Abstract
La voce esamina questa nozione nell’ambito della responsabilità civile. Particolare attenzione è data alle teorie in materia di accertamento del nesso eziologico elaborate da dottrina e giurisprudenza a partire dalle scarse coordinate legislative. Viene esaminato anche il tema della causalità omissiva, delle concause e dei fatti interruttivi del nesso eziologico.
In termini generali il nesso di causa rappresenta il legame eziologico tra un dato evento, sia esso originato da un’azione umana, sia esso naturale, ed il prodursi di una determinata conseguenza rilevante per l’ordinamento giuridico.
Il codice civile vigente nulla dice espressamente circa la nozione di causalità limitandosi a prevedere all’art. 2043 c.c. che il danno ingiusto deve risultare cagionato dal fatto illecito, e che obbligato al risarcimento è colui che ha commesso il fatto. L’art. 1223 c.c. indica inoltre nelle conseguenze dannose il riferimento per determinare il risarcimento. Una disciplina più esplicita si rinviene nel codice penale dove l’art. 40, co. 1, c.p. si limita a fissare un generale principio di causalità, onde nessuno può essere punito se l’evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato non è conseguenza di una sua azione o omissione. L’art. 40, co. 2, c.p., stabilisce l’importante principio in tema di responsabilità omissiva secondo cui «non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo» e l’art. 41 c.p. si occupa del concorso di cause: secondo il co. 1, il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l’azione od omissione e l’evento. Per il co. 2, le cause sopravvenute tuttavia escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento.
A ben considerare tuttavia anche i referenti normativi che si rinvengono in ambito penale nulla precisano espressamente circa la causalità in sé considerata e circa i criteri da applicare in concreto per l’accertamento della medesima, tanto che l’intera elaborazione in materia è stata demandata agli interpreti. In questa elaborazione concettuale la dottrina e giurisprudenza civili sono state largamente influenzate dalla riflessione di quelle penalistiche, di cui molto spesso hanno adottato i risultati. Dal punto di vista della responsabilità civile, il problema del nesso di causa riguarda essenzialmente due profili: l’ampiezza della responsabilità del soggetto convenuto in giudizio a seguito di una sua condotta illecita e la selezione delle eventuali conseguenze dannose derivanti dalla sua condotta attiva od omissiva di cui può essere chiamato a rispondere. A questi due distinti problemi giuridici corrispondono per la dottrina e la giurisprudenza prevalenti due distinti accertamenti eziologici e dunque due diversi nessi di causa. Il verbo «cagiona» utilizzato dall’art. 2043 c.c. evidenzia un primo nesso definito di causalità materiale che lega la condotta tenuta all’evento dato dalla lesione dell’interesse giuridicamente tutelato, il quale intende stabilire se l’evento sia o meno addebitabile alla condotta materiale di un determinato soggetto. Il dettato di cui agli artt. 1123, 1225 e 1227, co. 1, c.c. si occupa invece di rinvenire un secondo nesso di causa definito comunemente causalità giuridica, il cui scopo è appurare l’esistenza e l’ampiezza dei pregiudizi riconducibili all’evento dannoso.
Nell’elaborazione giuridica italiana si è ritenuto di poter elaborare varie ricostruzioni della causalità materiale che sono sintetizzabili in una serie di diverse teorie eziologiche; scegliere una di queste teorie, lungi dall’avere solo un rilievo descrittivo, equivale ad affermare o negare che vi sia responsabilità, ovvero che in determinati casi il soggetto danneggiato abbia diritto al risarcimento.
Per la teoria della conditio sine qua non, elaborata dal criminalista tedesco Von Buri e conosciuta negli ordinamenti anglosassoni come but for test, la responsabilità di un determinato evento è riconducibile in capo a tutti coloro che abbiano posto in atto un qualunque antecedente senza cui il fatto non si sarebbe verificato; tale accertamento deve essere effettuato ex post attraverso il cd. giudizio controfattuale, ovvero la condotta si può ritenere causa necessaria quando, eliminandola mentalmente dal processo causale, l’evento finale verrebbe meno.
