NOTARIATO
(v. notaio, XXIV, p. 973; App. I, p. 900)
L'intera materia, regolata dalla l. 16 febbraio 1913 n. 89 e da successivi decreti, è stata sostituita dal d. interministeriale 12 dicembre 1959 tuttora in vigore. La coesistenza di queste norme e dei provvedimenti di differente natura che le hanno successivamente modificate (circa un centinaio, di cui soltanto la metà aventi vigore) ha posto il problema del loro coordinamento, data la varietà di queste disposizioni (leggi, decreti-legge, istruzioni), problema che è stato risolto secondo il sistema della gerarchia delle fonti normative. La definizione del notaio contenuta nell'art. 1 della l. 89/1913 non esaurisce la competenza notarile, ampliatasi ulteriormente in connessione con le esigenze della società odierna. Il notaio, infatti, si trova ad applicare disposizioni legislative e regolamentari nuove o a ricercare nella normativa esistente la possibile collocazione di nuove fattispecie, derivanti dalla continua evoluzione dei rapporti socio-economici.
Nella figura del notaio, contemporaneamente pubblico ufficiale e libero professionista, si rilevano da un lato l'aspetto pubblicistico della sua funzione (in particolare di quella certificatrice), dall'altro l'aspetto privatistico tipico della libera professione, al quale, però, la legislazione notarile vigente dedica scarsa attenzione.
La difficoltà di pervenire a una definizione univoca della funzione notarile che ne riunisca i molteplici aspetti deriva, infatti, dalla complessità della funzione stessa e dal convergere in essa di concetti pubblicistici e privatistici. Nella sostanza la funzione notarile si estrinseca in una funzione di certificazione e di adeguamento consistendo la prima, appunto, nell'attribuzione della pubblica fede e la seconda, invece, nella tutela degli interessi generali attuata mediante un intervento diretto sulla volontà delle parti per indirizzarle al soddisfacimento di esigenze connesse al rapporto da regolare, nell'adattamento della norma alle nuove e mutevoli necessità socio-economiche.
Nell'ambito dell'attività notarile la funzione certificatrice ha assunto maggiore importanza per il succedersi di norme che hanno richiesto sempre più l'intervento del notaio affidandogli spesso la cura di rilevanti compiti dello stato, come: la tutela nel campo dell'edilizia e dell'urbanistica (l. 28 gennaio 1977 n. 10) e dell'imposizione diretta e indiretta (INVIM, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643); o anche, nel settore privatistico, la stipulazione di convenzioni ai sensi del nuovo diritto di famiglia; la dichiarazione dell'esistenza dell'impresa familiare. Rilevanti sono gli obblighi che il legislatore tributario ha riconosciuto al notaio per il pagamento dell'imposta di registro (d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131) e quelli prescritti per le imposte ipotecali e catastali (d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635), mentre nuovi adempimenti a carattere fiscale riguardanti la redazione della nota di trascrizione di atti inter vivos e mortis causa e per l'iscrizione delle ipoteche sono stati fissati dalla l. 27 febbraio 1985 n. 52. Nel campo tributario l'art. 17 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739 ha riconosciuto al notaio di poter rappresentare e assistere i contribuenti davanti alle Commissioni tributarie in caso di contenzioso. Se, però, si prescinde dai ricorsi di volontaria giurisdizione (peraltro non molto numerosi), dai testamenti pubblici (istituto in via di estinzione) e dagli altri atti minori, attualmente l'intervento del notaio nelle attività negoziali si concentra soprattutto sulle vendite, sui mutui e sugli atti delle società, ossia rimane concentrato nell'ambito degli atti aventi effetti reali, obbligatori e associativi.
Nell'ambito dei servizi prestati dalla Pubblica Amministrazione per l'operatività del notaio è rilevante il D.L. 27 aprile 1990 n. 90 (art. 1 n. 7) che prevede la facoltà per l'Amministrazione di stipulare convenzioni con i Consigli nazionali di alcuni ordini professionali, tra cui appunto quello notarile, per il recupero dell'arretrato delle volture catastali e per l'esecuzione delle variazioni dello stato dei fabbricati.
