MOBILITAZIONE
Si comprendono con questo nome quegli atti complessi (nella fase di progettazione e in quella di attuazione), che portano le forze armate di un paese dalla loro costituzione di pace alla loro formazione di guerra. Per estensione la parola "mobilitazione" si usa anche a indicare, in altri campi, il passaggio da una situazione statica a una situazione dinamica, o da un funzionamento ridotto a un'attività piena (mobilitazione di stoks, di capitali, ecc.). Poiché è ormai pacifico che le guerre moderne chiamano a concorso tutte le possibilità nazionali, dopo la guerra mondiale, il concetto di mobilitazione si è esteso a tutte quante le forme di attività statali e private che possono contribuire all'efficienza della collettività in armi. In tale maniera accanto alla mobilitazione, interessante più precisamente gli organismi militari (quale cioè si è intesa fino all'anno 1914) si è venuta sviluppando tutta una legislazione e tutta una serie di atti esecutivi costituenti nel loro complesso la "mobilitazione civile". Benché in molte parti vi sia correlazione fra la mobilitazione militare e la mobilitazione civile, la diversità della materia e degli organi funzionali consente di esaminarle separatamente.
Mobilitazione militare.
L'enorme aumento di mezzi tecnici e di forza numerica degli eserciti odierni, se da una parte ha resi più vasti e complicati i problemi inerenti alla mobilitazione militare, non ne ha però mutati i concetti principali. È ben vero che con l'arma aerea, l'offesa potrà essere portata nel campo avverso con una prontezza e una intensità molto maggiori che non nel passato, ma gli scontri che si verificheranno tra le forze aeree e la lotta fra mezzi aerei e difese attive e passive a terra, non avranno in sostanza altro scopo che di dar tempo alla massa principale degli armati di giungere nella zona di radunata e di organizzarvi un primo sistema logistico, ritardando nel contempo le analoghe attività avversarie.
Al momento dell'inizio delle operazioni militari, comincerà, con ritmo sempre più intenso, la fusione vera e propria delle attività derivanti dalla mobilitazione civile e dalla militare, nel senso che l'una e l'altra avranno dovuto essere condotte a termine in modo tale che nulla del necessario manchi all'esercito.
Sotto un certo aspetto la mobilitazione militare (come quella civile e industriale), è continuamente in atto anche durante la pace, in quanto il passaggio dell'esercito allo stato di guerra non è che la risultante di un vasto lavoro preparatorio che tocca tutte le parti essenziali del sistema: massa umana, materiale più svariato, mezzi di trasporto, ecc.
Gli studî che fino dal tempo di pace si conducono con continua assiduità, tendono a stabilire con certezza quali forme speciali di applicazione dovranno avere i principî generali della mobilitazione, alcuni dei quali trovano soluzioni diverse a seconda della zona del conflitto. Si ha così una serie di piani di mobilitazione contenenti una parte comune a tutti, e differenze suggerite dall'ambiente umano e geografico del conflitto. Là dove ad esempio prevalgono le montagne, la mobilitazione subirà l'influenza dell'ostacolo naturale da esse opposto alla regolarità degli afflussi di uomini e di mezzi; mentre una mobilitazione predisposta in una zona pianeggiante o costiera avrà caratteristiche diverse. In complesso si può dire che - salvo il maggior peso e il ritmo più celere - le grandi linee della mobilitazione militare moderna sono le stesse del passato. La convenienza di affrettarsi è in relazione con le possibilità dell'offesa aerea, che non consentirà certo più uno svolgimento relativamente tranquillo delle varie operazioni di mobilitazione anche nell'interno del paese; ma la possibilità di affrettarsi si è, in pari tempo, accresciuta con l'aumentato rendimento dei mezzi di trasporto.
La guerra mondiale ha indotto a previsioni nuove principalmente dal punto di vista della prevista maggiore durata di un conflitto, la quale richiederà una graduale distribuzione nel tempo delle energie umane, in particolar modo per quanto riguarda il consumo del materiale umano, non facilmente rinnovabile, se non con una sana dosatura dei contingenti disponibili. Così, mentre in passato le classi venivano richiamate a cominciare dalle più giovani, ora va considerata l'opportunità di valersi subito anche di classi più anziane per potere poi immettere nel conflitto forze che non siano di valore medio troppo inferiore ai primi scaglioni organici.
