Vedi Novita in tema di dibattimento dell'anno: 2012 - 2013
Novità in tema di dibattimento
Le considerazioni svolte nell’apposita sezione non esauriscono i princìpi innovativi affermati dalla Cassazione in tema di impossibilità di ripetizione. Nel 2011 i giudici di legittimità hanno altresì affrontato la spinosa questione, già da tempo dibattuta tra gli studiosi, concernente la natura delle ipotesi da ricondurre all’interno del concetto di «impossibilità di ripetizione ». Si trattava in particolare del caso in cui il teste – pur presentatosi a rendere esame in dibattimento – non fosse in grado di ricordare nulla dell’accaduto a causa di una perdita della memoria di origine traumatica e sopravvenuta rispetto alla deposizione resa nel corso delle indagini preliminari. La Suprema Corte ha ritenuto corretto il ragionamento dei giudici di merito, che avevano optato per l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa anche in sede di ricognizione fotografica1. Per la Cassazione, il concetto di «impossibilità di ripetizione », cui fa riferimento l’art. 512 c.p.p., non è ristretto all’impraticabilità materiale della reiterazione della dichiarazione, che si verifica ad esempio in caso di morte o di irreperibilità accertata del dichiarante. Viceversa, esso è estensibile a tutte le ipotesi nelle quali una dichiarazione «non può essere utilmente assunta per le peculiari condizioni del dichiarante che lo rendono non più escutibile»2. Merita dar conto, peraltro, che la Corte – sia pure incidentalmente – ha fatto notare come le dichiarazioni della persona offesa non avessero costituito prova principale né determinante, giacché l’affermazione di responsabilità dell’imputato si basava su di una chiamata in correità cui i relata dell’offeso si limitavano a fornire riscontri di attendibilità. In tal modo, si è reso superfluo il vaglio di conformità della disciplina stabilita dal codice di procedura rispetto alle norme della Convenzione europea sui diritti dell’uomo che, nell’interpretazione accolta dalla Corte di Strasburgo, vietano di utilizzare le dichiarazioni unilaterali come prova principale o determinante della colpevolezza. Occorre ancora precisare che la sentenza in esame non ha approfondito la questione relativa al quantum di prova necessario per ritenere dimostrata la «situazione impossibilitante». Di fronte ai rilievi del ricorrente volti ad evidenziare come lo stato di salute del ricorrente non fosse certificato da documentazione medica, la Corte si è limitata a notare che la perdita di memoria a causa di un trauma subito a seguito di incidente stradale, risultava «perfettamente documentata». Pertanto, restano ancora in ombra le dinamiche processuali volte a riempire di contenuto il requisito della accertata impossibilità di natura oggettiva stabilito dall’art. 111, co. 5, Cost. ed attuato dall’art. 512 c.p.p. che, peraltro, sul punto nulla espressamente dispone, con ciò rimettendo la questione alla prudente valutazione dell’organo giudicante.
La Cassazione ha fornito alcune precisazioni in ordine ai criteri che devono guidare la materia pretoria della rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento del giudice3. Ribadendo il principio ormai da tempo stabilito dalle Sezioni Unite Iannasso4, la Suprema Corte ha precisato che, in ipotesi del genere, le dichiarazioni dei testi assunti dal precedente giudice, non sono utilizzabili ove una delle parti si opponga alla lettura. In tal caso, tuttavia, si pone il problema relativo agli adempimenti necessari per rendere concretamente possibile la nuova assunzione della prova. In particolare, nella sentenza in esame la Cassazione ha precisato che la citazione dei testi spetta alla parte che ne aveva originariamente chiesto l’ammissione anche se quest’ultima nella fattispecie ha prestato il consenso alla lettura. Di conseguenza, ove la parte che non ha prestato il proprio consenso alla lettura venga onerata della citazione dei suddetti testi, essa può legittimamente rifiutarsi di citarli ed il giudice non può dare lettura delle precedenti dichiarazioni.
Le Sezioni Unite della Cassazione civile si sono pronunciate sui limiti dell’effetto di giudicato sortito dalla sentenza di proscioglimento5. A avviso del Supremo Collegio, la disposizione di cui all’art. 652 c.p.p. (così come quelle degli art. 651, 653 e 654 c.p.p.) costituisce un’eccezione al principio dell’autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile. In quanto tale, la norma è soggetta ad un’interpretazione restrittiva e non risulta applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula ampia – perché il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, o perché il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima – pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno. Viceversa, alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale, benché, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto; in quest’ultimo caso, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione.
1 Cass., sez. III, 31.1.2011, Scannicchio, in CED Cass., n. 248140.
2 V. già Cass., sez. I, 15.1.2010, Basco, in CED Cass., n. 247195, che ha ritenuto costituire una sopravvenuta infermità psichica la cd. sindrome di Ganser cronicizzata su precedenti disturbi della personalità, considerata dai periti come incidente in modo determinante sulle capacità intellettive superiori; Cass., sez. III, 10.10.2007, P., in Cass. pen., 2009, 1626, che ha ritenuto utilizzabili le precedenti dichiarazioni in presenza di blocco psicologicoemotivo del teste che, del tutto imprevedibilmente al momento delle indagini, inibisca allo stesso di deporre al dibattimento. In dottrina, Fanuli, Il “vuoto di memoria” nella prova dichiarativa (scenari psicologici e rimedi giuridici), in Arch. nuova proc. pen., 2007, 283.
3 Cass., sez. II, 8.2.2011, D.A., in www.dirittoegiustizia.it
4 Cass., S.U., 17.2.1999, Iannasso, in CED Cass., n. 212395.
5 Cass., S.U., 26.1.2011, n. 1768, C., in Il civilista, 2011, 4, 24.