Novità in tema di giudizio abbreviato nel rito minorile
Tra le questioni affrontate dalle Sezioni Unite merita attenzione quella riguardante l’organo – g.i.p. o g.u.p. nella composizione collegiale – cui appartiene la competenza a celebrare il giudizio abbreviato richiesto dall’imputato minorenne a seguito della notifica del decreto che dispone il giudizio immediato. Sul punto il d.P.R. 22.9.1988, n. 448 non offre indicazioni specifiche: la questione sorge in quanto, nell’ordinamento minorile, il g.i.p. è organo monocratico,mentre la funzione di g.u.p. è affidata ad un organo collegiale, composto anche da due esperti, che può meglio garantire gli interessi rieducativi e ogni altro valore tipico della giurisdizione minorile1. La prevalente giurisprudenza ritiene che la competenza vada assegnata al g.i.p., sia pure nella persona diversa da quella che ha disposto il giudizio immediato2. A confortare una tale esegesi soccorrerebbe, in primo luogo, l’assenza di una specifica indicazione nel d.P.R. n. 448/19883: ciò impone il ricorso all’art. 1, co. 1, d.P.R. n. 448/1988, secondo cui «nel procedimento a carico dei minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale».Operando un rinvio alla disciplina del codice di rito, la norma importa il completo rinvio all’art. 458 c.p.p. che assegna, per l’appunto, la competenza a decidere al g.i.p. Ne discende che la mutazione del giudizio da immediato (richiesto dal p.m.) ad abbreviato (richiesto dell’imputato) non determinerebbe alcuna trasformazione dell’organo giudicante, che – al contrario – dovrebbe rimanere invariato, in ragione della celerità e speditezza della fuoriuscita del minore dal circuito processuale che connota il processo minorile, in generale, e il giudizio abbreviato, in particolare. A consolidare tale tesi induce, da un lato, la considerazione per cui già in altre evenienze l’ordinamento processuale minorile affida alla funzione monocratica importanti statuizioni (v. artt. 26 e 27 d.P.R. n. 448/1988); dall’altro lato, il fatto che si tratta pur sempre di un giudice togato, di effettiva e specifica preparazione e professionalità.
Le Sezioni Unite si sono discostaste da tale indirizzo, largamente prevalente, assegnando la competenza a statuire al giudice nella sua composizione collegiale (art. 50 bis, co. 2, ord. giud.). Secondo il vertice di legittimità, la soluzione va rinvenuta nella seconda parte dell’art. 1, co. 1, d.P.R. n. 448/1988, a mente del quale le disposizioni codicistiche generali «sono applicate inmodo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne». Come sottolineato dalla più attenta dottrina4, la prima parte della norma delimita il quadro normativo del procedimento a carico dei minorenni, la seconda «ne individua le specificità funzionali: l’una serve a stabilire quali siano le norme applicabili, l’altra offre il parametro per modularne le modalità applicative; l’una governa l’an, l’altra il quantum». Sarebbe, dunque, il principio della cd. “adeguatezza applicativa” a pretendere che le disposizioni generali del codice di rito siano applicate all’interno del giudizio minorile in modo adeguato alle esigenze educative del minore, espresse, anche, dalla peculiare e diversificata composizione dei giudici in sede di udienza preliminare: criterio che si legherebbe al generale principio della minima offensività. Il principio di adeguatezza normativa «indica il tributo massimo che il sistema è attualmente in grado di offrire in punto di diversificazione per individualizzare il processo a tutela della evoluzione psicologica del minorenne»5: e la diversità strutturale fra g.i.p. e g.u.p. minorili è una peculiarità del tutto funzionale alla tutela del minore (art. 31, co. 2, Cost.). La necessità di assicurare l’assoluta simmetria dell’organo giudicante – la cui formazione non può dipendere da meri “accidenti procedurali” dipendenti dal p.m. – è l’elemento forte che impone l’identificazione della competenza nell’organo collegiale e l’invariabilità dei suoi poteri decisori, identici tanto nel caso in cui il giudizio abbreviato sia celebrato nell’udienza preliminare, quanto nel caso in cui sia preceduto dall’instaurazione del giudizio immediato.