Le principali operazioni che interessano la mobilitazione si possono così riassumere, tenendo particolarmente conto di quanto si pratica in Italia:
1. completamento (in uomini, quadrupedi, automezzi, materiali, ecc.) dei corpi e servizî del tempo di pace, fatto col sistema regionale (completare gli organici di pace, per raggiungere quelli di guerra con i richiamati della circoscrizione più vicina alla sede dei corpi da portare all'organico di guerra, pur mantenendo il reclutamento per il servizio del tempo dì pace su base nazionale); 2. costituzione dei corpi e servizî di nuova formazione (i servizî sono quasi interamente costituiti all'atto della mobilitazione); 3. formazione dell'ordine di battaglia (grandi unità organiche di guerra formate dalle unità d'arma e di servizio e dipendenza delle formazioni che non entrano negli organici delle grandi unità); 4. costituzione del supremo comando dell'esercito.
Le singole autorità militari interessate trovano nei piani di mobilitazione le direttive per predisporre i particolari di queste operazioni, ognuna per la parte che la interessa e in modo da ottenere, al massimo grado, prontezza e precisione. In speciali circostanze, talune di queste operazioni possono avere corso prima dell'ordine di mobilitazione e costituiscono una parziale mobilitazione occulta. La preventiva organizzazione della mobilitazione riguarda: la tenuta a ruolo della forza in congedo (truppa e sottufficiali); perequazione, ripartizione e assegnazione nominativa ai reparti, comandi e servizî mobilitati, i sistemi e modalità di richiamo (manifesti di chiamata o avvisi personali mediante cartoline precetto); le dispense dai richiami (dispense di diritto, ritardi alla presentazione, esoneri temporanei); i quadri degli ufficiali e le loro destinazioni; la precettazione e requisizione dei quadrupedi, mezzi automobilistici e materiali; i trasporti (stazioni di carico, orarî di marcia dei treni, stazioni di vettovagliamento e di scarico).
Per il collaudo dei progetti in alcune loro parti si può ricorrere a esperimenti di mobilitazione. Allorché giunge l'ordine di mobilitazione si procede agli atti esecutivi: spedizione degli ordini di richiamo; vestizione ed equipaggiamento; armamento e munizionamento; incorporazione; precettazione e requisizione e relativa ripartizione degli elementi precettati e requisiti. La mobilitazione può essere generale o parziale; normale o speciale (se determinata da avvenimenti politici interni o compiuta per spedizioni coloniali, ecc.). L'ordine di mobilitazione viene diramato dal Ministero della guerra con telegramma cifrato circolare ai comandi territoriali, ai prefetti, alle autorità consolari all'estero.
In Italia sono affidate ai distretti - organi militari territoriali della massima importanza per l'immediato contatto con la nazione - le principali operazioni relative alla mobilitazione. Come organo di mobilitazione i distretti dispongono le operazioni preparatorie e ne curano al momento opportuno l'esecuzione; come centri di mobilitazione hanno il compito di predisporre e, in caso di guerra, di attuare la costituzione di determinate unità.
Gl'ispettorati di mobilitazione (assegnati ai comandi di divisione), organi in stretta collaborazione col Ministero della guerra e con il comando del corpo di Stato maggiore, studiano ed emanano le istruzioni inerenti ai problemi della mobilitazione. Detti ispettorati hanno il compito di invigilare i centri dislocati nel territorio della divisione, per assicurarsi se sono state interpretate e attuate con criterî di praticità e rapidità tutte le predisposizioni di mobilitazione e di controllare la reale situazione delle dotazioni accantonate. All'atto della mobilitazione gl'ispettorati ne sovrintendono l'esecuzione.
I comandi delle grandi unità si rivolgono agl'ispettorati per l'esame dei rispettivi progetti di mobilitazione e la conveniente sistemazione dei depositi centrali, dei magazzini avanzati, ecc.
Taluni comprendono fra le operazioni di mobilitazione anche la radunata delle forze e la relativa copertura; ma tali operazioni risentono del carattere strategico e sono, infatti, in stretta connessione col piano delle prime operazioni, mentre la mobilitazione vera e propria, e cioè nel significato di costituzione delle unità e dei servizî nella loro formazione di guerra, è un fatto prettamente organico.
