MUTUALITÀ
. Il principio della mutualità rispecchia il bisogno e l'esigenza che, in tutti i tempi e in tutti i luoghi, hanno spinto gli uomini economicamente più deboli a cercare una possibilità di miglioramento e di difesa nell'unione solidale.
La più antica espressione della mutualità va ritrovata nella famosa massima biblica: "Non fate agli altri ciò che non vorreste fosse fatto a voi; fate costantemente agli altri ciò che vorreste ricevere da essi". A questa massima volle ispirarsi il Proudhon, nel costruire la sua dottrina del mutualismo. Sui principî della "reciprocità del rispetto" e della "reciprocità dei servizî", il Proudhon immaginò un sistema ugualitario di equilibrî tra forze libere, in cui ciascuno doveva essere assicurato di godere gli stessi diritti degli altri, purché adempisse gli stessi doveri. Il principio mutualistico fu applicato dal Proudhon alle più varie manifestazioni economiche: alle assicurazioni, al commercio, all'associazione operaia, ai trasporti, ai pubblici servizî. Ma detto principio avrebbe dovuto trovare applicazione specie nel campo del credito. Il Proudhon vedeva nella moneta metallica la causa precipua dei mali sociali e proponeva l'istituzione di una banca, a base mutualistica, intesa a garantire, mediante una moneta cartacea inconvertibile, il prestito senza interesse e l'anticipazione gratuita sui prodotti futuri dell'impresa.
Il concetto della mutualità si rinviene in molte teorie politiche e sociali e ha esercitato nel secolo scorso una notevole influenza sullo sviluppo dottrinario della cooperazione, e su molte altre attività economiche, in Italia e fuori.
Il principio mutualistico ha soprattutto presieduto al vasto movimento organizzativo che ha contribuito notevolmente a elevare le classi lavoratrici, migliorandone le condizioni ed educandole al senso del risparmio e della previdenza. Tale movimento, a carattere volontario, ebbe in Italia una notevole fioritura, a lato del movimento sindacale, e fu uno dei modi in cui si manifestò lo spirito e l'ideale associazionistico dei lavoratori italiani, particolarmente sotto l'influsso delle idee di G. Mazzini, il quale, avversario della lotta di classe, fece dell'organizzazione mutua dei lavoratori uno dei capisaldi del suo programma. Anche Garibaldi fu assertore della fratellanza e del mutuo soccorso fra i lavoratori: nel suo pensiero, come in quello del Mazzini, l'ideale politico e l'ideale sociale s'intrecciarono per tendere verso il fine comune del bene nazionale.
Concluso il periodo del Risorgimento, molti avvertirono la necessità di svolgere un'attività più intensa per elevare le condizioni morali e materiali del popolo italiano e particolarmente di quelle categorie più umili costituite da lavoratori, da artigiani, da piccoli commercianti e industriali, talora anche da professionisti e artisti. Parve ad essi che uno dei mezzi migliori fosse quello di associare, con intento mutualistico, con proposito di solidarietà e con criterio volontaristico, queste categorie di produttori, al fine anche di compiere insieme propaganda patriottica volta a inserire nel vasto quadro delle attività economiche nazionali questo complesso di associazioni; le quali rispecchiarono la tradizione e lo spirito del Risorgimento da cui derivavano. Questa attività mutualistica dapprima precedette e poi accompagnò un'altra attività pure volta ad affrancare le categorie più umili: il movimento cooperativo, particolarmente quello di lavoro e di consumo; sicché, quando la predicazione socialista assunse anche in Italia un'importanza e un'estensione notevoli, già vì esisteva un vasto movimento associazionistico costituito da società operaie, da società di mutuo soccorso, da società cooperative e da istituzioni da queste derivate, quali le università popolari, le biblioteche, taluni ambulatorî, molti circoli ricreativi. Fu specialmente dopo il 1860 che si ebbe una vera fioritura di associazioni operaie, soprattutto mutualistiche, da cui derivarono più tardi le organizzazioni cooperative e quelle sindacali. Inoltre molte società italiane di assicurazione assunsero a fondamento della loro attività il concetto mutualistico: fra le prime, la Società reale mutua di assicurazioni, fondata a Torino nel 1828, e la Mutua grandine di Milano, fondata nel 1837.
