MUNERA
. Con questo termine furono designati nel mondo romano, genericamente, gli oneri addossati al cittadino in base al principio che una parte della sua attività e del suo patrimonio era dovuta allo stato.
I munera civilia, dovuti al municipium, ne furono la specie più importante e vasta: variavano però secondo i luoghi. Soleva farsene una triplex divisio, distinguendosi i munera personalia, i munera patrimonii e i munera mixta. Nella prima categoria rientra ogni attività del cittadino rivolta alla difesa della città, la legatio (ambasciate all'imperatore, al senato, ecc.), il cursus publicus (servizio postale), la tironum et equorum productio, le varie curae, cioè incarichi straordinarî (es., la cura annonae, ludorum, equorum, aquaeductus, operum publicorum, pecuniae publicae exigendae, ecc.).
Mentre questi munera sono prestazioni d'attività da parte dei cittadini senza alcun dispendio per questi ultimi, essendone le spese relative sopportate dalla cassa comunale, munus patrimonii è invece quello che può gravare soltanto su coloro che possiedono un patrimonio, come onere reale sul medesimo.
Così, p. es., l'hospitis recipiendi munus, l'obbligo cioè dei proprietarî di ospitare a proprie spese milizie (annona militaris), funzionarî pubblici, ecc.; il m. rei vehicularis, l'obbligo cioè di provvedere ai trasporti pubblici (angariae, parangariae, ecc.), il m. equos curules alendi, di nutrire cioè i cavalli per i giuochi, la viarum et pontium sollicitudo, l'obbligo cioè di mantenere strade e ponti, e soprattutto - per tacere d'altri minori nonché dei bassi servizî, detti munera sordida (manipolazione del pane, cottura della calce, ecc.) - l'incarico di riscuotere le imposte dovute dalla città allo stato, con l'obbligo di rispondere patrimonialmente di fronte allo stato delle riscossioni mancate. È ovvio infine che il munus personale poteva facilmente trasformarsi in munus patrimonii, qualora al cittadino venisse addossato, oltre che il corporis labor, anche la spesa relativa: era il caso dei munera mixta.
Nel Medioevo barbarico il sistema dei munera persiste, come del resto volevano le stesse condizioni economiche dell'epoca: essi però assumono il carattere di onere reale, e gravano perciò sui proprietarî di beni. Sostanzialmente non differiscono dagli antichi.
L'esenzione dai munera (immunitas) era stata già durante il basso impero accordata per privilegio ad alcune categorie di persone e di beni (chiese, possedimenti imperiali, latifondi di persone di rango elevato): durante il Medioevo barbarico, sia per la configurazione stessa della società, sia per l'indebolimento progressivo dell'autorità dello stato, il privilegio d'immunità si diffonde, si trasforma in sistema, e, alterandosi al contatto di principî germanici, diviene uno degli elementi costitutivi del feudo.
Bibl.: Per l'età romana: E. Kuhn, Die städtische und bürgerliche Verfassung des röm. Reichs, Lipsia 1864-65; P. Willems, le Droit public romain, 3ª ed., Parigi-Lovanio 1874; A. R. J. Houdoy, Le droit municipal, Parigi 1876; J. B. Mispoulet, Les institutions politiques des Romains, II, Parigi 1883; Mommsen-Marquardt, Organisation de l'Empire ROmain, I, Parigi 1889; W. Liebenam, Städtverwaltung im römischen Kaiserreiche, Lipsia 1900; O. Seeck, Geschichte des Untergangs der antiken Welt, II, Berlino 1901; Daremberg e Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, s. v. Munus. Per il Medioevo, cfr. F. Schupfer, Istituzioni politiche longobarde, Firenze 1863; M. Roberti, Dei beni appartenenti alle città, in Arch. giurid., LXX (1903); P.S. Leicht, Studi sulla proprietà fondiaria, II, Padova 1908; E. Mayer, Bemerkungen zur frühmittelalterlichen insbesondere italienische Verfassungsegeschichte, Lipsia 1912, I, p. 270 segg. V. anche feudo.