ROSSI, Nicola Maria
– Nacque a Laurino, nel Principato Citra, il 6 dicembre 1733, primogenito di Filippo e di Costanza Puglia.
I genitori appartenevano a una famiglia di piccola borghesia provinciale, come attestato dall’appellativo di «magnifico» che precede nel Catasto onciario i nomi dei suoi componenti e i modesti beni posseduti (tre vigne, un orto, un gregge di pecore, la casa palaziata).
Scomparso prematuramente il padre, Nicola Maria fu allevato dal nonno Antonio, alla cui morte successe come giovane capofamiglia (secondo il Catasto onciario del 1754). Studiò diritto a Napoli e si laureò il 10 dicembre 1758. Esercitò la professione di avvocato ed ebbe all’Università la cattedra di ‘primi rudimenti’. Nel 1772 scrisse un breve saggio di impronta giurisdizionalista pubblicato l’anno seguente: Riflessioni politico-legali sull’obbligazione e sulla necessità del sindacato de’ vicarj, ed oficiali, de’ vescovi (Napoli 1773).
Il libro fu dato alle stampe dopo aver ricevuto l’assenso del revisore Gennaro Giordano, nonostante alcune perplessità manifestate dal cappellano maggiore: che «non ha veduto [...] l’illazione del detto autore ragionata, ed eseguibile per soggettare d.i Vicari a formale sindacato con gli altri ufficiali dei Vescovi, che sono sempre sotto gli occhi de’ medesimi» (Archivio di Stato di Napoli, Real Camera di S. Chiara, Bozze di consulta, b. 362). Probabilmente il regio assenso venne dato perché non dispiaceva al primo ministro Bernardo Tanucci – paladino dell’anticurialismo e del regalismo, al quale non a caso l’opera era dedicata – l’impostazione generale in cui il tema specifico era inserito. Scriveva infatti Rossi nell’introduzione: «Non si è giammai cercato di trovare ne’ Tribunali de’ Vescovi un raggio della Sovranità; e si è creduto da alcuni per un errore lo più grossolano e pernicioso insieme, ch’essi non fussero obbligati come gli altri all’osservanza di tutte le leggi dello stato» (p. XII). Nel prosieguo del libro la posizione anticurialista veniva rincarata: «Io dimostro dunque ch’essendo stato da’ Principi conceduto a’ Vescovi l’esercizio della giurisdizione temporale non meno su de’ Chierici in generale, che su de’ laici in alcuni casi particolari, in tal positura i loro Vicarj ed Oficiali destinati a presidere ne’ loro Tribunali non si possono considerare se non colla qualità di Magistrati de’ Principi stessi [e pertanto] non debbono essere immuni dall’obbligazione del Sindacato, prescritto per tutt’i Magistrati temporanei: tantopiù che non essendo stata loro giammai da alcun Principe una tall’immunità con particolar privilegio conceduta, per un abuso introdottosi nella barbarie de’ passati tempi se l’hanno essi arrogata con un disprezzo notabile della Sovranità, dalla quale han con ciò creduto farsi anche indipendenti» (pp. XII s.).
Negli anni successivi Rossi non pubblicò altre opere di questo tipo e si dedicò all’insegnamento universitario e alla professione di avvocato.
A quest’ultima attività appartengono cinque allegazioni forensi ritrovate, relative al decennio 1773-83, che riguardano cause discusse per lo più davanti al Sacro Regio Consiglio in materia civile o penale. In queste allogazioni Rossi ripercorreva con grande chiarezza la storia delle questioni (usurpazioni di terreni, calunnie, tentati omicidi, mancati pagamenti di debiti) senza ricorrere a inutili orpelli retorici, preferendo far parlare i fatti.
Non si hanno notizie di un’eventuale partecipazione alle congiure dei primi anni Novanta, non essendoci il suo nome nei lunghi elenchi di indagati o processati in quel periodo. Anche la sua partecipazione alla Repubblica napoletana fu molto debole, perché non ricoprì alcuna carica. Tuttavia scrisse una memoria non data alle stampe, di cui si conserva il manoscritto, dal titolo Sulla Scelta de’ Magistrati in un Governo Republicano, del cittadino Nicola Maria Rossi di Laurino (Napoli, Società napoletana di storia patria, ms., XXII, C.1, pp. 35-41).