Per la teoria della causalità adeguata, elaborata dal giurista tedesco Von Kries come correttivo della condicio sine qua non e conosciuto in ambiente di common law come foreseability test, vanno considerate conseguenze causalmente legate ad un antecedente solo quelle che, a partire da un dato fatto, rientrano in una successione normale di eventi, ove tale normalità consiste in una probabilità accettabile che un dato evento ne produca un altro ed intendendo per probabilità la frequenza reciproca di due classi di eventi. Il nesso eziologico andrà escluso quando l’evento costituisca invece la realizzazione di un’ipotesi del tutto eccezionale che costituisce di fatto un decorso causale atipico rispetto a quello che si si poteva ragionevolmente attendere.
Ancora una volta nel settore penale si deve ad Antolisei l’elaborazione di una peculiare teoria definita della causalità come signoria del fatto, laddove si inquadra appunto il problema del nesso causale come signoria dell’uomo sul fatto onde determinare se l’evento cagionato possa dirsi opera dell’agente e pertanto si dà preminente rilievo alla capacità dell’uomo di determinare e controllare l’evento, in mancanza della quale l’evento non può reputarsi opera dell’agente. L’essere umano infatti non è solo soggetto alle dinamiche naturali ma, per il tramite della propria volontà e del proprio agire, può modificare la realtà fenomenica e dunque a sua volta inserirsi nel novero delle cause che concorrono a produrre un dato evento preso in considerazione. L’essere umano naturalmente nel proprio agire deve rapportarsi tanto a leggi fisiche e naturali quanto a leggi giuridiche ma, nell’ambito di questi limiti, può essere pienamente essere ritenuto responsabile per un dato accadimento a cui partecipa in maniera attiva o omissiva.
Sino ad ora si sono analizzate ricostruzioni tese a valorizzare la rilevanza dell’elemento causale nell’accertamento e nell’imputazione dell’evento illecito dannoso le quali cercano di coniugare, in una prospettiva giuridica, le soluzioni al problema dell’eziologia raggiunte grazie all’apporto più o meno palese delle altre branche del sapere con le ragioni di policy e di ingegneria sociale giuridica. Si sono tuttavia sviluppate nella riflessione giuridica anche altre teorie che possono essere fatte confluire sotto il minimo comune denominatore dell’imputazione obiettiva dell’evento dannoso. La premessa base anche di queste teorie è la sussistenza necessaria di un nesso causale accertato secondo il test offerto dalla condicio sine qua non; tuttavia, risolta in senso positiva questa prima valutazione, esse introducono una serie di criteri atti a stabilire se sia o meno opportuno nel caso di specie imputare la responsabilità dolosa o colposa a quel determinato soggetto anche qualora di fatto si scopra che sfuggiva alla sua reale sfera di controllo. La più importante delle teorie sussunte nella categoria dell’imputazione obiettiva dell’evento è certamente quella della creazione di un rischio non consentito dall’ordinamento, identificata comunemente come teoria dell’aumento del rischio. Lo sviluppo della teoria del rischio come fondamento delle fattispecie di responsabilità civile si deve all’opera di Josserand ed il suo principale teorico in ambiente civilistico italiano è stato senza dubbio Trimarchi, il quale ritiene che la responsabilità sussista laddove abbia aumentato le probabilità di verificazione dell’evento dannoso. Questo dunque deve venire ascritto a quel soggetto che abbia posto in essere una condotta che ha aumentato il rischio che si verificasse e ciò anche qualora manchi in concreto la prova che quel determinato evento sia stato causato proprio da quello specifico comportamento. Ancora una volta grazie alle riflessioni di Trimarchi è stato possibile elaborare la teoria dello scopo della norma violata onde delimitare quale è l’ambito delle conseguenze che devono essere ricollegate ad una certa condotta; secondo questa teoria, in caso di responsabilità per colpa, il nesso causale giuridicamente rilevante si estenderebbe fino e non oltre l’evento che si doveva evitare con la diligenza imposta in quel caso dal dovere previsto dall’ordinamento all’interno della norma che il soggetto è andato a violare; in questo caso infatti l’evento realizzerebbe proprio quel rischio specifico che la norma trasgredita intendeva evitare.
