessa se questa, inflitta non in astratto, ma in concreto non supera i tre anni se detentiva, o lire 15.000 (art. 20 r. decr. legge 20 luglio 1934, n. 1404) ora 120.000, (art. 7, decr. legisl. pres. 21 ottobre 1947, n. 1250), se pecuniaria; il perdono giudiziale può essere concesso (articoli 169 e 19, r. decr. n. 1404), in luogo della condanna se si deve infliggere in concreto una pena non superiore a due anni, se detentiva, congiunta o non ad altra pecuniaria non superiore a lire 15.000 (ora lire 120.000) e si ritiene. in base alle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., che il minore (il quale non abbia riportata precedente condanna per delitto, anche riabilitata, non sia dichiarato delinquente abituale, professionale o tendenziale) si asterrà dal commettere ulteriori reati; la liberazione condizionale può essere concessa (art. 21, r. decr. legge n. 1404) in ogni momento dell'esecuzione, quale che sia la durata della pena detentiva.
Speciali istituti sono: a) la riabilitazione speciale (art. 24, r. decr. legge n. 1404) a favore di chi ha compiuto diciotto anni e non è sottoposto ad esecuzione di pena o di misure di sicurezza (v. anche art. 4, r. decr. 15 novembre 1938, n. 1802). Essa importa la cessazione di ogni effetto civile e amministrativo della condanna e in particolare la non menzione dei precedenti penali sul certificato penale; b) l'affidamento a privati e ad istituti di assistenza sociale che si dichiarano disposti a provvedere all'educazione o all'assistenza dei minori sotto il controllo del giudice di sorveglianza e le direttive da lui impartite (art. 23, r. decr. legge n. 1404); c) l'assegnazione ad una casa di rieducazione (art. 1, r. decr. legge n. 721) dei minori che, per le abitudini contratte o in dipendenza dello stato di abbandono in cui si trovano, dànno manifeste prove di traviamento e appaiono bisognevoli di correzione morale. Il minore che sia stato internato in una casa di rieducazione ne viene dimesso, mediante decreto del tribunale, quando sia ritenuto non più meritevole di correzione o abbia raggiunto i 21 anni o venga chiamato alle armi per servizio di leva, o anche quando una grave infermità fisica o psichica impedisca il proseguimento dell'opera di rieducazione.
Il iribunale per i minorenni (XXXIV, p. 312). - Gli scopi che si proponeva il decr. legge col quale fu istituito (20 luglio 1934, n. 1404; per le norme d'attuazione, v. il r. decr. legge 20 settembre 1934, n. 1579) possono così riassumersi: 1) specializzare il giudice minorile; 2) indirizzare la funzione punitiva verso la finalità del riadattamento del minorenne; 3) organizzare un sistema di prevenzione e di rieducazione dei traviati; 4) rendere possibile ai minori che delinquono, o che furono ritenuti semplicemente traviati, il ritorno alla vita sociale senza che alcuno possa ad essi opporre la squalifica dei precedenti trascorsi. Devesi, però, rilevare, purtroppo, che degli scopi sopra enunciati, quello della specializzazione del giudice, intesa come formazione spirituale e tecnica dei magistrati che devono costituire il tribunale, fu ed è tuttora un'aspirazione di quanti s'interessano dei problemi della delinquenza minorile, mentre gli altri scopi hanno fatto modesti e stentati passi verso la loro realizzazione a causa della scarsezza di mezzi e delle note vicende politiche e militari. Quanto alla competenza, si osservi che il procuratore della repubblica ha facoltà di rimettere, con provvedimento insindacabile, al pretore i procedimenti per i reati più lievi, che, secondo le leggi vigenti, rientrano nella competenza pretorile.
Sono altresì sottratti alla giurisdizione del tribunale in parola i minori che siano coimputati con maggiorenni nello stesso procedimento, salvo che il procuratore generale presso la Corte d'appello, con suo provvedimento insindacabile, non deliberi che si proceda separatamente a carico dei minorenni maggiori di 18 anni.
Infine, la competenza civile del tribunale per i minorenni conccrne ora i provvedimenti relativi all'esercizio della patria potestà o della tutela, preveduti negli articoli 260, 319, 330-335, 338, 340, 359, 371 cod. civ. 1942 (art. 38 disposizioni per l'attuazione del cod. civ. 1942); all'interdizione del minore emancipato oppure all'interdizione o inabilitazione del minore non emancipato nell'ultimo anno della minore età (articoli 414 e 416 cod. civ. e 40 disp. att.); all'omologazione dei provvedimenti di affiliazione emessi dal giudice tutelare e dei relativi provvedimenti di revoca o di estinzione (art. 39 disp. att.); all'impugnazione dei decreti del giudice tutelare, eccettuati i provvedimenti indicati negli articoli richiamati dall'art. 45 delle citate disposizioni d'attuazione; all'ammissione nei manicomi degli alienati minori degli anni 21 ed al loro licenziamento dai manicomi stessi a termini degli articoli 2 e 3 della legge 14 febbraio 1904, n. 36.
Bibl.: Atti del I Congresso internazionale di criminologia, Roma 1938; II, ivi 1939; Nuovo Digesto italiano, 1939, VIII, s.v. Minori; V. Manzini, Tratt. di dir. proc. pen., II, Torino 1942; III, ivi 1943.