NOVELLE
È dato acquisito dalla storiografia giuridica (Dilcher, La legislazione siciliana, 1987, p. 88) che l'opera legislativa dell'imperatore Federico II si è principalmente sviluppata secondo tre distinti momenti.
Una prima fase, che si ricollegava alla legislazione delle Assise dei predecessores normanni, iniziava nel dicembre del 1220, con il piccolo corpus delle venti assisae promulgate nel Colloquium generale di Capua (v. Assise di Capua), e si concludeva con le quattro (o cinque) assisae ascritte alla dieta di Messina (v. Assise di Messina) del settembre del 1221 (Ignoti monachi, 1888, pp. 104 ss.; Riccardo di San Germano, 1936-1938, pp. 88, 98 ss.).
Dal 1222 fino al 1230 non si hanno notizie di provvedimenti normativi di rilievo adottati dal sovrano svevo (Capasso, 1871, p. 386).
La seconda, e più rilevante tappa, è quella che, dal luglio del 1230 al settembre del 1231, portava alla redazione e alla pubblicazione del Liber Constitutionum (v.; Kantorowicz, 1976, p. 240; Capasso, 1871, p. 394; Romano, 1992, pp. XXII ss.). Un "codice di leggi" che, presentato, forse allo scopo di rafforzare col consilium talune scelte adottate, nel parlamento tenutosi a Melfi nel giugno del 1231 (Cohn, 1925, p. 114), veniva promulgato, in una redazione rivista, nella dieta tenuta nel successivo settembre. Una legi-slazione che, nei progetti di Federico, doveva contribuire a far sì che il Regno di Sicilia, con le sue leggi, assurgesse ad "admirantibus omnibus similitudinis speculum, invidia principum et norma regnorum" (Const. I, 95, Occupatis nobis; Die Konstitutionen, 1996, p. 276).
Quasi immediatamente dopo la promulgazione melfitana Federico iniziava un'opera di accrescimento e revisione di quell'insieme normativo, di fatto protrattasi per un ventennio, fino alla sua morte.
Nel complesso, se nel settembre del 1231 il Liber Constitutionum, presumibilmente ‒ almeno secondo quanto ipotizzato da Dilcher ‒, comprendeva duecentoquattro constitutiones, ossia settantaquattro nel libro I, quarantanove nel II e ottantuno nel III, nel 1250 le constitutiones attestate dalla vulgata assommavano a duecentocinquantatré, ovvero centosette nel libro I, cinquantadue nel II e novantaquattro nel III (Dilcher, La legislazione, 1987, pp. 86 s.; Id., Introduzione, 1987, p. 136), a testimonianza di una "operazione [che] durò finché visse Federico" (Zecchino, 1997, p. 232).
Sull'esempio giustinianeo, le costituzioni aggiunte al corpus codificato (a integrazione o rettifica delle prescrizioni ivi comprese) ne restavano strutturalmente esterne, contrassegnate dalla denominazione di novae constitutiones o novellae, non alterando, in tal modo, la pur fragile sistematica interna del Liber.
Quantunque, almeno a parere di Colliva, le novae constitutiones fossero inserite "via via che venivano promulgate, sotto i diversi titoli delle Costituzioni, che ne erano integrati, modificati o completati" (Colliva, 1964, p. 68), parrebbe più probabile che siano stati gli interpreti, sotto la spinta di esigenze dettate dalla prassi, a fondere, ma solo in età angioina, prescrizioni melfitane e novelle in una redazione unitaria indicata dalla storiografia come redactio vulgata (Capasso, 1871, pp. 413 ss.; Sthamer, 1926, pp. 522 ss.; Die Konstitutionen, 1996, pp. 101 ss.) fortemente segnata da "molteplici discontinuità nella logica testuale [...] da attribuirsi alla mancanza dell'intervento del legislatore in quest'opera di riordino" (Dilcher, La legislazione, 1987, p. 87). Era un esemplare della vulgata a costituire la base dell'editio princeps data alle stampe da Sisto Riessinger, a Napoli, nel 1475 (von der Lieck-Buyken, 1987, p. 109; Zecchino, 1997, p. 237).
