MISURE di sicurezza
Le misure di sicurezza costituiscono i mezzi di difesa sociale previsti nella legislazione penale nei confronti di coloro i quali, commettendo un fatto preveduto come reato, si rivelano capaci di nuove azioni illecite. Le misure di sicurezza, nelle legislazioni più antiche, furono accolte come provvedimenti di "buon governo", cioè come misure di polizia adottate in sostituzione delle pene per quelli che, o per immaturità di mente o per infermità, erano sottratti all'impero della legge penale. Data la funzione cui erano destinate, le misure di sicurezza erano nettamente distinte dalle pene e ricollegate al sistema di diritto amministrativo. In contrasto con la corrente di pensiero tradizionale, e, in particolar modo, con le idee propugnate dalla scuola classica, i seguaci della scuola positiva hanno sostenuto che così le misure di sicurezza, come le pene, dovessero avere la funzione di mirare al riadattamento sociale del reo, non mediante la minaccia o l'inflizione di una pena che valesse a trattenere dal compimento di reati, ma mediante la cura, l'educazione, la correzione del reo, in modo da determinarne la rigenerazione fisica, morale e sociale.
Queste idee non hanno trovato accoglimento nella legislazione in vigore. Le misure di sicurezza sono destinate, al pari delle pene, a costituire la difesa dello stato contro il pericolo di violazioni della legge penale. Però, l'identità del fine ultimo non esclude che le pene e le misure di sicurezza abbiano una funzione particolare profondamente diversa. Le pene, perciò, sono minacciate e inflitte come conseguenza della violazione di un precetto di legge. Le misure di sicurezza, invece, sono previste e applicate come conseguenza dello stato di pericolosità, in cui un soggetto si trova. Così le pene, come le misure di sicurezza, sono applicate allorché è commesso un fatto preveduto come reato. Però, le pene sono applicate in quanto è commesso un fatto che costituisce reato; le misure di sicurezza, invece, sono applicate allorché il fatto commesso, costituisca o meno reato, riveli un soggetto pericoloso. Pertanto, come opportunamente fu posto in rilievo da A. Rocco, mentre le pene sono mezzi repressivi, le misure di sicurezza sono mezzi preventivi della criminalità, e non si ricollegano al sistema di diritto penale, ma a quello di diritto amministrativo. E alla diversità della funzione corrisponde la diversità della loro natura. Le pene dirigono la volontà dei destinatarî delle leggi penali, facendo in modo che l'inflizione di un male valga di regola a trattenere dal compimento di un reato. Le misure di sicurezza, invece, non pongono motivi all'intelletto per dirigere la volontà, ma si concretano in una serie di provvedimenti diretti a eliminare i fattori fisici, biologici, sociali del delitto, ora liberando da un male, che trascina fatalmente al delitto, ora eliminando tendenze e abitudini delittuose per dare luogo a sane e oneste consuetudini di vita, ora mettendo un soggetto pericoloso nella materiale impossibilità di nuocere, ovvero nella condizione di non trovare facili occasioni per delinquere, ora sottraendo alla circolazione cose che, provenendo da reati o collegandosi alla loro esecuzione, mantengono vivo il ricordo di azioni delittuose e costituiscono l'incentivo di nuovi illeciti. Le pene, perciò, evitano il compimento di reati mediante un'azione diretta sulla volontà, in quanto costringono psicologicamente i destinatarî delle leggi penali a uniformarsi ai diversi precetti; le misure di sicurezza, invece, solo indirettamente