Notifiche all'imputato e sanzioni processuali
Di primo acchito, la giurisprudenza del Supremo Collegio sembra tormentata da continui dubbi sull’interpretazione della disciplina delle notificazioni nei confronti dell’imputato. Le numerose pronunce delle Sezioni Unite che si registrano sul tema, due delle quali intervenute nell’ultimo anno, potrebbero portare a questa conclusione. In realtà, un esame più approfondito consente di evidenziare come quelle decisioni siano espressive di una diversa realtà. Quei plurimi interventi, difatti, più che testimoniare un’incapacità dei giudici di legittimità di trovare delle soluzioni interpretative effettivamente condivise dall’intero organo di nomofilachia, costituiscono l’approdo di un unico percorso esegetico che, muovendo da un comun denominatore – la valorizzazione della conoscenza effettiva degli atti – finiscono con l’accogliere le continue spinte antiformalistiche provenienti dall’interno della Corte.
Le patologie delle notificazioni che hanno come destinatario l’imputato suscitano da tempo l’attenzione dei giudici di legittimità1, ed in particolare delle Sezioni Unite che ciclicamente se ne occupano2, talvolta per specificare circostanze non espressamente chiarite, come nella vicenda Tuppi3; in altre per tornare su quesiti già affrontati, come nel caso della recente decisione Amato4. Con quest’ultima sentenza la Cassazione affronta di nuovo il tema della qualificazione del vizio dell’omesso avviso all’imputato della celebrazione dell’udienza preliminare.
La questione era già stata risolta dalle Sezioni Unite che avevano chiarito come l’omessa notificazione all’imputato di tale avviso integrasse una nullità assoluta ed insanabile5. Una condivisibile soluzione raggiunta valorizzando profili di carattere logico e sistematico, ritenuti in grado di superare il riferimento letterale contenuto nell’art. 179 c.p.p. alla «omessa citazione dell’imputato». In quella decisione veniva, difatti, sottolineato che al sostantivo «citazione» presente in quella disposizione si dovesse attribuire il significato «non già di formale ed espresso invito a comparire, ma di atto o insieme di adempimenti a carico dell’ufficio con il quale l’imputato, l’indagato o il condannato vengono posti in condizione di partecipare ad una fase processuale che si conclude con una decisione, fase anche antecedente, successiva e diversa rispetto al giudizio in senso stretto, come pure incidentale». Dalla stessa pronuncia si poteva trarre implicitamente anche un’ulteriore conclusione: la nullità assoluta si doveva ritenere sussistente, non solo in caso di omessa citazione, ma anche in presenza di un avviso notificato irritualmente, finendo così per aderire a quella impostazione dottrinale, decisamente maggioritaria, secondo la quale anche in questo caso si è in presenza di una «mancata citazione»6.
Alla stessa equiparazione era peraltro giunta anche una precedente decisione delle Sezioni Unite7 la quale poneva in evidenza che anche i casi di carenza o invalidità della notificazione della vocatio in iudicium integrassero la nullità assoluta per omessa citazione dell’imputato, precisando tuttavia che: «non tutte le nullità concernenti la notifica rientrano nella categoria delle nullità più gravi, e come tali insanabili … ma solamente quelle che … possono essere equiparate all’omissione della citazione, perché non pongono il destinatario nella condizione di conoscerne il contenuto e di apprestare, conseguentemente, la propria difesa».
Questa affermazione sarà in seguito ribadita sempre dalle Sezioni Unite, con la decisione Palumbo8, nella quale si specifica che, per invocare la nullità assoluta della citazione, il vizio della notificazione deve essere tale da non consentire la conoscenza effettiva dell’atto: altrimenti la difformità dal modello legale ricade nel regime delle nullità a regime intermedio. Tra le righe della stessa pronuncia si può leggere anche un’altra indicazione che non mancherà di produrre i suoi frutti: è onere della difesa che eccepisce la nullità assoluta di una citazione indicare all’autorità giudiziaria procedente gli elementi dai quali inferire la mancata conoscenza dell’atto.
A cogliere le implicazioni di quest’onere, in un’ottica sempre più vistosamente sostanzialistica, provvedono le Sezioni Unite Micciullo9. Con tale decisione si giunge difatti ad affermare che l’eventuale nullità della notificazione si deve ritenere sanata «quando risulti provato che l’errore non abbia impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa». Dunque, come osservato da attenta dottrina10, con questa decisione viene fatto un ulteriore passo in avanti nella valorizzazione della conoscenza effettiva dell’atto notificato. Tale circostanza non serve più solo a classificare il tipo di nullità che colpisce la citazione, ma acquisisce il valore di motivo sanante della preesistente invalidità.
