misure coercitive
locuz. sost. f. pl. – Differenziati strumenti di coartazione della volontà del debitore, da realizzarsi mediante la minaccia di sanzioni civili o penali, al fine di costringerlo all’adempimento dell’obbligo assunto: il giudice ingiunge al debitore di adempiere, pena altrimenti una grave sanzione pecuniaria (di norma) per ogni giorno di ritardo. A tale richiamo si deve dare un valore solo funzionale, essendo certo che quella finalità accomuna modelli assai diversi, quello della astreinte francese, quello delle Zwangsstrafen germaniche e del contempt of Court della common law. Tuttavia gli strumenti concreti sul piano applicativo e strutturale si differenziano radicalmente. In Italia sono previste in via generale dall’art. 614-bis del Cod. proc. civ. Si dispone: a) che il giudice, su istanza di parte, nel pronunciare la condanna fissi una somma di denaro dovuta dall’obbligato, tenendo conto del valore della controversia, della prestazione e del prevedibile danno, come di ogni circostanza utile, laddove (b) vi sia violazione o inosservanza successiva o ritardo nella esecuzione del provvedimento; si dispone, infine, che (c) il provvedimento di condanna sia immediatamente esecutivo; (d) e la misura non sia emanata laddove la sua concessione appaia, nel caso concreto, manifestamente iniqua, (e) oppure nell’ambito delle controversie di lavoro subordinato. Tali misure hanno una portata applicativa più ampia rispetto all’esecuzione indiretta, possono ricorrere anche quando sono applicabili misure di esecuzione diretta, quindi quando è possibile l’esecuzione in forma specifica o la generale esecuzione per espropriazione. Il confronto con altre realtà mostra come lo strumento – proprio per la sua formazione giurisprudenziale – si sia mostrato duttile e applicabile a situazioni variegate: se mira a garantire soprattutto la pratica attuazione in via coattiva di tante obbligazioni a contenuto infungibile per evitare che, dinanzi all’inadempimento, il creditore si debba accontentare del surrogatorio risarcimento in denaro; nondimeno, nella concreta applicazione delle m. c. nei vari ordinamenti si vede come queste siano ampiamente utilizzate per assicurare l’esecuzione di obblighi a un fare certo fungibile o di consegna e rilascio, per obbligazioni di pagamento di somme di denaro; mentre, sono senza dubbio inidonee ove si tratti di obbligazioni di natura accentuatamente personale, oltre a quelle che coinvolgono la libertà individuale o di coscienza del debitore.