Mobilitazione civile.
La forma presa dalla guerra mondiale e le necessità di rifornimenti che essa originò, diverse da quasi tutte le previsioni generalmente ammesse nell'anteguerra, obbligarono a improvvisare, guerra durante, quasi una nuova organizzazione statale, che risultò di realizzazione lenta e difficile. Perciò oggi i governi sentono il dovere di studiare una forma di organizzazione nazionale per la guerra, suscettibile di essere applicata senza dubbiezze ed evitante oscillamenti attuativi o prove preventive.
I fatti hanno insegnato che la guerra moderna è infinitamente varia nei suoi aspetti, nel suo ritmo, nelle alterazioni che produce e nei mezzi che il suo sviluppo necessita. E la legge di tali variazioni, che appaiono insopprimibili, sfugge a un'analisi valutativa. Da tali constatazioni e dallo studio dei sistemi seguiti per superare le difficoltà sopra ricordate, è conseguito l'insegnamento fondamentale, che ai fini della guerra si rende necessario accanto alla preparazione delle forze militari, e con pari preveggenza, la preparazione di tutte le energie della nazione.
Il complesso di tali provvidenze, assicurante continuità di concorso alla mobilitazione militare e all'impiego delle forze armate, studiato nelle sue linee maestre e concretato in opportune direttive, si suol chiamare - a simiglianza della locuzione usata per le forze armate, non per similitudine di criterî direttivi, né per identità di metodi, ma per concordanza di scopi - mobilitazione civile.
Tale mobilitazione considerata in senso estensivo, comprende, innanzi tutto, l'uomo. Seguono, in ordine d'importanza: i mezzi di vita, cioè, in linea generale, i prodotti del suolo; i mezzi per combattere, forniti dall'industria, i mezzi finanziarî. Perciò la mobilitazione civile consta precipuamente della mobilitazione umana (mobilitazione spirituale e mobilitazione delle persone fisiche), della mobilitazione agraria, della mobilitazione industriale e della mobilitazione finanziaria.
Sia durante la guerra, sia in tempo precedente, la preparazione totalitaria di tutte queste attività (studî e opere) è devoluta, in ogni stato, al governo, che della guerra stabilisce gli scopi, e che provvede i mezzi necessarî alla sua condotta. Generalmente è ripartita per titolo di materia tra i ministeri competenti.
La mobilitazione civile in Italia per la guerra 1915-18. - La guerra mondiale colse l'Italia, come più o meno avvenne per gli altri belligeranti, impreparata in quasi tutte le attività nazionali connesse col fatto bellico.
Gli atti statali che diedero base alla possibilità della varia e voluminosa legislazione di guerra furono: la legge del 21 maggio 1915, n. 273, che portò provvedimenti per la difesa eeonomica e militare dello stato; quella del 22 maggio 1915, n. 671, conferente al governo del re poteri straordinarî in caso di guerra e durante la guerra, che agevolò la sollecita istituzione del comitato supremo per le armi e munizioni, culminanti in un successivo e conseguente decreto, creatore del regime della mobilitazione industriale, il cui istituto ebbe il compito di organizzare, regolare e disciplinare tra loro, allo scopo di ottenere la massima produzione di materiale bellico, le energie attive industriali e operaie del paese.
Molti provvedimenti (leggi, decreti, regolamenti, circolari, istruzioni) il governo emanò per utilizzare gli animi e le intelligenze ai fini bellici, per spingere al limite massimo lo sfruttamento delle risorse del suolo, per concorrere a una vigorosa organizzazione della sistemazione commerciale e finanziaria, per l'organizzazione della mobilitazione industriale.
Appena iniziata la guerra si palesò evidente anche in Italia la necessità di chiamare al massimo sussidio l'industria privata. Con regio decr. 26 giugno 1915, n. 993, s'istituì specifica facoltà (mancata fino allora) d'imporre e fare eseguire le opere occorrenti per aumentare la potenzialità degli stabilimenti dell'industria privata e di dichiararne soggetto alla giurisdizione militare il personale, per assicurare la continuità della produzione. Il governo nominò un comitato supremo per l'allestimento delle armi e munizioni, onde non soffrisse né diminuzioni né interruzioni, costitui un sottosegretariato per le armi e munizioni, che concepì, studiò, propose e ottenne l'approvazione di due importanti provvedimenti: un organismo di mobilitazione industriale che cumulativamente provvedesse ai bisogni dell'esercito e della marina e la nomina di una commissione di tecnici specialisti (ufficiali e alti professionisti civili) per il collaudo superiore degli esplosivi e delle munizioni.