Alla cosiddetta vulgata si attenevano le numerose edizioni antiche, almeno fino a quella curata da Huillard-Bréholles (che, peraltro, distingueva le novelle, raggruppate in un'appendice, dal testo originario). Oggi disponiamo di una puntuale descrizione delle singole norme grazie all'edizione di Stürner che ha corredato il suo studio introduttivo di un'utile tavola dei manoscritti utilizzati con l'indicazione delle eventuali novellae attestate da ognuno di essi (Stürner, Einleitung, in Die Konstitutionen, 1996, pp. 123-130).
In particolare, sappiamo dalle fonti che un'attività di integrazione-riforma della normativa vigente nel Regnum sarebbe riconducibile, principalmente, ai generalia colloquia di Messina (1234), di Foggia (1240), di Grosseto (1244) e di Barletta (1246), avendo probabilmente come autorevole ispiratore Pier della Vigna, che già nel 1231 aveva preso il posto dell'arcivescovo Giacomo da Capua a capo della 'commissione legislativa' istituita dal sovrano nella Curia, ricoprendo, nel 1243, l'alta funzione di protonotaro e Regni Siciliae logoteta (cf., con valutazioni diverse, Carcani, in Constitutiones, 1786; Capasso, 1871, p. 392; Cohn, 1925, p. 115; Del Vecchio, 1874, pp. 8 ss.; Huillard-Bréholles, 1865, pp. 16 ss.; Monti, 1930, p. 4).
Sull'individuazione delle varie 'masse' delle novellae e sulla datazione delle medesime, già a partire dal classico studio di Capasso (1871, pp. 379 ss.), si sono soffermati vari studiosi ‒ in particolare Huillard-Bréholles (introduzione all'edizione delle Constitutiones, in Historia diplomatica, pp. 410 s.; IV, p. 255; VI, p. 156), Sthamer (1926, pp. 509 ss.), Trifone (1910, pp. 389 ss.), Caruso (1951, 1959), Colliva (1964), Dilcher (La legislazione siciliana, 1987; Introduzione, 1987), Conrad (1973, pp. LXV ss.), von der Lieck-Buyken (1987), Stürner (in Die Konstitutionen, 1996, pp. 79 ss.) ‒, con risultati però non sempre concordi, sinteticamente riassunti nello studio introduttivo di Stürner (ibid., pp. 100 ss.), che comunque non risolve definitivamente i numerosi punti dubbi esistenti: perciò l'esatta datazione delle singole novelle resta in parte problematica.
Già nel 1232, nel parlamento di San Germano, Federico provvedeva al recupero di nove assisae, d'età normanna, non ricomprese nel corpus melfitano (Ignoti monachi, 1888, p. 141). Altre ne aggiungeva, l'anno dopo, in occasione della rivolta delle città siciliane, tenendo in conto la realtà istituzionale delle medesime (Del Vecchio, 1874, p. 12; Die Konstitutionen, 1996, p. 83), ed è probabile che l'episodica attività di revisione-integrazione del Liber Constitutionum avesse inizio in occasione della dieta di Siracusa del 1233. Attesta, infatti, Riccardo di San Germano che "Imperator apud Syracusas statuit in curia generali ut nulli omnino liceat de filiis et filiabus Regni matrimonia cum externis et adventitiis, vel qui non sint de Regno, absque ipsius speciali requisitione, mandato seu consensu Curiae suae contrahere, videlicet ut nec aliquae de Regno nubere alienigenis audeant nec aliqui alienigenarum filias ducere in uxores, poena apposita omnium rerum suarum" (Riccardo di San Germano, 1936-1938, p. 187).