Completa il quadro un successivo intervento delle Sezioni Unite11, espressamente richiamato dalla decisione Amato, che si inscrive perfettamente nella tendenza antiformalistica del Supremo Collegio in materia di invalidità. Sebbene la sentenza Rossi non riguardasse il tema delle notificazioni, ma quello delle conseguenze dell’inosservanza dell’art. 108 c.p.p., anche in questo caso la Cassazione ricorre al canone del pregiudizio effettivo per risolvere la questione interpretativa che aveva dato luogo al contrasto giurisprudenziale.
Come già anticipato, nel corso dell’ultimo anno due sono state le decisioni delle Sezioni Unite che si sono nuovamente occupate del regime di validità delle notificazioni. Analizziamole separatamente partendo da quella intervenuta prima, anche in considerazione del fatto che della seconda, allo stato, non si conoscono le motivazioni.
Con la sentenza Amato le Sezioni Unite portano a definitivo compimento il percorso interpretativo iniziato dal 2002 con le decisioni Conti e Ferrara. In realtà è proprio da quest’ultima decisione che si prendono le mosse per ribadire l’attualità e la correttezza delle argomentazioni elaborate a sostegno della soluzione a suo tempo formulata, ossia che ad integrare la nullità assoluta per omessa citazione dell’imputato concorra ogni ipotesi di vocatio dell’imputato e dunque anche l’avviso per la partecipazione all’udienza preliminare. Una impostazione che alcune pronunce delle sezioni semplici, a dire il vero non molte, non avevano seguito dopo la sentenza Ferrara pur non esplicitando le argomentazioni capaci di superare i dicta di quella pronuncia12.
Dopo questo primo passaggio la decisione si misura con il tema più delicato: le conseguenze dell’invalidità della notificazione dell’atto. Con una sensibile differenza rispetto al precedente Ferrara. Mentre difatti in quel caso le Sezioni Unite avevano ritenuto che ad integrare la nullità assoluta fosse sufficiente la notifica invalida, senza verificare in alcun modo se il destinatario dell’atto avesse avuto effettiva contezza dello stesso, con la pronuncia Amato l’approccio muta radicalmente. I giudici di legittimità seguono a questo punto l’orientamento adottato dalle Sezioni Unite a partire dalla sentenza Conti: qualora la nullità della notificazione impedisca in concreto all’imputato di conoscere la vocatio la stessa si deve considerare assoluta ed insanabile. Questo perché «per valutare se un error in procedendo si sia effettivamente consumato si ricorre al principio di offensività processuale»: la nullità è produttiva di effetti a condizione che vi sia stata una effettiva compromissione delle garanzie che l’ipotesi di invalidità era destinata a tutelare. In applicazione di questo principio il Supremo Collegio ha pertanto ritenuto che nel caso scrutinato si fosse prodotta una nullità assoluta, a fronte di una notificazione invalida e della circostanza che l’imputato non presente all’udienza non avesse «fornito alcuna manifestazione di attiva partecipazione da cui desumere la effettiva conoscenza dell’atto»13.
Un secondo passaggio della stessa pronuncia merita di essere menzionato in quanto anch’esso diretta espressione di quella mentalità antiformalistica che sempre più si va diffondendo in Cassazione, ma che non per questo si può ritenere immune da critica. Nelle battute conclusive della decisione in esame la Corte, per prevenire gli effetti che si potrebbero produrre sul processo a causa di un tardivo rilievo della nullità assoluta, propone di integrare i contenuti del fascicolo del dibattimento con gli atti relativi alla notifica all’imputato dell’avviso dell’udienza preliminare. Tutto ciò allo scopo di consentire al giudice di prime cure di provvedere ai relativi accertamenti. Sebbene tali atti non siano ricompresi tra quelli che devono essere presenti nel fascicolo del dibattimento, la decisione in esame reputa di poter procedere a questa integrazione interpretativa non essendo di ostacolo l’elenco espresso contenuto nell’art. 431 c.p.p. «dovendo ritenersi che la tassatività, della esclusione o inclusione, sia limitata agli atti di indagine con valenza probatoria».