Chiarissima, già nell’incipit, la sua posizione antimonarchica: «Ogni governo ha per fine il bene di colui ch’è governato, e non di quello che governa, come il Medico si propone di guarire l’infermo e no se stesso. Nella Monarchia l’interesse del Governo è concentrato in una sola persona; ed i Ministri del Monarca non diriggono la loro mira, che al solo suo vantaggio. Per l’opposto i Rappresentanti di un popolo libero non debbono avere altra mira, che quello del publico bene. Essi si debbono spogliare di ogni motivo di loro particolare interesse» (p. 35). Andavano scelti uomini, la cui «elezione non sia stato il prezzo della Cabala, dell’Intrigo, e di una ingiusta preferenza per motivi di Amicizia, e di parentela. Il Governo Repubblicano debbe essere assente da questi vizi, che sono proprj di un Governo tirannico, venale, e corrotto, in cui è moralmente impossibile, che il merito conduca alle Cariche; che anzi vi diventa una causa di esclusione. I Tiranni infatti odiano la virtù, e si lusingano di dare de’ talenti ad un uomo da niente, allorché gli danno la patente di una dignità, prezzo della di lui prostituzione e de suoi vizi» (pp. 35 s.).
Anche se gli esempi storici specifici sulla tirannide riguardavano il mondo classico, il riferimento implicito antimonarchico e antiborbonico era palese e con questo scritto Rossi firmò la propria condanna a morte. Una condanna che stupì i contemporanei perché egli non aveva partecipato né al governo né all’Assemblea legislativa della Repubblica napoletana. Non a caso, Carlo De Nicola (1906), parlando della sua esecuzione, affermò: «l’ho conosciuto facendo l’avvocato criminale, uomo di sopra i 50 anni, cordato ed onesto, non so come vi sia inciampato» (p. 336).
Rossi fu impiccato a Napoli, sulla piazza del Mercato, l’8 ottobre 1799.
Scritti e discorsi. Si segnalano le seguenti allegazioni forensi: Ragioni di Gennaro Panza contro d. Giuseppe di Nocera. Il degnissimo signor giudice d. Ferdinando Corradini commessario. Presso lo scrivano Iannone, [dopo il 1773]; Difesa delle Nullità proposte da d. Francesco Domenico Manfredi nel S.R.C., Napoli, 4 marzo 1777; Difesa delle nullità della tassa fatta dalla G.C. della Vicaria contro Andreantonio, e Geremia Roberto da esaminarsi nel S.R.C., s.d. [1778?]; Saggio della ragione di d. Vincenzo Pascale contro Pietro Nastri. Il Regio Consigliere Illustre Signor Principe Dentice Commessario. Scrivano Aniello Russo, Napoli, 2 giugno 1778; Fatto per li querelanti di d. Gennaro Scarpa nel giudizio del suo sindicato. Da esaminarsi nella G.C. della Vicaria. Degnissimo sig. giudice d. Filippo Villani commessario. Scrivano Palliotto, Napoli 26 ottobre 1782, a cui segue Fatto Alle nuove Nullità Prodotte da D. Gennaro Scarpa, Napoli 1783. Sono da attribuire a un omonimo le Notizie storico-genealogiche della nobile famiglia Angelori o sia Angeli Radovani di Scutari tratte da scrittori autorevoli, e da varj autentici documenti dedicate all’illustrissimo signor Andrea Angeli Radovani, 1787. Lo stesso dicasi logicamente per alcuni scritti pubblicati tra il 1738 e il 1754 indicati erroneamente come suoi da Mariano d’Ayala nel 1883.
Fonti e Bibl.: Sulla situazione patrimoniale della sua famiglia: Archivio di Stato di Napoli, Onciario, f. 4440. La data precisa della sua laurea è in Archivio di Stato di Napoli, Collegio dei dottori, 127: Registrum privilegiorum, c. 71r. L’unica biografia su di lui è in M. D’Ayala, Vite degl’italiani benemeriti della libertà e della patria. Uccisi dal carnefice, Torino-Roma-Firenze 1883, pp. 532-533, ma si tratta di scarne notizie infarcite da considerazioni generali e inappropriate, con alcuni evidenti errori di attribuzione di opere. Un breve commento sulle Riflessioni politico-legali è in L. Giustiniani, Memorie istoriche degli scrittori legali del Regno di Napoli, III, Napoli 1787-1788, p. 129. Il testo del saggio Sulla scelta de’ Magistrati è pubblicato in Leggi, atti, proclami ed altri documenti della Repubblica napoletana. 1798-1799, a cura di M. Battaglini - A. Placanica, III, Cava dei Tirreni 2000, pp. 20-25; notizie su questo scritto si trovano anche in Progetto di Costituzione della Repubblica napoletana presentato al governo provvisorio dal Comitato di legislazione, a cura di F. Morelli - A. Trampus, Venezia 2008, p. 24. Le impressioni di C. De Nicola sono nel suo Diario napoletano dal 1798 al 1825, I, Napoli 1906, pp. 336 s.