Nel dicembre dello stesso anno, Federico, "convocatis fidelibus nostris Siciliae in solemni colloquio apud Lentinum", nella consapevolezza che "praesentes ubique locorum esse non possumus", aggiustava l'impianto melfitano di burocratizzazione degli apparati istituendo delle "solemnes curias [...] per singulas provincias regni nostri de caetero annuatim [...] celebrandas" (Matteo d'Afflitto, In utriusque Siciliae Neapolisque sanctiones [...], Venetiis 1588, p. 136vb). Ancora il notaio Riccardo, all'anno 1234, annotava che "mense ianuario, apud Messanam, ipse imperator regens curiam generalem", oltre a regolamentare un articolato sistema di fiere a Sulmona, Capua, Lucera, Bari, Taranto, Cosenza e Reggio, "statuit etiam ipse Imperator apud Messanam bis in anno in certis regni provinciis generales curias celebrandas" (Riccardo di San Germano, 1936-1938, p. 187). Una constitutio, identificabile nell'extravagansEtsi generalis cura (Constitutiones, in Historia diplomatica, p. 461; Die Konstitutionen, 1996, pp. 458-460), che non avrebbe trovato posto nel corpus della vulgata. Proposta nel parlamento di Lentini e promulgata nel successivo di Messina, la novella si proponeva l'obiettivo di contenere gli abusi commessi dai magistrati regi o dai baroni con un articolato sistema di curiae provinciales costituenti un sistema rimasto privo di concreta attuazione; e non è da escludersi che l'istituto venisse svuotato di contenuto dalla di poco successiva costituzione Capitaneorum autem (Colliva, 1964, pp. 146 ss.). Se si accettasse per questa la datazione del 1235, proposta da Colliva (ibid., p. 132), anche in assenza di notizie su curie provinciali effettivamente tenutesi (P. Colliva, Lo Stato di Federico II:opera d'arte ed opera di necessità, Milano 1966, pp. 398 ss.), si potrebbe ipotizzare che quelle, già a un anno dalla loro istituzione, avessero cessato di esistere. Ove invece si aderisse alla datazione proposta da Caruso, che considera la Capitaneorum autem una delle novelle promulgate a Foggia nel 1240 (Caruso, 1951, p. 50), se ne potrebbe, comunque, ipotizzare la vigenza al massimo per un quinquennio.
Nel maggio del 1234, a Capua, Federico avrebbe pubblicato la costituzione Quia multorum (Savagnone, 1917, p. 365; Die Konstitutionen, 1996, p. 460) riguardante la revoca dei beni e nell'aprile del 1235, nel parlamento convocato a Fano, la costituzione Quia super, che fissava i termini per la restituzione degli homines sottrattisi al demanio (Savagnone, 1917, p. 368; Die Konstitutionen, 1996, p. 461).
Va notato che gli Excerpta di Marsiglia attestano un'epistola di Federico al giustiziere d'Abruzzo in cui si legge che "in solempni colloquio nuper apud Barolum in nostra Curia celebrato [...] statuimus" (Acta Imperii, nr. 803, p. 625) e, basandosi su essa, sia Winkelmann che Ficker hanno datato quel parlamento, e la normativa presumibilmente promulgata in quell'occasione, al 1231. Con più attenta valutazione Eduard Sthamer (1920, pp. 590 ss.) e Wilhelm Heupel (1940, pp. 132 ss.) datavano il generale colloquium barlettano al 1246, seguiti da Angelo Caruso, che ricostruiva minuziosamente quegli atti normativi (1959, pp. 217 ss.), identificandoli con le prescrizioni introdotte dalla costituzione Occupatis nobis (Const. I, 95.1; Die Konstitutionen, 1996, pp. 275 ss.), che invece Huillard-Bréholles (Historia diplomatica, IV, p. 186), come anche Ficker e Winkelmann (Regesta Imperii, 1881-1901, nr. 1910, pp. 379, 2175) e poi Colliva (1964, pp. 80, 238 ss.), riporterebbero al 1239, mentre Capasso li aveva anticipati al 1238 (1871, pp. 412 ss.). All'agosto del 1238 andrebbe datata, invece, la costituzione Supplicationes, sui modi e le forme dei bandi, emanata a Brescia (Die Konstitutionen, 1996, p. 463).