Il secondo intervento delle Sezioni Unite dell’ultimo anno che merita di essere segnalato si occupa del regime delle notificazioni eseguite ai sensi dell’art. 157, co. 8-bis, c.p.p. La questione sui limiti applicativi di questa disposizione era già stata affrontata dalle Sezioni Unite Micciullo ed anche da un’importante decisione della Consulta14. Proprio sull’abbrivio del precedente emergevano tuttavia oscillazioni interpretative sull’onere gravante in capo al difensore di allegare, al momento della proposizione della questione di nullità, le circostanze che avevano impedito di fatto all’imputato di conoscere la citazione. Per una parte della giurisprudenza di legittimità il mancato assolvimento di quest’onere comportava automaticamente la sanatoria della nullità, orientamento che non sembra aver avuto l’avallo delle Sezioni Unite le quali, come anticipato, hanno dato risposta negativa al quesito. Non conoscendo ancora le motivazioni di questa decisione, che pure potrebbero presentare qualche sorpresa, si può apprezzare che il Supremo Collegio non si sia spinto oltre la «terza frontiera dell’elaborazione giurisprudenziale»15 accogliendo le interpretazioni più sostanzialistiche che emergono all’interno della Corte. A tacer delle altre critiche che si possono muovere al meccanismo sanante ideato dalla giurisprudenza16, il maggior limite che denota le ricostruzioni proposte è rappresentato dalla contraddizione di fondo che le anima: da un lato si pone al centro dell’intero sistema l’effettiva conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, dall’altro si utilizzano una serie di presunzioni per ritenere che la stessa sia stata raggiunta. Questo modo di interpretare la disciplina della conoscenza del processo, soprattutto quando si tratta della vocatio in giudizio si pone, con tutta evidenza, in aperto contrasto con quanto emerge dalla giurisprudenza delle Corti europee e dalla recente direttiva 2016/343/UE sul diritto di partecipazione al processo17.
A questo punto si possono formulare brevi considerazioni conclusive. Le recenti pronunce delle Sezioni Unite lasciano francamente perplessi. A non convincere è l’assunto di fondo che le caratterizza: il rilievo attribuito alla conoscenza effettiva degli atti, divenuto lo strumento esegetico privilegiato per reinterpretare l’intero sistema delle invalidità delle notificazioni. La pronuncia Amato è da questo punto di vista emblematica. Si continua ad impiegare un parametro che consente di individuare la nullità solo successivamente al compimento dell’atto e non all’esito di una valutazione compiuta in generale ed ex ante in base ad un modello legale. Non soddisfa neppure attribuire a quella conoscenza un potere sanante dell’intervenuta nullità. Un’evenienza che la giurisprudenza sembra oramai ipotizzare non solo per le nullità a regime intermedio, ma anche per le assolute. Duplici le ragioni che ostano ad accogliere una simile conclusione. Innanzitutto la conoscenza effettiva degli atti non può essere ricondotta ad alcuna delle ipotesi tassativamente previste per le sanatorie processuali (cfr. 183 e 184 c.p.p.). La seconda ragione è che non appare condivisibile che un meccanismo sanante possa essere impiegato nei confronti di una nullità insanabile: sarebbe una vera e propria contraddizione in termini18.
Queste critiche sono già state avanzate in dottrina senza tuttavia ricevere grande ascolto. Non è tuttavia il caso di desistere, poiché la posta in gioco è veramente alta ed involge in ultima istanza la capacità della legge di condizionare effettivamente l’attività interpretativa dei giudici.
1 L’ultimo contrasto che si va profilando in Cassazione riguarda il rilievo da attribuire, per le notificazioni, alla temporanea assenza dell’imputato dal domicilio eletto. Come evidenziato in Andreazza, G., Questioni controverse nella giurisprudenza di legittimità, in Cass. pen., 2017, p. 11, si possono registrare tra i giudici di legittimità due orientamenti. Per il primo l’impossibilità della notificazione all’imputato, al domicilio dallo stesso dichiarato o eletto, può derivare anche da una sua temporanea assenza da quel luogo, con conseguente possibilità di eseguire la successiva notifica presso il difensore di fiducia ex art. 161, co. 4, c.p.p. Ad avviso di un secondo orientamento, invece, per poter ritenere che una notificazione sia impossibile da eseguire presso un domicilio dichiarato o eletto non è sufficiente l’attestazione dell’ufficiale notificatore di non aver reperito in loco l’imputato, ma occorre un quid pluris ossia che da specifici accertamenti emerga o che quella elezione di domicilio sia mancante o insufficiente o che l’imputato si sia trasferito altrove.
2 Tale situazione è stigmatizzata da Nappi, A., Le notificazioni senza certezze e le sezioni unite senza ruolo, in Cass. pen., 2017, 1259 ss.