Negli ultimi decenni infine, soprattutto in ambito di responsabilità medica, è venuta variamente declinandosi una nuova teoria che potremmo definire come probabilità logico-scientifica, la quale, nel tentativo di ancorare il nesso eziologico a valutazioni il più possibile certe soprattutto nei casi di causalità omissiva, lega strettamente l’accertamento del nesso di causa a coefficienti scientifici e statistici di probabilità contemperati talvolta con altri elementi probatori. La teoria della causalità logico-scientifica, propugnata in ambiente italiano soprattutto da Stella, è stata dunque elaborata proprio come complementare correttivo alla teoria condizionalistica classica nel tentativo di oggettivizzare l’indagine causale ancorandola al parametro stabile e certo delle leggi scientifiche. Il suo impianto concettuale è fondato sulla proposta di accertare la sussistenza del nesso eziologico tra condotta ed evento verificatosi in concreto hic et nunc sulla base di leggi scientifiche che permettano al procedimento di eliminazione mentale degli antecedenti di operare correttamente. Ricorrendo alla migliore scienza oggettivamente esistente in un dato periodo storico e considerando tutte le circostanze conosciute o conoscibili anche ex post, non si fa più alcun riferimento alle eventuali conoscenze del soggetto agente od omittente e si evita così di sovrapporre le valutazioni eziologiche a quelle circa il piano della colpevolezza.
Tutte queste teorie sono caratterizzate, pur nelle loro differenze, da una comune ratio secondo la quale il nesso causale non dovrebbe consistere tanto nel risalire a tutti gli antecedenti, o nel rintracciare tutte le conseguenze, naturalisticamente riconnettibili ad un dato accadimento, quanto piuttosto quella di limitare all’indietro la ricerca dei responsabili su cui è opportuni per il diritto che ricada il fardello della responsabilità e limitare in avanti la ricerca delle eventuali conseguenze dell’illecito che devono essere accollate al convenuto. Un tale atteggiamento sfocia nella ricostruzione del nesso causale inteso come misura del dovere di condotta imposto a determinati soggetti.
Dopo aver verificato la sussistenza del nesso di causalità materiale tra condotta ed evento dannoso, occorre indagare quali siano le conseguenze dannose riconducibili giuridicamente al fatto illecito verificatosi. Questa seconda valutazione viene definita causalità giuridica ed è disciplinata espressamente dall’art. 1223 c.c. richiamato in tema di illecito aquiliano dal dettato dell’art. 2056 c.c. Secondo l’art. 1223 c.c. il risarcimento deve comprendere tanto la perdita subita (danno emergente) quanto il mancato guadagno (lucro cessante) purché siano conseguenza immediata e diretta dell’evento dannoso, ovvero si presentino come un effetto normale del fatto illecito secondo il principio della regolarità causale. Tale norma agisce in combinato disposto con l’art. 1227, co. 2, c.c. la quale sancisce i principi in materia di danno evitabile prescrivendo che il danneggiante non risponda per quei danni facilmente evitabili da parte del soggetto danneggiato. L’art. 1223 c.c. viene interpretato generalmente in maniera elastica ed estensiva, in modo da riconoscere la rilevanza anche dei danni indiretti e mediati che si presentino però come conseguenza normale dell’illecito secondo un giudizio probabilistico rapportato all’apprezzamento dell’uomo di ordinaria diligenza.
Il fatto richiamato dall’art. 2043 c.c. a cui si può ricondurre la responsabilità può consistere tanto in un comportamento commissivo quanto in un’omissione, ovvero in un non facere qualcosa che il soggetto sarebbe tenuto a fare. La disciplina in materia di causalità omissiva si deve ancora una volta ricavare dall’art. 40, co. 2, c.p. il quale prevede che «non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo» e che deve essere inteso non come l’equiparazione di causalità attiva e omissiva, in quanto tra omissione ed evento non vi è un rapporto eziologico materiale, bensì come l’accoglimento di un legame causale normativo creato dal legislatore tramite la preventiva individuazione di un dovere giuridico di attivarsi rispetto al quale il danneggiante è venuto meno. Si può, infatti, dire che la condotta omissiva può essere assunta come causa di un evento dannoso, quando l’omittente abbia violato un obbligo giuridico di impedire l’evento; infatti solo l’esistenza di un dovere d’agire può far assurgere tali condotte omissive al rango di cause giuridicamente rilevanti per l’allocazione del fardello della responsabilità.