Per ciò che concerne la struttura organizzativa e territoriale dei notai, fondata su Collegi e Consigli notarili, un'importante innovazione era stata apportata con la l. 3 agosto 1949 n. 577, che ha istituito il Consiglio nazionale del notariato, con sede a Roma, organo a carattere collegiale, composto da quindici membri che durano in carica tre anni, eletti tra i notai in esercizio. L'istituzione di un siffatto organismo ha permesso alla categoria notarile di avere, sul piano nazionale, un organo in grado di superare le carenze e le difficoltà derivanti dal sistema di frazionamento delle strutture del proprio sistema organizzativo. Dibattute però sono l'individuazione della sua natura e la precisa determinazione delle sue funzioni. In relazione alla natura giuridica del Consiglio nazionale si propende a qualificarlo come un organo di categoria, privo di personalità giuridica propriamente intesa, sebbene di carattere pubblicistico; tesi questa che si contrappone a quella che tende a definirlo come istituzione di diritto pubblico, dotata di personalità giuridica e di autonomia nei confronti dei singoli notai, dei Collegi e dei Consigli notarili, come prospettato nella più recente proposta di riforma dell'ordinamento. La l. 5 marzo 1973 n. 41 ha attribuito al Consiglio nazionale il compito di stabilire la tariffa degli onorari, dei diritti accessori, delle indennità, e i criteri dei rimborsi delle spese per i notai che vengono approvati con decreto del ministro di Grazia e Giustizia.
Per ciò che concerne le sue attribuzioni, queste sono determinate dalla legge istitutiva e si esplicano nell'ambito delle funzioni: consultive a carattere tecnico-giuridico dando pareri facoltativi sull'ordinamento del n. e su argomenti inerenti la professione notarile, previa richiesta del ministro di Grazia e Giustizia; d'iniziativa, formulando proposte in materia di n. o interessanti l'attività notarile da presentare allo stesso ministero e alle autorità competenti; di coordinamento, accogliendo le proposte avanzate dai Consigli notarili e dai notai in materia di n. o sull'attività notarile. Tra le funzioni del Consiglio nazionale rientrano anche quelle di: formulare e promuovere iniziative di studio sul n. e i suoi istituti, comprendendo anche la previdenza e l'assistenza notarili; curare la tutela degli interessi dei notai; eleggere fra i suoi membri i componenti della commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato.
Numerosi sono inoltre i collegamenti istituzionali che il Consiglio nazionale deve tenere con altri organismi, all'interno e all'esterno dell'organizzazione notarile (ministero di Grazia e Giustizia, Cassa nazionale del notariato, Consigli notarili, notai).
Nell'ambito delle organizzazioni notarili quella che ha subito maggiori modificazioni è la Cassa nazionale del notariato, alla quale sono iscritti obbligatoriamente i notai (d. m. 29 giugno 1973). Nella sua qualità di ente pubblico è sottoposta al controllo e alla vigilanza da parte dello stato, e per la gestione che essa opera di forme di previdenza è soggetta all'osservanza delle disposizioni contenute nella l. 30 aprile 1969 n. 153, riguardante la revisione degli ordinamenti pensionistici e la normativa in materia di sicurezza sociale. Ai sensi dell'art. 5 della l. 3 agosto 1949 n. 577 l'amministrazione della Cassa è affidata a una commissione composta dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del ministero di Grazia e Giustizia, che la presiede, e da sei membri eletti dal Consiglio nazionale del notariato.
Le funzioni della Cassa sono fissate dal d.m. 10 novembre 1955 e possono essere così riassunte: a) corresponsione di assegni d'integrazione a favore di notai in esercizio; b) corresponsione del trattamento di quiescenza per notai cessati dall'esercizio e per le loro famiglie; c) concessione di assegni scolastici per i figli di notai cessati o in esercizio; d) soddisfacimento di ogni altro onere a suo carico come la contribuzione per le spese necessarie per il funzionamento del Consiglio nazionale del notariato; e) facoltà di concedere assegni assistenziali ai notai cessati e alle famiglie in gravi difficoltà o anche, in casi eccezionali, ai notai in esercizio.