Le società di mutuo soccorso ebbero una propria disciplina giuridica con la legge 15 aprile 1886, n. 3818, che fissò i requisiti e le modalità per il riconoscimento giuridico di tali enti, precisò i limiti della loro attività e li sottopose al controllo statale.
Nel periodo in cui il socialismo, sul finire del secolo XIX e nel primo ventennio del XX, pervase la vita associazionistica dei lavoratori italiani, le società di mutuo soccorso vissero appartate e raccolte, conservarono i loro segni patriottici; e assai spesso i dirigenti di esse mirarono a continuarne la tradizione e a difenderne e salvarne il patrimonio. Al termine della lotta che portò l'Italia alla rinascita fascista, le istituzioni mutualistiche erano, così, ancora numerose in tutte le zone d'Italia, anche in quelle in cui il movimento associazionistico era stato più lento e meno esteso. L'Ente nazionale fascista della cooperazione, istituto sorto a difesa del movimento cooperativo e mutualistico, provvide a raccogliere e inquadrare in una Federazione nazionale della mutualità le società di mutuo soccorso che avevano potuto resistere e che non erano poche.
Ma le associazioni mutualistiche sopravvissute all'anzidetto periodo storico rappresentavano l'espressione di un tempo in cui lo stato era assente dall'attività sociale e fra le classi e le categorie non esistevano che propositi di lotta. In quel tempo dominava, nel campo sociale, il concetto della beneficenza e si credette che lo stato dovesse ispirare la sua azione sociale a un principio paternalistico ed essere null'altro che il soccorritore generoso dei più deboli.
Lo stato fascista, in armonia con i suoi postulati della solidarietà e della collaborazione fra tutte le classi o meglio fra tutte le categorie professionali, ha concepito anche la previdenza e la mutualità come espressioni del principio corporativo. Il fascismo ha così portato anche in questo campo un'innovazione non solo di programmi, non solo di metodi, ma anche di spirito, ma anche di ambiente, e ha proclamato che "la previdenza è un'alta manifestazione del principio di collaborazione" e che "il datore di lavoro e il prestatore d'opera devono concorrere proporzionalmente agli oneri di essa" (dichiarazione XXVI della Carta del lavoro). Deriva da questo principio che la previdenza, intima essenza della mutualità, non è compito esclusivo dei singoli, la cui attuazione sia rimessa cioè a un impulso volontario ed esclusivamente personale, ma è manifestazione del nuovo spirito e del nuovo ambiente fascista improntato alla collaborazione di classe. Aggiunge e chiarisce, pertanto, la Carta del lavoro, nella sua XXVIII dichiarazione, che "nei contratti collettivi verrà stabilita, quando sia tecnicamente possibile, la costituzione di casse mutue per malattie, col contributo dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera, da amministrarsi da rappresentanti degli uni e degli altri, sotto la vigilanza degli organi corporativi".
Il concetto della mutualità si riscontra anche in molte modeste forme assicurative, degl'incendî, del bestiame, della grandine. E anche oggi, nell'ordinamento sindacale e corporativo, è dato distinguere queste attività assicurative a carattere mutualistico dalle altre a carattere speculativo.
Il principio mutualistico ha ricevuto, fino a ieri, una larga applicazione anche nel campo delle assicurazioni contro gl'infortunî sul lavoro. Le leggi ríflettenti l'assicurazione obbligatoria contro gl'infortunî industriali e agricoli ammisero infatti il principio che tali rischi potevano, entro certi limiti e sotto determinate condizioni, essere assunti da sindacati e casse mutue, formati dalle persone e dagli enti sottoposti all'obbligo dell'assicurazione.