Criterî informativi delle disposizioni si riassumono in questi concetti fondamentali e dominanti: organismo semplice, decentrato, sollecito; organi esecutivi locali (comitati regionali) in contatto diretto con gli uomini e le cose e con le questioni da risolvere. L'azione rapida, e uniforme il più possibile in tutto il paese, è ottenuta da un centro unico (comitato centrale) che emana istruzioni generali e concetti direttivi, e sta sotto le direttive immediate del governo. È assicurato agli operai un equo trattamento con facoltà di reclamo ma non di sospensione del lavoro.
Alla mano d'opera per le industrie belliche fu provveduto mediante l'esonero dal servizio militare per le persone soggette a quest'obbligo, e carattere dell'istituto furono la temporaneità dell'esonero e la necessità e l'insostituibilità dell'opera presso le imprese che di esse si servivano. L'istituto dell'esonero s'impose quasi come una necessità, perché alle deficienze numeriche delle maestranze difficilmente si sarebbe potuto sopperire altrimenti; tant'è che, quando si dovette aumentare la produzione, si ricorse a scelta di operai tra militari non ancora al fronte e ad addestramento di altri presso le scuole militari di torneria. La mano d'opera, oltre che delle donne, si servì di detenuti militari, prigionieri di guerra, elementi coloniali.
Si dispose un trattamento disciplinare della maestranza, procedendo alla militarizzazione del personale degli stabilimenti ausiliarî e stabilendo un servizio di sorveglianza disciplinare, e perciò si curò del pari molto il trattamento economico, e i salarî e le competenze accessorie si dovettero spesso variare per commisurarli e determinarli in relazione alla capacità di lavoro, al costo della vita e alle condizioni della mano d'opera nelle diverse regioni e in ciascun momento.
Per la tutela igienica e sociale della maestranza, e particolarmente delle donne e dei fanciulli, che ne facevano larga parte, si stabilì un servizio di sorveglianza igienico-sanitario, con incarico di provvedere per l'applicazione e l'osservanza delle leggi relative agl'infortunî sul lavoro, sul riposo settimanale, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sulle casse nazionali di maternità, ecc. Fu anche stabilita l'obbligatorietà delle assicurazioni per l'invalidità e la vecchiaia e quella per gl'infortunî sul lavoro.
Al sottosegretariato per le armi e munizioni fece seguito il Ministero per le armi e munizioni dal giugno 1917 al settembre 1918, e poi un commissariato per le armi e munizioni sino alla fine della guerra.
La mobilitazione industriale, che preparò le industrie di guerra e ne coadiuvò e sorvegliò la costituzione e l'efficacia - ma a cui non spettava di dare commissioni e perciò di stipulare contratti per materiali bellici - corrispose alle impellenti necessità della guerra, ottenendo dall'industria privata quanto essa poteva dare per il più sollecito rifornimento dei materiali di guerra e segnatamente per il munizionamento, sempre in maggior copia richiesto durante la guerra e mai mancato.
La mobilitazione civile in Italia predisposta dal governo fascista. - Nel dopoguerra le autorità statali hanno dato sviluppo ai principî capitali risultati, e unanimemente ammessi, dagl'insegnamenti della guerra mondiale: spetta al governo di organizzare (preparare in pace e dirigere durante le ostilità) le energie ed attivita civili, che occorrono per i rifornimenti bellici e che assicurano la vita della nazione; per il raggiungimento dei fini che la guerra impone, è necessario rendere obbligatorio il concorso attivo dei cittadini, utilizzandone sia le qualità intellettuali sia le capacità pratiche; e lo stesso si dica degli enti legalmente riconosciuti.
Ne sono derivati tre ordini di disposizioni: la costituzione di organismi superiori centrali; norme e direttive generali per l'organizzazione civile della nazione in guerra; regole di disciplina per determinati enti e cittadini durante lo stato di guerra.
