MONTI DI PIETÀ (XXIII, p. 725)
PIETÀ Con legge 5 febbraio 1934 i monti tanto di prima quanto di seconda categoria vengono inseriti nella Corporazione del credito e della previdenza e questa disposizione ha fondamentale importanza perché sostituisce alla tradizionale concezione della "beneficenza", il concetto assai più esatto che la funzione dei monti, nel far prestiti su pegno, è funzione creditizia e che quindi i monti stessi sono istituti di credito. Allo stesso principio si ispira la legge 13 giugno 1935, n. 1236 che cambia la storica denominazione di "monti di pietà" in quella di "monti di pegni" e così pure il r. decr. legge 12 marzo 1936, n. 375 che sottopone tutti i "monti di pegni", insieme con le casse di risparmio e le altre aziende di credito, al controllo dell'"Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito".
Dal bollettino ufficiale edito dall'Ispettorato risulta che nel 1936 i prestiti contro pegno effettuati
Secondo i dati pubblicati dall'Ispettorato nel supplemento alla Gazzetta ufficiale del 21 maggio 1937 il credito pignoratizio risulta esercitato da 32 casse di risparmio, 11 monti di pegni di 1ª categoria, e 303 di 2ª, presso i quali istituti esistevano, rispettivamente, al 31 marzo 1937, n. 676.502, 1.537.811, 348.685 pegni per lire 61.767.000, 153.423.000, 21.084.000. In totale: 2.562.998 pegni per L. 236.274.000. In queste cifre non sono compresi i dati relativi a 265 monti di 2ª categoria, che fanno anticipazioni per un importo complessivo inferiore a L. 200.000.
Il credito pignoratizio è gestito pure da agenzie private munite di apposita licenza rilasciata dal questore, sentito il parere del consiglio provinciale delle corporazioni (art. 115 del testo unico della legge di pubblica sicurezza) ma pure di esse e della loro attività, che si presume assai limitata, non vi sono ancora dati statistici ufficiali. Ma soprattutto l'indole e la funzione creditizia dei monti è riconosciuta e affermata dalla legge 10 maggio 1938, la quale all'art. 1 stabilisce "Gli enti che si propongono come attività fondamentale di concedere prestiti di importo anche minimo a miti condizioni, con garanzia di pegno su cose mobili per loro natura assumono la denominazione di Monti di credito su pegno", e all'art. 32 dispone "Il credito pignoratizio preveduto dalla presente legge non può essere esercitato che dagli enti indicati nell'art. 1°: continua inoltre ad essere esercitato dalle casse di risparmio e dagl'istituti di credito di diritto pubblico che praticano tale forma di credito in base ai loro statuti". Secondo la legge succitata "Le agenzie di prestito su pegno già autorizzate con regolare licenza della pubblica sicurezza possono continuare la loro attività, ma la rinnovazione della licenza a decorrere dal 1° ottobre 1939 non può aver luogo se non in seguito a parere favorevole dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito".
I monti di credito su pegno continuano a essere distinti in due categorie: appartengono alla prima categoria e rimangono regolati dalle disposizioni del testo unico approvato con r. decr. 25 aprile 1929, n. 967, i monti che abbiano un rilevante ammontare di depositi fruttiferi; appartengono alla seconda categoria e sono regolati dalla legge 10 maggio 1938 gli altri; a questi ultimi possono i rispettivi statuti consentire, oltre alla gestione del credito pignoratizio, anche alcune determinate operazioni di credito ordinario. I monti di credito su pegno disciplinati dalla nuova legge sono enti autonomi di credito amministrati da un consiglio di 5 membri assistito da un collegio sindacale di tre membri; il presidente e il vice presidente del consiglio sono nominati con provvedimento del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito; il presidente del collegio sindacale è di nomina dell'Ispettorato predetto.
Secondo gli stessi dati statistici dell'Ispettorato, i depositi fruttiferi esistenti presso i monti di 1ª categoria (però solo 8 su 11, in quanto sono esclusi da tali dati i monti di Siena, di Livorno e quelli del Banco di Napoli) ammontavano al 31 marzo 1937 a L. 622.154.000; i depositi fruttiferi presso i monti di 2ª categoria che hanno chiesto e ottenuto facoltà di riceverli (19 sopra 303) ammontavano sotto la stessa data a L. 14.328.000.