L'organizzazione notarile si caratterizza in Italia per la presenza di scuole di n. sviluppatesi sull'intero territorio nazionale, originariamente per iniziativa di singoli notai, oggi invece gestite dai Consigli notarili: queste svolgono le funzioni di centri postuniversitari per l'apprendimento e il perfezionamento della professione caratterizzati da una metodologia teorico-pratica.
Fanno parte dell'organizzazione notarile anche i Congressi nazionali, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento approvato nel 1949 dal Congresso di Napoli e successivamente modificato.
Organizzazione di carattere internazionale, di cui fa parte l'Italia, è invece l'Unione internazionale del notariato latino, nata nel 1948 in Argentina e trasformatasi nel 1950 in un organismo permanente con sede a Buenos Aires, le cui finalità si possono così riassumere: a) valorizzazione del n. latino mediante la tutela della professione notarile; b) unificazione della forma del documento e studio dei diversi tipi di atti adattabili alle varie legislazioni; c) attuazione e coordinamento della collaborazione dei notai dei paesi di diritto latino in organismi internazionali.
Organi principali dell'Unione sono il Congresso internazionale del notariato latino, il Consiglio permanente e l'Ufficio permanente di scambi internazionali. Per lo studio dei problemi specifici afferenti a vari stati sono state create nell'ambito dell'Unione: la Commissione per gli affari europei; la Commissione per gli affari americani; la Commissione per la stampa notarile.
Attualmente sono allo studio del Parlamento italiano diversi progetti di riforma dell'ordinamento notarile che hanno preso avvio dai lavori della commissione apposita nominata nel 1959. Nonostante parziali modificazioni realizzate mediante leggi stralcio, la riforma appare sempre più necessaria sia per una nuova definizione del ruolo del notaio sia per la futura unificazione europea. Sul piano interno hanno assunto una forte rilevanza i problemi della mobilità e della concorrenza tra notai, legati più al distretto che alla sede, mentre le proposte avanzate dagli organismi di categoria sulla questione dei recapiti sono state bocciate da recenti decisioni del Consiglio di Stato.
Sul piano europeo, benché l'istruzione e la formazione dei notai costituiscano oggetto della direttiva CEE 48/1989 (riconoscimento dei diplomi), si discute sulla posizione dei notai in seno alla Comunità: in base agli artt. 52 e 55 del Trattato di Roma i principi di libertà di stabilimento e di liberalizzazione dei servizi non sono integralmente applicabili alle professioni che partecipano all'esercizio dei pubblici poteri, rimanendo così priva di chiarezza nell'ambito comunitario la coesistenza nel notaio della funzione pubblica e della libera professione.
All'attenzione degli organi di categoria sono anche da alcuni anni i problemi connessi con l'accesso al n. e con la riforma del concorso notarile; in particolare si discute sulla necessità di attuare una cosiddetta preselezione informatica mediante quiz allo scopo di ridurre il numero dei candidati, di portare a tre il numero massimo dei concorsi sostenibili e di ridurre il limite di età per partecipare al concorso.
Bibl.: La letteratura sul tema è molto vasta; per un orientamento di carattere generale si rimanda a: M. Di Fabio, Manuale di notariato, Milano 1981; E. Protetti, C. Di Zenzo, La legge notarile. Commento con dottrina e giurisprudenza delle leggi notarili, ivi 1987; M. C. Andrini, P. Izzo, Compendio legislativo per la professione notarile, Padova 1990; Notariato e archivi notarili. Legislazione conforme ai testi ufficiali, Roma 1990; P. Boero, La legge notarile commentata, 2 voll., Torino 1993. Da consultare anche le riviste specializzate Vita notarile, Il Notaro, Rivista Notarile.