La disposizione base fu emanata fin dal 1923, e ritoccata poi nella sua parte formale per adattarla agli sviluppi e alle variazioni costituitive di altri maggiori organismi statali; nella sua forma definitiva vigente risulta dal regio decreto dell'8 gennaio 1928, numero 163. Questo decreto, che è un testo unico, perciò una sistematica ripetizione di articoli di leggi precedenti, istituisce la Commissione suprema di difesa, sotto la presidenza del capo del governo, costituita di ministri che compongono il suo comitato deliberativo e di altri membri (capi di Stato maggiore e presidente del comitato per la mobilitazione civile) che hanno nella commissione voto consultivo. È un organo interministeriale, messo in essere per due scopi: uno generale, al fine di coordinare lo studio e la risoluzione delle questioni attinenti alla difesa nazionale; l'altro, specifico, e per il quale spetta alla commissione stessa di stabilire le norme per lo sfruttamento di tutte le attività nazionali ai fini della difesa. La legge enumera quali siano gli organi consultivi cui la commissione fa capo; uno di essi (e precisamente il comitato per la mobilitazione civile), oltre ad essere organo consultivo, è altresì diretto organo di studio della Commissione suprema di difesa per le questioni inerenti all'utilizzazione di tutte le attività nazionali, nonché per la predisposizione, l'organizzazione e l'impiego delle risorse occorrenti per la guerra.
Nel suo seno fu concretata l'organizzazione della nazione per la guerra con la legge promulgata l'8 gennaio 1925, n. 969. Pochi suoi articoli riguardano la mobilitazione nazionale (armonica fusione dei compiti della mobilitazione militare e di quella civile), perché il primo di essi dichiara che il compito di organizzare, fino dal tempo di pace, la nazione per la guerra (mobilitazione totalitaria) spetta al governo del re, mentre già il secondo si occupa della mobilitazione civile e afferma che essa consiste nella trasformazione dell'organizzazione di pace nell'organizzazione di guerra di tutte le attività nazionali. È subito stabilito (art. 3) il principio che tutti i cittadini e tutti gli enti legalmente costituiti, secondo richiedano necessità e sotto opportune misure, sono obbligati a concorrere alla difesa morale e materiale della nazione e tutti, cittadini ed enti, sono sottoposti a una disciplina di guerra.
La legge inoltre stabilisce quali organi (ciascuno presso il ministero competente) si debbano istituire per l'attuazione della mobilitazione civile e come essi debbano essere coordinati; a mezzo di quali uffici periferici la loro opera è decentrata; i criterî direttivi per la costituzione della mano d'opera e per il trattamento di quella parte di essa avente obblighi militari; precisa che l'intesa col Ministero degli affari esteri debba essere costantemente mantenuta per qualsiasi organo che debba svolgere azione all'estero. Ai fini della mobilitazione civile fissa quali organizzazioni (sia statali sia private) debbano tenere al corrente un progetto di mobilitazione; determina a chi è affidato l'incarico di preventivare il piano dei consumi da razionare e quello delle derrate per le quali occorra costituire delle riserve. Precipuamente, poi, enumera i beni privati e i servizî e le attività che si possono requisire e dà altresì facoltà di eseguire censimenti al fine specifico di mobilitazione civile, ma dispone che appositi regolamenti ne fissino le norme per l'attuazione.
Si può considerare quale particolare regolamento collaterale a questo scopo, quello inserito nel citato r. decr. del 1928, il quale ha istituito il Servizio osservatori industriali, "allo scopo di seguire l'attività e la produzione delle varie industrie del paese ai fini del concorso agli armamenti militari", ne ha fissata la composizione, ha stabilito l'obbligo per gl'industriali di aderire alle richieste di informazioni (stabilendo di mantenere su esse il segreto) e lo ha posto, infine, per lo speciale servizio, alla dipendenza diretta ed esclusiva del presidente del comitato per la mobilitazione civile.