Wolfgang Stürner (ibid., p. 85) data all'autunno del 1239 la costituzione Occupatis nobis (Const. I, 95.1-3; ibid., pp. 275 ss.), che regolava gli uffici dei giustizieri, dei camerari e dei baiuli, prevedendo l'annualità della carica e il sindacato sul loro operato, pur ipotizzando una sua successiva rielaborazione. Secondo la ricostruzione proposta da Caruso, quel complesso di norme aventi ad oggetto la revisione dell'ordinamento, la nuova disciplina delle procedure nei giudizi, la regolamentazione del numero e della durata annuale dei giudici e degli ufficiali regi e, ancora, la disciplina dei matrimoni e delle successioni feudali, daterebbe invece all'ottobre del 1246 (un prospetto analitico è contenuto in Caruso, 1959, p. 186).
Huillard-Bréholles riteneva altresì databile al 1239 un insieme di costituzioni riguardanti l'amministrazione fiscale (Const. I, 86-89; Die Konstitutionen, 1996, pp. 260 ss.), mentre le medesime, e in particolare le costituzioni Magistris procuratoribus e Magistros fundacarios (Const. I, 88.2 e I, 89; Die Konstitutionen, 1996, pp. 264 ss.), venivano riportate da Colliva (1964, pp. 285) agli anni 1235-1238 e da Caruso al 1240, ovvero all'anno della dieta di Foggia (1951, pp. 54 ss.).
Il travaglio legislativo postmelfitano conosceva infatti un momento di rilievo proprio nel 1240, quando "mense aprilis imperator apud Fogiam colloquium celebrat generale" (Riccardo di San Germano, 1936-1938, p. 209), che andava ben al di là della scarna notizia data dalla Chronica per cui "specialis collecta a clericis Regni pro beneficiis ecclesiasticis exigitur".
Le accurate ricerche di Ficker (1868, pp. 362 ss.), Winkelmann (1872, pp. 548 ss.) e, più di recente, Caruso (1951), seppure con non trascurabili divergenze, portavano a identificare come promulgato nel parlamento di Foggia l'insieme di novae constitutiones introdotte dalla costituzione Nichil veterum (Const. I, 38; Die Konstitutionen, 1996, pp. 191 ss.). A proposito di questo nucleo di norme, inizialmente, Huillard-Bréholles aveva ipotizzato ‒ rettificando Riccardo di San Germano che le indicava come promulgate a Grosseto nel 1243 affermando che Federico "Grossetum se contulit, ubi quasdam edidit sanctiones contra iudices, advocatos et notarios, quarum initium tale est: nihil veterum aucthoritati detrahitur" (Riccardo di San Germano, 1936-1938, p. 217) ‒ che fossero databili al 1244 (Historia diplomatica, VI, pp. 156 ss.). Datazione sostanzialmente accolta da Capasso (1871, pp. 409 ss.), che però ampliava il numero delle costituzioni da ricomprendere in quel gruppo. Lo stesso parere seguivano Paolucci (1896, p. 20), Savagnone (1917, p. 312), Garufi (nota in Riccardo di San Germano, 1936-1938, p. 186) e Colliva (1964, pp. 111, 310 ss.), contestando le conclusioni di Ficker e Winkelmann che in momenti diversi ipotizzavano, invece, la datazione del 1240 concretamente riportando le norme introdotte dalla ricordata Nichil veterum alla Curia generale foggiana (Ficker, 1868, pp. 362 ss.; Winkelmann, 1872, p. 548).
All'importante complesso di novae constitutiones promulgate a Foggia, seguendo l'accurata ricostruzione proposta da Caruso (1951, pp. 152 ss.) e seguita da Stürner (in Die Konstitutionen, 1996, pp. 87 ss.), sarebbero pertanto da attribuirsi le norme regolanti l'ufficio dei maestri giustizieri, dei capitani, dei giudici della Gran Corte e ancora quelle relative a giustizieri, camerari, procuratori e castellani, nonché quelle concernenti i baiuli, i giudici, i notai e, infine, quelle che disciplinavano le professioni degli avvocati, dei medici, dei chirurghi e dei farmacisti. Ampliando il numero delle novelle ricomprese da Capasso fra quelle del nucleo aperto dalla costituzione Nichil veterum e limitando l'ampiezza della normativa ascritta da Winkelmann alla dieta di Foggia, Caruso, con un'opera attenta di inclusioni ed esclusioni, costruiva un "prospetto delle costituzioni" da ascriversi, presumibilmente, alla legislazione di Foggia (1951, pp. 166 ss.), di fatto costruendo uno schema seguito ora sostanzialmente anche da Stürner.