Il primo accertamento da compiere per valutare la sussistenza o meno della causalità omissiva consiste nell’individuazione di un dovere di attivarsi di carattere specifico o generico che si sostanzi in un obbligo giuridico di impedire l’evento. Tale obbligo può essere imposto da una norma di legge, da una clausola contrattuale, da una specifica attività intrapresa a tutela di un diritto di terzi, da un rapporto di fatto o in generale da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui e deve essere stato predeterminato proprio per evitare la realizzazione di quel tipo di evento. Questo significa che le corti possono costruire in relazione a determinate situazioni dei doveri di prevenzione la cui violazione incide tanto nell’apprezzamento della colpa, come del nesso causale e dell’antigiuridicità della condotta. Per completare l’accertamento circa la sussistenza del nesso di causalità, una volta accertata la sussistenza di un obbligo giuridico di agire, occorre verificare se l’azione omessa avrebbe nel caso concreto impedito il verificarsi di quel determinato evento dannoso, operando per il tramite di un giudizio probabilistico che dia per realizzata l’azione omessa e verifichi con quale grado di verosimiglianza tale condotta avrebbe scongiurato l’evento finale. Qualora infine l’obbligo di impedire l’evento risulti in capo a più persone contemporaneamente o in tempi diversi, il nesso di causalità tra la posizione di garanzia e l’evento verificatosi non viene meno per il successivo mancato intervento da parte di un altro titolare di un obbligo di attivarsi in quanto in questi casi si configura un concorso di cause ex art. 41, co. 1, c.p.
Insieme al fatto proprio di un soggetto possono intervenire anche altri fattori causali a determinare l’evento finale; questi, ai sensi dell’art. 41 c.p., possono essere preesistenti, concomitanti o successivi all’azione od omissione del soggetto e vengono definiti da dottrina e giurisprudenza col termine “concause”. L’art. 41, co. 1, c.p. richiama la teoria dell’equivalenza delle condizioni riconoscendo efficacia eziologica a tutte le condizioni necessarie alla produzione dell’evento, mentre il co. 3 conferma la sussistenza del nesso eziologico anche nei casi in cui la causa concorrente consiste nel fatto illecito di terzi, fattore ulteriore rispetto alla condotta del danneggiante. Il concorso di cause imputabili ad una condotta umana e concause naturali, non ascrivibili a nessuna condotta umana pone il problema se si possa addossare l’intero ammontare del risarcimento in capo al soggetto a cui una delle concause è imputabile.
L’art. 41, co. 2, c.p. prevede la principale limitazione legislativa alla capacità espansiva della teoria condizionalistica stabilendo che debba essere riconosciuta efficacia interruttiva del nesso di causalità solo a quei fattori causali sopravvenuti che sono riconosciuti di per sé sufficienti a produrre l’evento, degradando conseguentemente le cause a questi antecedenti a mere condizioni. L’interpretazione più diffusa della norma in esame, largamente sostenuta dalla giurisprudenza, porta a ritenere che il dettato codicistico faccia riferimento solo a quelle serie causali del tutto anomale che prescindono da qualsiasi legame con la condotta umana posta in essere e che si pongono fuori dagli ordinari sviluppi della serie causale in atto. Tuttavia non bisogna obliare come parte della dottrina interpreti il co. 2 dell’art. 41 c.p. nel senso che il nesso eziologico verrebbe meno qualora il risultato finale sia dovuto al sopraggiungere di un decorso causale atipico, cioè di un avvenimento del tutto eccezionale; si tratterebbe in questo caso di concause simili a sviluppi evolutivi di una prima serie causale che lascerebbero sussistere il nesso di causalità tra comportamento ed evento ma la cui rilevanza causale risulterebbe preponderante per il loro carattere straordinario, inevitabile, imprevedibile ed incontrollabile.
Le massime della nostra giurisprudenza si aggrovigliano nel considerare ogni antecedente diretto o indiretto come una concausa dell’evento, ma poi sostengono che il fatto assorbente successivo toglie rilevanza a tale antecedente quando possa spiegare il prodursi dell’evento anche in assenza di quello. La Suprema Corte coniuga questi due atteggiamenti, coniando l’espressione presupposto occasionale per designare quegli antecedenti cui in declamazione riconosce un posto nella serie causale, ma la cui rilevanza è in fatto esclusa per l’intervento di un fatto successivo. Ci sembra chiaro come il contenuto operazionale di una tale recezione della teorica della condicio sine qua non sia dato, allora, da ciò che si intende per novus actus interveniens. Se tutto ciò che è capitato in precedenza rientra nella serie causale che ha dato origine all’evento, è solo la nozione di novus actus che permette in definitiva di risolvere concretamente i casi. Si noti che la Suprema Corte lascia al giudice del merito la libertà di determinare quando un evento sopravvenuto abbia forza assorbente tale da togliere rilevanza agli accadimenti anteriori e così facendo di fatto costruisca una teoria necessariamente artificiale dell’efficacia assorbente del fatto intervenuto.