Decreti particolari hanno iniziato il completamento sistematico della legge di organizzazione. Quello del 25 agosto 1932, n. 1233, istituisce, alla dipendenza del Ministero delle corporazioni, l'ufficio centrale per il reclutamento dei prestatori d'opera bellica, quale nucleo dell'organo della mano d'opera; quello del 2 marzo 1933, n. 165, istituisce un ufficio incaricato di predisporre l'attuazione dell'organo degli accertamenti commerciali, anch'esso presso il Ministero delle corporazioni; quello del 13 marzo 1933, n. 674, il quale, considerata l'opportunità che venga istituito fin dal tempo di pace un nucleo di mobilitazione civile dell'organo incaricato di provvedere ai bisogni dell'alimentazione, lo istituisce alla dipendenza del ministro dell'Agricoltura e delle foreste, allo scopo di preordinare quanto occorra per il funzionamento dei servizî dell'alimentazione in tempo di guerra. Tale nucleo è costituito da un ufficio centrale e 12 uffici interprovinciali.
La legge sulla disciplina di guerra è una conseguenza di quella di organizzazione citata, perché questa sarebbe rimasta senza pratico contenuto ove non fosse stato precisato in quale modo cittadini ed enti debbano concorrere alla difesa morale e materiale della nazione e quale sia la disciplina di guerra cui essi saranno sottoposti e le relative sanzioni. In coadiuvazione agli organi di mobilitazione civile, contemplati dalla legge di mobilitazione generale, è costituito, in determinati comuni del regno, un comitato di resistenza civile, di cui la legge enumera i compiti e le attribuzioni proprie al comitato stesso. È considerata in modo particolare la chiamata di mobilitazione civile tanto dei riformati quanto degli ufficiali invalidi.
Sono stabilite norme di condotta e di servizio per gli appartenenti e dipendenti degli stabilimenti di produzione per la guerra. Costoro fanno titolarmente parte degli "stabilimenti privati mobilitati", sono soggetti alla giurisdizione dei tribunali militari, e quelli di sesso maschile sono soggetti anche, d'ordine dell'autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento (negli stabilimenti ausiliarî), alle punizioni contemplate dal regolamento di disciplina militare. Sono considerati alcuni particolari reati per questo personale e comminate le rispettive sanzioni. Infine la legge dispone sanzioni per coloro che commettono reati di mutilazione o di simulazione d'infermità ed è concretata, inoltre, un'altra serie di sanzioni per tutte le trasgressioni ai doveri e agli obblighi prescritti direttamente dalla legge sull'organizzazione della nazione per la guerra.
Alla legge per la disciplina di guerra ha fatto seguito il regolamento per la sua applicazione, approvato con r. decr. del 15 giugno 1933, n. 1176.
Si possono ritenere parti completive di un tale regolamento e della legge sulla disciplina di guerra il regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione (r. decr. 24 luglio 1931, n. 1185) e l'istruzione per l'esecuzione di esso, emanata dal Ministero della guerra nel 1932, istituto col quale si provvede, mediante dispense o ritardi, a mantenere al consueto posto di lavoro (secondo funzioni ed età) per le amministrazioni statali e alcune parastatali, il personale a ruolo nei servizi negli uffici e negli stabilimenti di stato. Il personale per i servizî civili non statali, siano essi mobilitati o non, se avente obblighi militari, può essere esonerato, tranne casi di particolari funzioni e impiego di guerra o altre singolarità di posizione militare, attenendosi alle disposizioni dettate dal regolamento il quale prevede l'esonero dal servizio sotto le armi in caso di mobilitazione (r. decr. 14 agosto 1931, n. 1249), regolamento pubblico per la parte riguardante le disposizioni generali e gli esoneri per i servizî pubblici e per le aziende necessarie alla vita nazionale. L'esonero in questi casi è vagliato e dichiarato dai prefetti e dai comandi di corpo d'armata, ciascuno per il territorio dipendente, a partire da una determinata età in avanti, e nella totalità conteggiato in globali numerici ripartiti per servizio e territorio.