evitano la violazione delle leggi penali, agendo sulle cause che, comunque, contribuiscono al verificarsi di un reato. Senza dubbio, anche le misure di sicurezza, in quanto importano una restrizione della sfera dei beni di un soggetto, possono esercitare la loro influenza direttamente, ponendo dei motivi all'operare umano, allorché siano apprese come un male, che vale a trattenere dal compimento di reati. Così, ad esempio, la libertà vigilata esercita notevole influenza sulla volontà di coloro ai quali viene applicata, perchè è, per lo più, considerata come un male maggiore della pena stessa. Ciò non toglie, però, che la libertà vigilata non è destinata a indurre i soggetti cui è applicata ad astenersi dal compimento di reati, ma è, invece, posta in essere per mettere un soggetto in condizione di condurre una vita che non presenti occasioni per delinquere. E, in genere, l'influenza intimidativa, che eventualmente può esercitare una misura di sicurezza, non vale a mutarne la natura, allo stesso modo che l'azione correttiva o educativa, che la pena eventualmente può esercitare, non vale a toglierle la sua caratteristica di sanzione essenzialmente intimidativa. Le misure di sicurezza hanno, pertanto, una particolare natura, oltre che una particolare funzione, per cui hanno segnato, a dirla col Rocco, l'alba legislativa di un sistema autonomo di mezzi preventivi di lotta contro i reati, che è destinato non a sopprimere e sostituire le pene, come taluni avevano vagheggiato, ma a integrare e completare il sistema delle pene nella difesa dello stato contro i soggetti pericolosi, nei confronti dei quali le pene o non sono applicabili o sono mezzi insufficienti di lotta contro il delitto. Le misure di sicurezza si applicano, invero, dove termina la sfera di azione del sistema punitivo, per assicurare la difesa dello stato nei confronti di soggetti, che, per immaturità di mente o per incapacità o per avere commesso un fatto che non è preveduto come reato, non sono sottoposti all'espiazione di una pena, ovvero, nei confronti di coloro, che, per la speciale pericolosità da essi rivelata, oltre la pena, che è loro inflitta come conseguenza del reato commesso, devono essere sottoposti a speciali provvedimenti, che valgano a evitare il ripetersi di altri illeciti penali.
Il sistema delle misure di sicurezza è ispirato al principio della specializzazione, in virtù del quale le diverse misure di sicurezza hanno natura particolare relativa allo stato di pericolosità dei soggetti cui sono applicate. In vista, però, dei caratteri comuni, le misure di sicurezza si distinguono in personali e patrimoniali a seconda che importino la limitazione della libertà, ovvero della sfera patrimoniale di un soggetto. Le misure di sicurezza personali si distinguono, a loro volta, in due categorie, detentive e non detentive, a seconda che importino o meno l'internamento in un luogo dove il soggetto pericoloso sia sottoposto a uno speciale regime di educazione o di cura. Le misure di sicurezza detentive sono: 1. l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro; 2. il ricovero in una casa di cura e di custodia; 3. il ricovero in un manicomio giudiziario; 4. il ricovero in un riformatorio giudiziario. Le misure di sicurezza non detentive sono: 1. la libertà vigilata; 2. il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più provincie; 3. il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche; 4. l'espulsione dello straniero dallo stato. Le misure di sicurezza patrimoniali sono:1. la cauzione di buona condotta; 2. la confisca.