Un'importante innovazione che rappresenta un primo passo verso l'integrale riforma delle leggi sugl'infortunî del lavoro, necessario al fine di porre le leggi stesse in armonia con l'ordinamento sindacale e corporativo, si è avuta con il r. decr. legge 23 marzo 1933, n. 264. Tale decreto, traducendo in atto uno dei capisaldi enunciati dal Consiglio nazionale delle corporazioni circa tale riforma, ha stabilito che l'assicurazione obbligatoria contro gl'infortunî sul lavoro deve essere esclusivamente esercitata dall'Istituto fascista per l'assicurazione contro gl'infortunî sul lavoro, consentendo però l'istituzione in esso di sezioni di categoria a base mutua. Conseguentemente a tale unificazione dei rischi nell'anzidetto istituto di diritto pubblico, sono stati messi in liquidazione i sindacati di mutua assicurazione. Al principio dell'unificazione, si è ritenuto però necessario fare eccezione per quanto riguarda l'assicurazione infortunî degli addetti ai trasporti marittimi e alla pesca marittima. e le assicurazioni contro gl'infortunî agricoli. In questi campi, quindi, sopravvivono gli enti a base mutualistica, pur ricadendo, in parte, sotto una nuova disciplina legislativa.
L'attività mutualistica delle categorie professionali è in continuo sviluppo, tanto che già si profilano problemi non lievi per il coordinamento dei vari istituti mutualistici, per la loro vigilanza, per l'unificazione dei servizî sanitarî, per la disciplina dei rapporti fra mutue professionali, mutue soccorso, e una nuova forma di mutualità libera, detta sanitaria, intesa ad associare i cittadini per provvedere solidalmente ai servizî sanitarî, ospedalieri e farmaceutici.
Lo sviluppo dell'attività mutualistica è strettamente legato alla necessità di rendere i singoli sempre più vicini, nel sentimento e nella volontà d'adesione, agli organismi mutualistici e di sviluppare in essi quei principî della mutualità e della previdenza che costituiscono un mezzo sicuro di elevazione, di tutela e di assistenza morale e materiale. Gli organismi mutualistici a base corporativa hanno fini che trascendono quelli particolari delle categorie che ne fanno parte, e assurgono a una funzione nazionale di educazione e di miglioramento dei lavoratori. Esercitata in forma paritetica dagli organismi sindacali e prodotto della loro attività corporativa, la mutualità costituisce una delle più alte espressioni dell'ordinamento sociale fascista.
Bibl.: P.-J. Proudhon, Système de contradictions économiques ou Philosophie de la misère, Parigi 1846; A. Ravà, Storia delle associazioni di mutuo soccorso e cooperative nelle provincie dell'Emilia, Bologna 1873; C. Revel, Del mutuo soccorso, Torino 1876; E. Martuscelli, Le società di mutuo soccorso e cooperative, Firenze 1886; G. Gonetta, Le società di mutuo soccorso e cooperative in Europa e specialmente in Italia, Pistoia 1887; P. de Lafille, Essai d'une théorie rationnelle des sociétés de secours mutuels, Parigi 1892; E. Joly, Le passé, le present, l'avenir de la mutualité, Parigi 1893; F. Perrone, Dell'assicurazione mutua, Torino 1894; Laterrade, Le mutualisme et la question sociale, Parigi 1896; M. Casalini, Le mutue assicuratrici del bestiame, Roma 1919; E. Greco, Le società di mutuo soccorso, Torino 1922; A. Travers-Grostroem, Il mutualismo, trad. it. Torino 1922; P. Kropotkin, Il mutuo appoggio, Un fattore dell'evoluzione, 9ª ed. ital. con prefazione di Berneri, Milano 1926; L. Bolaffio, Il requisito della mutualità nelle imprese cooperative, in Diritto e pratica commerciale, 1928; G. Palieri, Origine e importanza sociale del mutuo soccorso, Bracciano 1928.