Una datazione, però, non condivisa da Colliva (1964, p. 313) che, contestando l'opinione di Ficker, afferma decisamente che le ragioni "che militano a favore dell'assegnazione al 1244 delle Novelle sui Magistri Camerarii sono complessivamente ben più solide", sembrandogli, soprattutto sulla scorta dell'analisi interna dei testi, che, facendo riferimento a Capasso, risultasse "saldamente suffraga[ta] la tesi dell'insigne studioso napoletano, che attribuiva correttamente all'assemblea di Grosseto del 1244 la promulgazione delle nuove norme". Con altre argomentazioni, Stürner (in DieKonstitutionen, 1996, pp. 91 ss.) riporta a un nucleo di novae constitutiones grossetane, promulgate nel gennaio del 1244, la riforma dell'ordinamento della cancelleria.
Al luglio del 1240 sarebbero databili, secondo quanto presuppone Stürner (ibid., p. 91), altre extravagantes dettate ad Ascoli sul Tronto (Const. I, 93.2, Si nostra servitia; I, 94, Ab officialibus; III, 12, Presenti, e Const. E. 1, Si quis campsor [Die Konstitutionen, 1996, p. 457]), mentre sarebbe del gennaio del 1241 la costituzione Licet dudum (ibid., p. 462).
L'ultima novellistica di qualche sistematicità, attribuibile allo Svevo risalirebbe, a parere di Stürner, che in ciò si discosta radicalmente da Caruso, all'ottobre del 1246, quando, nel colloquium generale di Barletta, riformava le norme riguardanti i capitani e i giustizieri introducendo le novelle riguardanti il gran giustiziere della Regia Gran Corte e in particolare le costituzioni Hac lege, Magister iustitiarius, Causas, Presenti lege (Const. I, 40.1; I, 42.1 e 2; I, 53.4; Die Konstitutionen, 1996, pp. 197, 201), nonché una serie di costituzioni relative all'impegno professionale dei baiuli, dei giudici e dei notai, ai diritti fiscali spettanti ai giudici agli atti e, ancora, ai compiti dei gran procuratori e dei maestri fondicari.
Infine, sarebbe del 1247, o 1248, la costituzione Cum ecclesiarium conventualium (Die Konstitutionen, 1996, pp. 464 ss.).
La tradizione manoscritta, oggi minuziosamente esaminata da Stürner, attesta la circolazione di esemplari del Liber Constitutionum completamente privi delle novelle, di altri che aggiungono alla presumibile redazione più antica le extravagantes e ancora di una vulgata che documenta lo sviluppo del lavoro legislativo di Federico, di fatto recependo le variazioni subi-te dalle varie norme dopo la promulgazione melfitana e dando conto di una sorta di 'redazione definitiva' conclusasi con la morte dell'imperatore, che appare pronto a correggere e integrare le sue prescrizioni sulla scorta della rerum necessitas.
In tale prospettiva se, ad esempio, i codici di Montecassino (Biblioteca dell'Abbazia, Archivio del Monastero, Compactiones XXVI), Parigi (Bibliothèque Nationale, Lat. 4625 e Graec. 1392), Città del Vaticano (Biblioteca Apostolica Vaticana, Ottob. Lat. 2945), Strasburgo (Bibliothèque Communale, C. IV. 5), Città del Vaticano (Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. Graec. 151) non comprendono le Novellae, e ancora i manoscritti di Città del Vaticano (Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 1437, Vat. Lat. 6770; Regin. Lat. 1948), Parigi (Bibliothèque Nationale, Lat. 4624 A), Palermo (Biblioteca Comunale, Qq. H. 124); Valencia (Universitat, Biblioteca General, M 417) attestano la vulgata, gli esemplari di Palermo (Biblioteca Comunale, 2Qq A 66), Monaco (Bayerische Staatsbibliothek, Clm 28193) e Madrid (Biblioteca Nacional, ms. 847), invece, riportano le sole Novellae, comprovando l'autonoma circolazione di esse (riassuntivamente v. Stürner, in Die Konstitutionen, 1996, pp. 123 ss.).