Data la funzione cui sono destinate le misure di sicurezza, le condizioni richieste, di regola, per la loro applicazione sono: a) il compimento di un fatto preveduto come reato; b) la pericolosità sociale di un soggetto. Quanto alla prima condizione, solo in casi eccezionali, tassativamente determinati, le misure di sicurezza possono essere applicate per fatti, che, pure essendo indizio sicuro di pericolosità criminale, non dànno luogo a un'ipotesi di reato, come, ad esempio, nell'ipotesi dell'accordo criminoso non seguito dal compimento di un reato, ovvero, d'istigazione a commettere un delitto, non accolta o accolta senza che il delitto sia stato commesso, e, inoltre, nell'ipotesi del tentativo impossibile per inidoneità dell'azione o per inesistenza dell'oggetto di esso (art. 49 codice pen., primo e ultimo capoverso). Quanto alla pericolosità sociale si considera in questo stato, agli effetti della legge penale, la persona, anche se non imputabile e punibile, la quale, commettendo un fatto che costituisce il presupposto di applicazione di una misura di sicurezza, riveli di trovarsi in una condizione per cui sussistono fondate ragioni per ritenere che commetta nuove violazioni della legge penale (art. 203 cod. pen.). La pericolosità criminale, di regola, è accertata dal giudice in vista di tutti quegli elementi che valgano a stabilire la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo. In via eccezionale, la pericolosità è presunta dalla legge. È, però, necessario sempre un accertamento specifico quando, dal giorno in cui è stato commesso il fatto al momento in cui è emessa la sentenza di condanna o di proscioglimento, è decorso un periodo di tempo, che induca a ritenere infondata la presunzione di pericolosità, e che è stabilito in dieci anni, qualora si tratti d'infermi di mente, nei casi preveduti dal primo capoverso dell'art. 219 e dell'art. 222, e in cinque anni in ogni altro caso. È, altresì, subordinata all'accertamento delle qualità di persona socialmente pericolosa l'esecuzione non ancora iniziata delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva, ovvero concernenti imputati prosciolti, se, dalla data della sentenza di condanna o di proscioglimento, siano decorsi dieci anni nel caso preveduto dal primo capoverso dell'art. 222, ovvero cinque anni in ogni altro caso (art. 204).
L'applicazione delle misure di sicurezza è circondata da particolari garanzie. Anzitutto, è applicabile il principio di legalità, in virtù del quale "nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti" (art. 199). Anche la specie della misura di sicurezza da applicare è, di regola, stabilita dalla legge, e, in mancanza di una disposizione particolare, è ordinata la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di condannati per delitto, il giudice ritenga di disporre l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro (art. 215, ultimo capoverso). Altra garanzia degna di particolare rilievo consiste nel fatto che le misure di sicurezza sono ordinate da un organo giurisdizionale, e, precisamente, dal giudice del reato. Questo sistema risponde a un criterio di economia e di opportunità, sia per evitare una duplice indagine sullo stesso soggetto sia per assicurare che la valutazione della pericolosità sia compiuta dal giudice che, svolgendo l'indagine relativa all'accertamento del reato, ha la possibilità di raccogliere tutti gli elementi atti a stabilire la pericolosità che il soggetto ha rivelata compiendo il reato.
Le misure di sicurezza possono essere applicate in via provvisoria e in via defititiva. Sono applicate in via provvisoria allorché il giudice ritiene opportuno disporre, durante l'istruzione o il giudizio, che il minore di età, o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta dall'alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un manicomio giudiziario, o in una casa di cura o di custodia (art. 206). Sono applicate in via definitiva, di regola, con la sentenza di condanna o di proscioglimento; in via eccezionale, con provvedimento successivo, che può essere disposto: 1. nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena; 2. nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza: 3. nei casi stabiliti dalla legge, in ogni tempo, come, ad es., allorché, in virtù della disposizione contenuta nell'art. 109, la dichiarazione di abitualità o di professionalità può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena (art. 205).
La durata delle misure di sicurezza non è determinata dalla legge, ma è conferito al giudice un ampio potere per fare in modo che le misure ordinate siano eseguite solo fino a quando duri la pericolosità di un soggetto, che può formare oggetto di riesame, secondo le formalità prescritte (art. 207 segg.). È, però, espressamente stabilito per ciascuna misura di sicurezza un limite minimo, al disotto del quale si presume che il provvedimento sarebbe inefficace. Da questo limite si può prescindere solo nel caso in cui motivi di opportunità sociale e politica consiglino la revoca della misura di sicurezza, prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima. In questa ipotesi eccezionale occorre un decreto del ministro della Giustizia (art. 207, ultimo capoverso).
Bibl.: A. Rocco, Le misure di sicurezza e gli altri mezzi di tutela giuridica, in Riv. di dir. penitenziario, 1930; G. Battaglini, La natura giuridica delle misure di sicurezza, ibid., 1930; Fr. Antolisei, Pene e misure di sicurezza, in Annuario della R. Università di Sassari, 1933; V. Manzini, Trattato di diritto penale, III, Torino 1934, p. 175 seg.