Le cause che possono concorrere alla causazione dell’evento dannoso possono anche essere costituite dalle condotte di più soggetti e in tale caso si parla di concorso di concause umane. In questi casi opera il principio in forza del quale il comportamento di un soggetto che concorre nella realizzazione dell’evento dannoso non rileva ai fini dell’accertamento della sussistenza del nesso di causalità materiale, a meno che non si ponga come novus actus interveniens nei confronti delle condotte degli altri concorrenti. A differenza di quanto avviene nei casi di interruzione del nesso causale, abbiamo qui a che fare con più eventi ciascuno da solo idoneo a produrre l'ingiusto danno, per cui risulta del tutto irrilevante l’eventuale incertezza su quale dei due fatti illeciti sia stata la causa immediata e determinante dell’evento; in questi casi si produce cioè un evento lesivo dovuto a più fatti illeciti distinti addebitabili a soggetti diversi. Il danneggiato non è, tuttavia, costretto a citare in giudizio tutti, perché non si versa in ipotesi di litisconsorzio necessario.
Stabilito che il fatto dannoso rimane imputabile a più persone, trova applicazione l’art. 2055 c.c. che stabilisce il principio di responsabilità solidale dei soggetti danneggianti i quali potranno far valere la diversa efficienza causale del proprio contributo solo nei rapporti interni tra legittimati passivi. Ai fini del coinvolgimento nella solidarietà passiva del risarcimento è sufficiente per il soggetto un apporto causale minimo ed è richiesta l’unicità dell’evento dannoso ma non dell’intera fattispecie di responsabilità in tutti i suoi elementi costitutivi. Ai sensi dell’art. 2055, co. 1, c.c. ciascuno dei coautori è dunque tenuto in via solidale per l’intero nei confronti del soggetto danneggiato e la ripartizione percentuale del quantum dovuto in relazione alle rispettive responsabilità può essere fatta valere solo nei rapporti tra coautori tramite l’azione di regresso che è garantita al solvens nei confronti degli altri corresponsabili dal co. 2 della medesima norma. In tali casi la giurisprudenza provvede con costanza a ripartire l’obbligazione risarcitoria tra i coobbligati in misura della colpa di ciascun partecipante all’illecito e, nella ricostruzione dei vari nessi causali, si inseriscono i ragionamenti già visti sui vari obblighi che incombono alle parti, donde traspare qui in modo evidente il continuum tra colpa, doveri extracontrattuali e causalità giuridica.
Nel caso in cui concorrano alla produzione di un evento dannoso sia cause naturali sia cause umane trovano ancora applicazione le coordinate dettate dagli artt. 40 e 41 c.p. Bisogna dunque ritenere che qualora le concause naturali che caratterizzano la realtà naturale su cui va ad inserirsi la condotta umana siano di per sé sufficienti a determinare l’evento dannoso indipendentemente dall’apporto del comportamento umano preso in considerazione, l’autore della condotta resta sollevato da ogni responsabilità. In caso contrario egli continua ad essere responsabile per tutte le conseguenze dannose scaturenti normalmente dall’evento, non potendosi operare alcuna comparazione circa l’incidenza eziologica delle varie concause; una tale valutazione infatti è possibile solo tra una pluralità di condotte umane colpevoli ma non tra cause umane imputabili e concause naturali non imputabili.
L’art. 1227, co. 1, c.c. rappresenta un corollario applicativo dei principi in materia di nesso eziologico desumibili dagli artt. 40 e 41 c.p. in quanto considera il concorso di colpa del danneggiato come una possibile causa assorbente idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta del danneggiante e il danno subito dal danneggiato nel caso in cui gli si possa riconoscere una incidenza causale esclusiva e, qualora invece tale condotta non assorba interamente il rapporto eziologico, consente comunque di limitare il risarcimento in misura proporzionale al contribuito colposo arrecato.