Alcuni considerano come compito e parte della mobilitazione civile l'approntamento dei mezzi attî a rintuzzare o a menomare i danni degli attacchi aerei nel territorio nazionale non presidiato dalle forze combattenti. I primi, a vero dire, appartengono alla mobilitazione militare (mezzi aerei per combattere le forze attaccanti; mezzi a terra per inibire o rendere estremamente pericoloso l'attraversare certe zone predisposte a difesa, con artiglierie, mitragliatrici e fucili); quelli che tendono a menomare gli effetti dell'attacco aereo vanno sotto il nome di "protezione antiaerea" e servono ad avvisare in tempo l'approssimarsi dell'incursione, a riparare dalle offese dell'attacco le persone e i beni nazionali di alto valore, a spegnere sollecitamente gl'incendî da esso provocati e a soccorrere i feriti e i colpiti dall'attacco stesso.
Cenni sugli organi di alcuni stati esteri che attendono alla preparazione della mobilitazione civile. - Diversi stati, affrontando il complesso problema della mobilitazione civile, hanno costituito organismi di studio per le questioni inerenti e per l'attuazione pratica delle conseguenti provvidenze. Le notizie relative sono in genere segrete: qui non è detto che quanto risulta da comunicazioni ufficiali di ciascuno stato (v. anche l'annuario militare della Società delle nazioni).
a) Austria. - Vincolata dalle limitazioni sancite dal trattato di Saint-Germain, ha potuto costituire soltanto un comitato di esperti per lo studio della difesa nazionale, composto di personalità (sei) della commissione parlamentare permanente per l'esercito, le quali sono vincolate al segreto.
b) Francia. - Fino dal 1927 la camera dei deputati approvò un progetto di legge sull'organizzazione della nazione per la guerra; al senato, nell'anno seguente, fu discusso a lungo un nuovo testo, non molto differente, ma non si procedette alla votazione. Attualmente è costituito un Consiglio superiore della difesa nazionale da cui, direttamente o meno, dipendono cinque organi di studio (la commissione di studî, il gruppo di studî della mobilitazione scientifica, il gruppo di studî tecnici degli ufficiali di riserva, la commissione d'accentramento degli studî ed esperienze chimiche) e un organo esecutivo (l'ispettorato delle fabbricazioni di guerra) che sovrintende alla mobilitazione industriale in base agli studî concretati dai predetti organi.
c) Germania. - Col trattato di Versailles, alla Germania è stato inibito di procedere a qualsiasi misura di mobilitazione o tendente a mobilitazione. Ne consegue l'inesistenza colà di organismi, enti o uffici che si occupino istituzionalmente della preparazione della mobilitazione civile. Giova tuttavia notare che la Germania è paese in cui le dirigenze tecniche hanno sempre mostrato senso di organizzazione, che vi abbondano statistiche compilate con meticolosa esattezza, che la massa ha spirito disciplinato, sicché l'ambiente può ritenersi predisposto a sollecita attuazione di una mobilitazione civile, anche se nessuna specifica istituzione vi presieda fino dalla pace.
d) Giappone. - Preparano la mobilitazione civile un ufficio nazionale delle risorse (organo centrale), una commissione investigatrice delle risorse nazionali (organo consultivo) e concorrono fino dal tempo di pace, quali strumenti esecutivi, gli organi normali delle amministrazioni statali. Tutti gli stabilimenti industriali debbono, annualmente, inviare alle prefetture un'esposizione particolareggiata delle rispettive produzioni. Fino dal 1918 vi è una legge che autorizza il governo a creare organi statistici per la mobilitazione; a mobilitare persone per determinati impieghi; ad amministrare, occupare, requisire fabbriche per le costruzioni belliche.
e) Inghilterra. - È istituito il Comitato per la difesa nazionale, che tratta tutte le questioni più vaste e complesse coinvolgenti la politica militare e la difesa del paese. È coadiuvato dall'opera di molteplici sottocomitati (permanenti o temporanei), tra cui importante per la mobilitazione civile il Sottocomitato civile per le ricerche e il Sottocomitato permanente per la difesa, che studia (e attuerà al momento del bisogno) il coordinamento dell'azione dei varî ministeri.
f) Iugoslavia. - Nel 1923 fu creato il Consiglio della difesa nazionale, al quale sono devoluti gli studî per la mobilitazione civile. Fa parte del Ministero della guerra una sezione economica, che calcola il fabbisogno (per una guerra lunga) delle materie prime non esistenti nel territorio nazionale. Nel 1930 è stato concretato un progetto di mobilitazione civile per il quale il suddetto Comitato della difesa nazionale ha avuto incarico di procedere e stabilire linee generali organizzative per la mobilitazione industriale, per i traffici di guerra e d'elaborare un progetto per la mobilitazione finanziaria.