3 Ci si riferisce all’ordinanza con la quale la quarta sezione della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite il quesito se il difensore di fiducia nell’eccepire la nullità di una citazione debba allegare circostanze impeditive della conoscenza della citazione da parte dell’imputato e, se, in mancanza, la nullità rimanga sanata. Come risulta dal servizio novità della Suprema Corte, all’udienza pubblica del 22 giugno 2017, le Sezioni Unite hanno dato risposta negativa al quesito. L’ordinanza di rimessione si può leggere in www.penalecontemporaneo.it, 15.6.2017, con nota critica di Renzetti, S., Torna alle sezioni unite la questione della notifica al difensore ex art. 157 comma 8 bis c.p.p.; verso un regime sostanziale delle nullità?, in Dir. pen. cont., 2017, fasc. 4.
4 V. Cass. pen., S.U., 24.11.2016, n. 7697, Amato, in www.penalecontemporaneo.it, 3.4.2017, con nota di Guerini, I., Repetita iuvant: le Sezioni unite si pronunciano (di nuovo) sull’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, in Dir. pen. cont., 2017, fasc. 4.
5 Cfr. Cass. pen., S.U., 9.7.2003, n. 35358, Ferrara, in Cass. pen., 2003, con osservazioni critiche di Di Bitonto, M.L.
6 Tra gli altri Dominioni, O., Sub art. 179, in Amodio, E-Dominioni, O., a cura di, Commentario del nuovo codice di procedura penale, II, Milano, 1989, 281. Sulla citazione quale fattispecie complessa si veda Rafaraci, T., Nullità (diritto processuale penale), in Enc. dir., Aggiornamento, II, Milano, 1998, 608.
7 Cfr. Cass. pen., S.U., 27.2.2002, n. 17179, Conti, in Cass. pen., 2002, 2664.
8 Cfr. Cass. pen., S.U., 27.10.2004, n. 119, Palumbo, in Cass. pen., 2004, 1148. Analogamente Cass. pen., S.U., 17.10.2006, n. 41280, Clemenzi, ivi, 2007, 965, ove si precisa che l’irregolarità della notifica di una citazione determina una nullità a regime intermedio.
9 V. Cass. pen., S.U., 27.3.2008, n. 19602, Micciullo, in Cass. pen., 2008, 4009, con nota di Santalucia, G., La notificazione per mezzo del difensore di fiducia: ragioni ed ambito applicativo del nuovo strumento di semplificazione processuale, in Cass. pen., 2008. Decisamente critico il giudizio espresso su tale sentenza da Bricchetti, R., Nullità degli atti: il principio di tassatività all’esame dell’interpretazione giurisprudenziale, in Criminalia, 2010, 456.
10 Così Caprioli, F., Abuso del diritto di difesa e nullità inoffensive, in Cass. pen., 2012, 2445.
11 V. Cass. pen., S.U., 29.9.2011, n. 155, Rossi, in Cass. pen., 2012, 2435.
12 Come si legge nella sentenza Amato affinché una sentenza determini un overrulling «deve avere il carattere della consapevolezza dell’intenzione del mutamento di giurisprudenza e deve essere sostenuta da un tessuto argomentativo della motivazione rafforzato rispetto al precedente e caratterizzato da esaustiva persuasività».
13 Il corsivo è nostro per sottolineare che, forse, con tali precisazioni le Sezioni Unite attribuiscono un qualche valore, molto probabilmente sanante, a queste circostanze.
14 V. C. cost., 14.5.2008, n. 136, in Cass. pen., 2008, 4004.
15 Come la qualifica Renzetti, S., Torna alle sezioni unite, cit., 7, la quale individua la prima nell’aver attribuito alla conoscenza effettiva dell’atto il valore di criterio discretivo delle nullità e la seconda nell’aver elevato la stessa circostanza a meccanismo sanante.
16 Tutte ben sviluppate da Renzetti, S., op. cit., 9 ss.
17 Su quest’ultima volendo Alonzi, F., La direttiva UE sul diritto dell’imputato di partecipare al processo e la disciplina italiana sul processo in absentia, in www.lalegislazionepenale.eu, 21.9.2016, consultabile anche per i riferimenti giurisprudenziali alle decisioni della Corte europea ed alla Corte di giustizia dell’Unione che si sono occupate del tema.
18 Per il dibattito sviluppatosi sul punto si rimanda a Di Paolo, G., La sanatoria delle nullità nel processo penale, Padova, 2012, 206 ss.