NOTIFICAZIONE
. Notificazione stragiudiziale. - È l'attività materiale, mediante la quale una manifestazione di volontà, che non abbia indole processuale, viene portata a conoscenza del destinatario. Da questa definizione si desume anzitutto che la notificazione non costituisce necessariamente un elemento della manifestazione, la quale può produrre effetti giuridici anche se sia emessa senza intento notificatorio, e che il contenuto della notificazione può essere il più svariato. A seconda che la dichiarazione debba essere diretta a un destinatario determinato oppur no, la notificazione si dice necessaria o non necessaria, e di conseguenza la dichiarazione è recettizia o non recettizia.
Per stabilire in base a quali criterî la notificazione può ritenersi giunta a conoscenza del destinatario, deve distinguersi fra dichiarazioni contrattuali e dichiarazioni extracontrattuali. Per queste ultime la dichiarazione è perfetta, quando essa sia giunta nella sfera di attività del destinatario. In tema di dichiarazioni contrattuali, invece, la notificazione non è perfetta se non quando ne sia provata la conoscenza effettiva nel destinatario. Anche in questo caso, però, deve riconoscersi alla buona fede e agli usi una certa efficacia, nel senso di ridurre il rigore del sistema della cognizione pura. Così può ritenersi un uso invalso nella pratica e nella vita commerciali quello per cui il commerciante prende cognizione delle lettere provenienti da persona con la quale è in rapporti di affari: il mittente, quindi, dimostra che la notificazione è perfetta, quando riesce a provare che la dichiarazione è giunta a destinazione.
Fra i mezzi di notificazione, la raccomandata con ricevuta di ritorno e la notifica per mezzo di ufficiale giudiziario offrono maggior sicurezza, non perché con esse si provi che il destinatario ha preso regolare visione dell'atto, ma perché l'ufficiale della posta e l'ufficiale giudiziario provano, con la pubblica fede derivante dalla loro qualità, che l'atto è giunto a destinazione.
Bibl.: L. Barassi, La notificazione necessaria delle dichiarazionis tragiudiziali, Milano 1906 (e ivi ampia rassegna della letteratura anteriore); A. Manigk, Willenserklärung und Willengeschäft, Berlino 1907; N. Durma, La notification de la volonté. Rôle de la notification dans la formation des actes juridiques, Parigi 1930.
Notificazione giudiziale. - Sono in essa comprese l'attività, mediante la quale il funzionario competente porta a conoscenza delle parti il contenuto di atti giudiziali, e la documentazione che lo stesso funzionario, con efficacia di prova piena fino a querela di falso, rilascia della eseguita notificazione.
Funzionario competente nel procedimento regolato dal codice di procedura civile è l'ufficiale giudiziario; ma nelle leggi processuali di recente formazione si nota la tendenza a sostituire all'ufficiale giudiziario funzionarî di ordine superiore, quali il cancelliere o il segretario dell'autorità giudiziaria, che emette il provvedimento (r. decr. 1 luglio 1926, n. 1130, art. 76 e 80 per le controversie collettive di lavoro; decreto legisl. 26 febbraio 1928, n. 471, art. 7, 14, 17, per le controversie individuali del lavoro; r. decr. 25 ottobre 1928, n. 3497, art. 115 sull'ordin. giudiziario vigente in Libia e in Cirenaica; legge 10 luglio 1930, n. 990, art. 12, per l'affissione delle sentenze pronunciate nel giudizio di contestazione di crediti fallimentari; legge 10 luglio 1930, n. 1078, art. 2 e 7, per i procedimenti dinnanzi ai commissarî regionali ripartitori degli usi civici e dinnanzi alla sezione speciale della corte d'appello di Roma; art. 167, cod. proc. pen., per i provvedimenti del giudice da comunicarsi al pubblico ministero).
A seconda della persona, che richiede la notificazione, questa si dice eseguita d'ufficio, quando la stessa autorità giudiziaria, che ha emesso il provvedimento, provvede a darne conoscenza alle parti per mezzo del cancelliere, e ad istanza di parte, se l'interessato richiede la notificazione all'ufficiale giudiziario.
Estranea a questa distinzione è la notificazione per mezzo della posta (r. decr. 21 ottobre 1923 n. 2393; legge 22 dicembre 1932 n. 1675 per il processo civile; art. 178 cod. proc. pen.), che non porta innovazione ai procedimenti speciali di notifica regolati nel codice di rito civile, ma sostituisce all'attività materiale diretta dell'ufficiale giudiziario quella degli ufficiali e fattorini postali.
Gli effetti della notificazione non dipendono dall'effettiva cognizione che il destinatario ne venga ad avere, ma dall'osservanza di tutte le norme disposte dalla legge; da ciò consegue che, mentre il destinatario non può provare che l'atto non sia stato da lui effettivamente conosciuto, il notificante non può provare che il destinatario sia venuto a conoscenza dell'atto indipendentemente dalle formalità che la legge, a pena di nullità, stabilisce.
Nel processo civile, in mancanza di una norma espressa, si riguardano come vizî di notificazione gli errori che l'ufficiale giudiziario commette nella sfera d'autonomia a lui riservata, quando essi non colpiscano l'essenza dell'atto.
Per la notificazione dei singoli atti, si veda: domanda giudiziale; esecuzione; sentenza; titolo esecutivo.
Bibl.: L. Mortara, COmmentario del codice e delle leggi di procedura civile, 6ª ed., Milano 1932; F. Carnelutti, Lezioni di diritto processuale civile, II, Padova 1926, n. 95; G. Chiovenda, Principî di diritto processuale civile, 4ª ed., Napoli 1928, par. 41; id., Sulla pubblicazione e la notificazione delle sentenze civili, in Saggi di diritto processuale civile, 2ª ed., Roma 1931, II, p. 282; G. Marconi e A. Marongiu, La procedura penale italiana, Milano 1931, I, p. 203 segg.; E. Florian, Principî di diritto penale, Torino 1932, 2ª ed., p. 117; V. Manzini, Trattato di diritto processuale penale, Torino 1932, III, nn. 290-94.