MORTE (XXIII, p. 878; App. I, p. 876)
Statistica della mortalità (XXIII, p. 893; App. I, 876). - Il numero dei decessi che si verificano nello spazio di un anno su ogni 1000 individui dell'ammontare medio di una certa popolazione nell'anno stesso, è ciò che si dice quoziente di mortalità (generale) della popolazione in parola, e costituisce la più semplice e usuale misura dell'intensità del fenomeno considerato. La mortalità si acuisce, come è naturale, per effetto delle guerre, carestie e altre calamità, e presenta, oltre a ciò, notevoli oscillazioni da anno ad anno, ma tende a regredire, col procedere del tempo, in tutti i paesi civili, sia per i continui progressi dell'igiene, della profilassi e della terapia, sia per l'elevamento del tenore di vita.
La diminuzione della mortalità attraverso il tempo, quale si manifesta dall'esame dei quozienti di mortalità generale, non è stata ugualmente intensa in tutta la scala delle età, e ciò si conferma calcolando, per i singoli paesi, la mortalità specifica per ciascuna età. Quella diminuzione è stata specialmente forte nelle età infantili, dal che è seguito che ordinando i morti di ciascun anno di calendario per anno di età e determinando quell'età (mediana) rispetto alla quale risultano ugualmente numerosi i morti più giovani e quelli più vecchi di essa, si è trovato che tale mediana è andata generalmente crescendo. Ecco alcuni dati in proposito per l'Italia.
La pena di Morte (XXIII, p. 896). - La pena di morte è stata abolita in Italia con il decr. legge luog. 10 agosto 1944, n. 224 per i delitti previsti nel cod. pen., e si è ad essa sostituita la pena dell'ergastolo.
Con la dichiarazione dello stato di guerra (cessato il 15 aprile 1946; v. decr. legge luog. 8 febbraio 1946, n. 49) norme speciali avevano comminato la pena di morte per quei reati che, anche nella loro forma più semplice, venivano direttamente o anche indirettamente ad incidere sulla efficienza economica e bellica della nazione, e per altri reati commessi in determinate circostanze, derivate dallo stato di guerra (r. decr. legge 11 giugno 1942, n. 584 convertito in legge 3 dicembre 1942, n. 1549; legge 1 novembre 1940, n. 1782; legge 22 aprile 1943, n. 254; legge 16 giugno 1940, n. 582; r. decr. legge 10 novembre 1942, n. 1365).
La pena di morte rimase contemplata nel codice penale militare di guerra, nelle leggi contro il fascismo (decr. legge luog. 27 giugno 1944, n. 159; decr. legge luog. 22 aprile 1945, n. 142; decr. legge luog. 26 aprile 1945, n. 195) e in altre leggi speciali. Con decr. legge 10 maggio 1945, n. 234 fu ristabilita per i casi più gravi di rapina e costituzione di bande armate; è stata definitivamente abolita per tutti i delitti, anche previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra, con il decr. legge 31 gennaio 1948, n. 21 in virtù del principio sancito dalla nuova costituzione della Repubblica nell'art. 27 ultimo comma.
All'estero, la pena di morte è stata abolita nell'Unione Sovietica con decreto del Soviet supremo del 26 aprile 1947. In Inghilterra, un disegno di legge che stabiliva la soppressione della pena di morte, in via sperimentale, per cinque anni, approvato ai Comuni il 14 aprile 1948, venne respinto ai Lord il 28 aprile. Il governo si è riservato di studiare a quali categorie di delitti debba essere limitata la pena di morte.