NOME (XXIV, p. 893; App. II, 11, p. 410)
Legge sulle generalità in atti. - Al fine di sanare la situazione socialmente penosa in cui versano i figli illegittimi almeno nelle occasioni riguardanti la loro identificazione e l'esibizione da parte degli stessi di atti e certificati dello stato civile, e in ottemperanza alle esigenze indicate nell'art. 30, 3° comma, della Costituzione, la legge 31 ottobre 1955, n. 1064, ha adottato il criterio di omettere l'indicazione della paternità e maternità in tutti gli estratti, atti e documenti.
In particolare l'art. 1 di detta legge stabilisce che l'indicazione della paternità e della maternità debba essere omessa negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, nello stato di famiglia, nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico, e in tutti i documenti di riconoscimento.
Ai sensi dell'art. 2 l'indicazione della paternità e maternità deve essere altresì omessa su ogni altro atto, documento, dichiarazione o denuncia, per le quali precedentemente ciò era richiesto. Tale disposizione è entrata in vigore con l'emanazione del d. P.R. 2 maggio 1957, n. 342, recante il regolamento di attuazione. Per integrare gli elementi necessarî all'identificazione delle persone e per ridurre al minimo le possibilità di confusione tra le medesime, l'art. 3 richiede che comunque, in luogo della paternità e maternità, debba essere sempre indicato il luogo e la data di nascita. L'art. 4 introduce poi un'aggiunta all'art. 186 dell'ordinamento dello stato civile (r. decr. 9 luglio 1939 n. 1238) diretta a favorire le adozioni e le affiliazioni; negli atti e certificati dello stato civile il figlio naturale, precedentemente riconosciuto da un solo genitore e poi adottato o affiliato, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante e dell'affiliante, salva la facoltà per l'interessato, divenuto maggiorenne, di richiedere di far constare la propria qualità di figlio adottivo o di affiliato.