g) U.R.S.S. - Dal consiglio dei commissarî del popolo dipende il Consiglio del lavoro e della difesa, incaricato di coordinare l'attività di tutti i corpi dello stato nd campo della difesa e dell'economia nazionale. Dal 1930 vige una legge che prevede il servizio militare generale.
h) Stati Uniti. - Esteso e vasto è il preordinamento per la preparazione della mobilitazione civile. È affermato il principio della coscrizione obbligatoria in caso di guerra; per la mobilitazione civile non vi è specifica legge perché è ritenuto che essa sarebbe meno produttiva delle serie d'intese che si predispongono con gl'interessati fin dal tempo di pace. Vi è un piano di mobilitazione che è inteso a facilitare il compito degl'industriali, al concretamento del quale presiede il sottosegretariato aggiunto per la guerra, sovraintendendo alla mobilitazione industriale per provvedere ai bisogni dell'esercito in pace e in guerra, con la collaborazione del direttore degli acquisti: un altro piano è inteso a predisporre le modalità del rifornimento munizioni per l'esercito e la marina. È costituita una commissione per i contratti in tempo di guerra che concreta i formularî relativi agli ordinativi d'acquisto, fissandone approssimativamente anche i prezzi. Il consiglio industriale del Ministero della guerra è organo coadiutore del sottosegretariato aggiunto alla guerra, col fine di esaminare e migliorare il sistema commerciale e industriale che nel ministero si attua, e consigliare l'impiego più redditizio dei fondi concessi dallo stato all'amministrazione della guerra.
Bibl.: G. Belluzzo, Proiettili e cannoni, Roma 1916; F. Leonetti, Mobilitazione industriale italiana, ivi 1916; id., Requisizioni militari e somministrazioni dei comuni alle truppe, ivi 1916; Bollettino del Comitato Centrale di mobilitazione industriale, bollettini mensili dal luglio 1917 al dicembre 1918; Comitato centrale di mobilitazione industriale, L'opera della mobilitazione industriale durante gli anni di guerra, Roma 1918; Ministero delle armi e munizioni, La vigilanza igienico-sanitaria negli stabilimenti ausiliari, ivi 1918; C. Gini, Il costo della guerra, ivi 1918; P. Iannaccone, La ricchezza nazionale ed il costo economico della guerra, Torino 1919; Graziani, Lo sforzo economico dell'Italia nella guerra, Trieste 1920; A. Cabiati, Problemi commerciali e finanziari della guerra, Milano 1920; F. Zugaro, Il costo della guerra italiana, Roma 1921; C. Gini, Problemi sociologici della guerra, Bologna 1921; A. Ranc, Les ingénieurs et la guerre, Parigi 1923; G. Rocca, Per la storia economica della nostra guerra, Roma 1923; Ministero della Guerra, S. M. Centrale, I rifornimenti dell'esercito mobilitato durante la guerra alla fronte italiana (1915-18), Roma 1924; A. De Stefani, La guerra e il sistema tributario italiano, Bari 1927; C. Rostagno, Lo sforzo industriale dell'Italia nella recente guerra, Roma 1927; C. Geloso, Produzione, rifornimento e consumo di munizioni per artiglieria durante la guerra italo-austriaca 1915-18, Roma 1928; Ministero della guerra, Statistica dello sforzo militare italiano nella guerra mondiale, I servizi logistici, I-II, ivi 1929; Comitato per la mobilitazione civile, Il contributo delle maestranze femminili all'opera di allestimento di materiali bellici (1915-1918), ivi 1929; Comitato per la mobilitazione civile, La sorveglianza disciplinare sul personale degli stabilimenti produttori di materiale bellico durante la guerra (1915-18), Roma 1930; V. Franchini, La mobilitazione industriale dell'Italia in guerra, ivi 1932; Comitato per la mobilitazione civile; Le varie forme di esenzione dal servizio effettivo sotto le armi in Italia durante la guerra mondiale (1915-18), ivi 1933; L. Einaudi, La condotta economica e gli effetti sociali della guerra italiana, Bari 1933.