Fonti e Bibl.: De legibus et consuetudinibus aliis antiquatis quae dicitur constitutio, Neapoli 1475 (riprod. anast. a cura e con introduzione di H. Dilcher, Glashütten-Taunus 1973); Constitutionum Regni Siciliarum libri III, ivi 1773 (riprod. anast. a cura e con Introduzione di A. Romano, Soveria Mannelli 1999); Constitutiones Regum Regni Utriusque Siciliae, a cura di G. Carcani, Neapoli 1786 (riprod. anast. a cura e con Introduzione di A. Romano, Messina 1992); Constitutiones Regni Siciliae, a cura di J.-L.-A. Huillard-Bréholles, in Historia diplomatica Friderici secundi, IV, 1; Acta Imperii inedita, I, pp. 624 ss.; Regesta Imperii, V, 1-3, Die Regesten des Kaiserreiches […], a cura di J.F. Böhmer-J. Ficker-E. Winkelmann, Innsbruck 1881-1901; Ignoti monachi Cisterciensis S. Mariae de Ferraria Chronica et Ryccardi de Sancto Germano Chronica priora, a cura di A. Gaudenzi, Napoli 1888, pp. 104 ss.; Riccardo di San Germano, Chronica, in R.I.S.2, VII, 2, a cura di C.A. Garufi, 1936-1938, pp. 88 ss.; Die Konstitutionen Friedrichs II. von Hohenstaufen für sein Königreich Sizilien. Nach einer lateinischen Handschrift des 13. Jahrhunderts, a cura di H. Conrad-T. von der Lieck-Buyken-W. Wagner, Köln-Wien 1973; Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien, a cura di W. Stürner, in M.G.H., Leges, Legum sectio IV: Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, II, Supplementum, 1996 (Einleitung, pp. 1-121); Friderici II Liber Augustalis. Le costituzioni melfitane di Federico II di Svevia. Riproduzione ed edizione del codice Qq. H. 124 della Biblioteca Comunale di Palermo, a cura di A. Romano-D. Novarese (con traduzione in lingua italiana), Lavello 2001. J.-L.-A. Huillard-Bréholles, Vie et correspondance de Pierre de la Vigne, Paris 1865, pp. 16 ss.; J. Ficker, Forschungen zur Reichs-und Rechtsgeschichte Italiens, I, Innsbruck 1868; B. Capasso, Sulla storia esterna delle Costituzioni del Regno di Sicilia promulgate da Federico II, Napoli 1869 (cf. anche Sulla storia esterna delle costituzioni di Federico II, "Atti dell'Accademia Pontaniana", 9, 1871, pp. 379 ss.); E. Winkelmann, Zur Geschichte Kaiser Friedrichs II. in den Jahren 1239 bis 1241, "Forschungen zur Deutschen Geschichte", 12, 1872, pp. 261 ss., 521 ss.; A. Del Vecchio, La legislazione di Federico II imperatore, Torino 1874; G. Paolucci, Il Parlamento di Foggia del 1240 e le pretese elezioni di quel tempo nel Regno di Sicilia, "Atti della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Palermo", 4, 1896, pp. 12 ss.; E. Winkelmann, Kaiser Friedrich II., II, Leipzig 1897, pp. 268 ss.; R. Trifone, Il testo greco delle costituzioni di Federico II, "Archivio Storico per la Sicilia Orientale", 7, 1910, pp. 389 ss.; G. Savagnone, Mandati inediti di Federico II per la interpretazione ed esecuzione di costituzioni, "Annali del Seminario Giuridico della R. 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