Inoltre, la soluzione a favore della collegialità si conforma alla specificità del giudizio minorile affidato ad «un organo specializzato, integrato da esperti, diversificati per genere, che affiancano il giudice in quanto in possesso di particolari competenze»: presenza di professionalità diverse previste, d’altronde, per tutti quei casi nei quali si debbano assumere decisioni di grande incidenza individuale. È palese la fragilità dell’argomento fondato sulla professionalità e specializzazione che investe, comunque, il magistrato unico togato. Data per riconosciuta e incontestata quella professionalità, mal si comprende perché allora il legislatore abbia previsto, da un lato, la sua integrazione e, dall’altro lato, abbia adottato la differenziazione tra g.i.p. e g.u.p. rispetto al sistema previsto per il giudizio ordinario. Parimenti, appaiono inconferenti le argomentazioni fondate sul rinvio all’art. 458 c.p.p. e sulle competenze del g.i.p. (monocratico) minorile: nel primo caso, il rinvio non apporta specifici elementi utili alla risoluzione della questione de qua; nel secondo caso, i provvedimenti liberatori di competenza del g.i.p. monocratico riguardano decisioni dal peculiare “contenuto oggettivo”, dai confini alquanto “limitati” e con una forte componente “tecnica”, a dispetto della valutazione prevista nel rito abbreviato. Ma, soprattutto, sono pronunce non afflittive: favorevoli cioè al minorenne imputato e capaci di definire con celerità il procedimento6. Viceversa, nel giudizio abbreviato, il giudice è chiamato a valutare anche la condanna, se non la sospensione del processo emessa alla prova, ciò che rende preferibile che a deliberare sia il g.u.p., in composizione collegiale7 a cui tradizionalmente quest’ultimo giudizio appartiene8, senza alcun rilievo per le modalità di innesto del giudizio abbreviato.
Non sarebbe, infatti, ragionevole che nel giudizio minorile, per una scelta discrezionale del p.m. circa le modalità di esercizio dell’azione penale, la celebrazione del medesimo rito abbreviato possa comportare una diversa composizione dell’organo giudicante9.
In ragione di tali condivisibili motivazioni, le Sezioni Unite giungono alla statuizione in favore del giudice in composizione collegiale ex art. 50 bis, co. 2, ord. giud. È importante sottolineare, poi, che le Sezioni Unite escludono che la violazione possa (eventualmente) integrare una semplice inosservanza delle disposizioni sulla competenza collegiale o monocratica del g.i.p. deducibile ex art. 33 quinquies c.p.p.; piuttosto, la violazione determina una nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo. Una diversa soluzione non sarebbe stata ragionevole e avrebbe compromesso il principio di individualizzazione delle soluzioni adottate nel rito minorile e quello di specializzazione del giudice che ad esso è funzionale10.
1 Cass. pen., sez. II, 27.2.2014, Proc. gen. Appello Bologna, in www.penalecontemporaneo.it.
2 Cass. pen., S.U., 17.1.2006, n. 3088, Bergamasco.
3 Da ultimo, ma in senso critico, Pansini, C., Processo penale a carico di imputati minorenni, in Garuti, G., a cura di, Modelli differenziati di accertamento, II, in Trattato di procedura penale, Torino, 2011, 1288 s.
4 Giostra, G., Sub art. 1, in Giostra, G., a cura di, Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. n. 448 del 1988, III ed., Milano, 2009, 10.
5 Testualmente, Giostra, G., op. loc. ultt. citt.
6 Mazzuccato, C., Commento a Cass. n. 38481/2008, in Fam. e min., 2008, fasc. 11, 66.
7 Cesari, C.-La Greca, G., Sub art. 25, in Giostra, G., a cura di, Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. n. 448 del 1988, III ed., Milano, 2009, 280.
8 V., in particolare, C. cost., 14.4.1995, n. 125.
9 Ancora, Anselmi,M., Giudizio abbreviato dopo decreto di giudizio immediato e imputato minorenne, in Giur. it., 2008, 466; Pansini, C., Processo penale a carico di imputati minorenni, in Spagher,G., diretto da, Trattato di procedura penale, VII, Torino, 2011, 1288.
10 V., soprattutto, Anselmi, M., Giudizio abbreviato, cit., 466; Astarita, S., Procedimento penale a carico di imputati minorenni, in La giustizia penale differenziata. I procedimenti speciali, coordinato da C. Santoriello, II, Torino, 2010, 414.