MONTAGNA (XXIII, p. 711)
Diritto. - Il disagio della m. e il conseguente esodo delle popolazioni con abbandono dei poderi (particolarmente nell'Appennino), la necessità di ridonare a molti terreni la loro "vocazione" naturale a bosco e a prato, l'urgenza insomma di creare nell'ambiente un nuovo equilibrio economico e sociale, pongono gravi problemi di politica legislativa, che, pur essendo stati affrontati, sono stati fino ad oggi risolti solamente in modo parziale. Occorre un'opera costante e prolungata nel tempo, e mezzi finanziarî cospicui; comunque bisogna dire che i risultati ottenuti sono confortanti, e che gli strumenti giuridici predisposti sono idonei, anche se suscettibili di perfezionamento.
Si cominciò col disporre l'esenzione dall'imposta sui terreni e sul reddito agrario per tutte le particelle catastali situate (anche solo in parte) a più di 700 metri di altitudine (d. l. 27 giugno 1946, n. 98 e d. l. 7 gennaio 1947, n. 12); esenzione peraltro modestissima, permanendo intatte le sovraimposte comunali e provinciali. Si attribuì poi la quota dell'1% del provento dell'imposta generale sull'entrata ai comuni montani (legge 2 luglio 1952, n. 703) per alleviare le strettezze dei loro bilanci, e in tale occasione si constatarono le difficoltà di individuare i criterî della loro classificazione.
La contemporanea legge sulla m. (25 luglio 1952, n. 991) predispose finalmente un cospicuo e complesso piano decennale di investimenti (cesserà con l'esercizio finanziario 1961-62, se non verrà prorogato, come si invoca da più parti), e superò l'impostazione della legge forestale del 1923 (ottima nel limitato ambito della sistemazione, del rimboschimento e del buon governo dei boschi e dei pascoli), per affrontare decisamente il problema della montagna come "un problema di vita dei montanari". Per la classificazione adottò un discusso criterio basato congiuntamente sul rilievo catastale (comune censuario, non amministrativo, classificato montano), sull'altimetria (al di sopra di 600 metri, ovvero con uguale dislivello fra quota massima e minima), e sul reddito imponibile medio per ettaro non superiore a L. 2400 (risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario). La Commissione censuaria centrale tiene aggiornato l'elenco dei comuni montani, iscrivendo quelli che hanno le caratteristiche predette (con effetto, quindi, puramente dichiarativo), e con facoltà di iscrivere, inoltre, altri comuni o porzioni di comuni che presentino pari condizioni economico-agrarie pur non avendo i requisiti sopra precisati (iscrizione con efficacia costitutiva). Una legge speciale per la Calabria (26 novembre 1955, n. 1177) considera montani tutti i territorî di altitudine superiore ai 300 metri.
La qualifica di territorio montano (estesa ormai a ettari 14.234.998) comporta una serie molteplice di effetti giuridici, che possono essere così sommariamente indicati.
a) Bonifica. - Detti territorî possono essere classificati o riclassificati in comprensorî di bonifica montana (già è avvenuto per n. 93 comprensorî per ettari 6.369.941) o di prevenzione montana laddove non esistano i primi. Dal che derivano, per i proprietarî, obblighi di trasformazione e di particolari indirizzi colturali.
b) Provvidenze a favore dei privati. - Ai coltivatori diretti, ai piccoli e medî proprietarî, ai piccoli e medî allevatori, agli artigiani (singoli o associati) sono concessi mutui trentennali con quota annuale di ammortomento e di interessi del 4% per lo sviluppo delle loro aziende e per le imprese di trasformazione dei prodotti, nonché per le migliorie di carattere igienico e ricettivo delle abitazioni private ai fini dello sviluppo del turismo. Sono aumentati e ampliati i sussidî e concorsi dello stato, già previsti nella legge forestale e nel t. u. sulla bonifica del 1933, e sono concessi contributi per la diffusione di sementi elette (legge 10 dicembre 1958, n. 1094 e d. m. 24 agosto 1959)
c) Agevolazioni fiscali. - È disposto l'esonero totale dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura limitatamente ai terreni situati a non meno di 700 metri di altitudine, e il codice delle imposte dirette (d. P.R. 29 gennaio 1958, n. 665) mantiene l'esenzione dianzi accennata dalla imposta sui terreni e sul reddito agrario. Inoltre, quali aree depresse, è prevista l'esenzione decennale da ogni tributo diretto sul reddito per le nuove imprese artigiane e per le nuove piccole industrie (che non impiegano normalmente più di 100 operai) nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, laddove non opera la Cassa del Mezzogiorno (legge 29 luglio 1957, n. 635).
d) Proprietà contadina. - I trasferimenti di proprietà e gli atti di permuta, a scopo di arrotondamento e di accorporamento, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione nella misura fissa di L. 500.
e) Provvidenze a favore dei comuni e di altri enti. - Sono ampliati e aumentati i contributi per la gestione dei patrimonî silvo-pastorali e per l'aggiornamento e l'assistenza tecnica, e sono concesse anticipazioni per la redazione dei piani economici. È favorita la costruzione di nuove sedi scolastiche con alloggio per gli insegnanti elementari, i quali, considerati residenti in località disagiate, hanno particolari facilitazioni di carriera (legge ° marzo 1958, n. 90).
f) Interventi pubblici. - I territorî montani, ove non opera la Cassa predetta, sono riconosciuti di diritto località economicamente depresse, agli effetti della citata legge del 1957, n. 635, con un programma di opere straordinarie di pubblico interesse, che sono a totale carico dello stato nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
Bibl.: A. Patrone, Direttive di politica forestale, Firenze 1947; C. Frassoldati, Ordinamento giuridico forestale e montano in Italia, 1960; T. Panegrossi, Orientamenti in materia di bonifica montana, in Annali dell'Accademia italiana scienze forestali, V, Firenze 1956; A. Camaiti, La politica montana e l'azione dell'Amministrazione forestale, ibidem, VII, Firenze 1958.