I criteri probatori dell’accertamento del nesso di causalità nel settore civile e in quello penale divergono in ragione delle differenze ontologiche tra i due settori. La responsabilità penale è soggettiva e tendenzialmente antropomorfizzata, mentre quella civile è concentrata sul ruolo del debitore del danno economico da risarcire, persona fisica o giuridica che sia; nel settore penale vige un principio di stretta legalità che nella sua lettura più precisa impedisce l’attribuibilità della responsabilità a un soggetto determinato per eventi troppo distanti dalla sua sfera di azione e controllo, mentre nel settore civile si privilegia la ricerca del danneggiante anche per il tramite di presunzioni legali o processuali; la funzione dell’illecito penale è per lo più sanzionatoria e rieducativa, mentre quella dell’illecito civile è di allocazione dei costi e dei rischi di una determinata attività in capo al soggetto maggiormente in grado di farvi fronte; l’illecito penale è sempre tipico e previsto dalla legge mentre quello aquiliano è atipico e dunque qualunque condotta è astrattamente in grado di produrre un danno risarcibile; infine il criterio principe di collegamento tra condotta e illecito nel diritto penale è proprio il nesso eziologico, mentre il settore civile conosce una molteplicità di criteri di imputazione dell’illecito.
Queste considerazioni ed un rinnovato interesse generato dalle aperture della giurisprudenza stanno oggi facendo emergere sempre di più la consapevolezza della necessità di riconoscere l’autonomia concettuale del nesso di causalità in ambito civile. L’onere di provare che la condotta del danneggiante rientra tra gli antecedenti dell’evento dannoso grava sul danneggiato, mentre sul danneggiante grava l’onere di dimostrare l’intervento di un fattore eccezionale in grado di esonerarlo dalla responsabilità. Per escludere che un dato comportamento abbia concorso a cagionare un danno occorre dimostrare in positivo con riferimento al caso concreto che l’evento si sarebbe ugualmente verificato senza quel determinato antecedente. L’elemento che distingue in particolar modo il settore civile da quello penale è quello dello standard probatorio richiesto; mentre in ambito penale vige la regola dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio”, in ambito civile prevale quella della preponderanza dell’evidenza o del cd. “più probabile che non”, verificato riconducendone il grado di fondatezza nell’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e quindi applicando un giudizio in termini di probabilità logica. Tale regola comporta che il giudice accetti come provato l’enunciato che ha ricevuto, in relazione alle prove disponibili, il grado maggiore di conferma sulla base della regolarità statistica e la verosimiglianza logica.
Artt. 1223, 1227, 2043, 2055, 2056 c.c.; artt. 40, 41 c.p.
Antolisei, F., Il rapporto di causalità nel diritto penale, Padova, 1934; Bianca, C.M., Diritto civile, V, La responsabilità, Milano, 1994; Bordon, R., Il nesso di causalità, Torino, 2006; Capecchi, M., Il nesso di causalità. Da elemento della fattispecie “fatto illecito” a criterio di limitazione del risarcimento del danno, Padova, 2005; De Cupis, A., Il danno, I, Milano, 1979; Fiandaca, G.-Musco, E., Diritto penale, pt. gen., Bologna, 2006; Franzoni, M., L’illecito, in Tratt. resp. civ. Franzoni, II ed., Milano, 2010; Gorla, G., Sulla cosiddetta causalità giuridica: fatto dannoso e conseguenze, in Riv. dir. comm., 1951, I; Josserand, L., De la responsabilitè du fait des choses inanimèes, Paris, 1897; Licci, G., Teorie causali e rapporto di imputazione, Napoli, 1996, 35 ss., 391 ss.; Monateri, P.G., La responsabilità civile, in Tratt. dir. civ. Sacco, Torino, 1998; Ponzanelli, G., La responsabilità civile, Bologna, 1992; Realmonte, F., Il problema del rapporto di causalità nel risarcimento del danno, Milano, 1967; Stella, F., Leggi scientifiche e spiegazione causale, Milano, 1975; Trimarchi, P., Causalità e danno, Milano, 1967; Visintini, G., Trattato breve della responsabilità civile, Padova, 2005.