NOTAIO (XXIV, p. 973)
Il r. decr. legge 14 luglio 1937, n. 1666, e i rr. decr. legge 27 ottobre 1937, nn. 1875 e 1876, hanno, in modo vario e complesso, modificato la posizione del notaio. Ai notai sono state attribuite nuove facoltà (art. 1) e restituite molte di quelle devolute a favore di funzionari amministrativi (art. 3).
Tra le medesime rientrano: deposito di atti redatti all'estero; dichiarazioni di rinuncia a eredità, di cui all'art. 944 del cod. civ., in relazione all'art. 2 del r. decr. legge 10 settembre 1914, n. 1326; vidimazione di libri commerciali, con obbligo di trasmetterne la nota al tribunale, in conformità dell'art. 24 cod. comm.; atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzione di atti o di scritti in lingue straniere; rilascio di copie o estratti di documenti a essi esibiti e di libri e registri commerciali. Sono state istituite sezioni di sedi notarili con obblighi di assistenza analoghi a quelli stabiliti per la sede principale (art. 8). Risulta chiarito l'art. 26 della legge organica per ciò che concerne il minimo dell'assistenza personale allo studio (art. 9). Più severe sanzioni colpiscono l'infrazione dei menzionati obblighi (art. 22), e l'illecita concorrenza esercitata mercé l'esercizio abituale nel comune di altro notaio nei giorni di mercato e quando questo vi risiede stabilmente (art. 14).
Per quanto riguarda gli onorarî, è stabilito un massimo di lire 5000 in materia di rogiti e di lire 4000 per le operazioni su titoli di rendita e deposito di somme (art. 15), e, inoltre, è stata risoluta l'annosa questione dell'onorario dovuto per liberazione di una parte di beni immobili ipotecati (art. 16). Per ottenere la nomina a notaio è necessaria l'iscrizione al P. N. F. (art. 11), il qual requisito si richiede pure per la partecipazione al relativo concorso. Per quanto concerne la scelta dei notai, specie nei trasferimenti, l'art. 12 ha variamente modificato gli articoli 4 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, 5 del r. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e 2 della legge 24 marzo 1932, n. 241.
In virtù degli articoli 1 e 3 del r. decr. 27 ottobre 1937, n. 1875, i notai, anche se non cessati dall'esercizio delle loro funzioni, dovranno, a proprie spese, versare ai competenti archivî distrettuali, entro i termini stabiliti dai capi degli archivî medesimi, i registri dei protesti cambiarî, che possono essere immediatamente eliminati, nonché i repertorî originali degli atti tra vivi per gli uffici del registro, aboliti con l'art. 62 della legge organica 16 febbraio 1913, n. 89.
Notevoli modificazioni al notariato ha apportato la legge 22 gennaio 1934, n. 4. Tra le altre, il notaio deve tenere un registro dei valori affidatigli (art. 6), di cui un estratto trimestrale trasmette al presidente del consiglio notarile (art. 7), con gravi sanzioni anche penali, in caso di trasgressione (art. 8-10). Gli articoli 2 e 3 del r. decr. legge 5 luglio 1934, n. 1179, hanno ridotto del 6 e del 12 per cento gli onorarî e i redditi minimi garantiti dei notai. Il decreto ministeriale 5 maggio 1934 ha approvato il nuovo testo unico, in ordine alla concessione di pensioni e sussidî ai notai e alle loro famiglie.