Novità normative in termine di prevenzione
Il tema unificante di alcuni interventi, normativi e giurisprudenziali, succedutisi in questi anni sulla confisca di prevenzione è rappresentato da due argomenti tra loro collegati: un’utile e rapida destinazione dei beni confiscati per fini sociali, la tutela dei terzi coinvolti dalla confisca che rischiano di vedere “travolti” i loro diritti.
Per orientarsi nel dibattito, un primo principio guida che può trarsi dall’ordinamento è quello della destinazione a fini sociali dei beni confiscati, introdotto dalla l. 7.3.1996, n. 109 con riferimento ai beni immobili, oggi riconosciuto più volte dalla Corte costituzionale.
Con le sentenze 23.2.2012, n. 34 e 19.10.2012, n. 234 la Corte ha sottolineato che l’Agenzia nazionale è stata istituita (l. 31.3.2010, n. 50) per consentire «la più rapida ed efficace allocazione … al patrimonio dello Stato» dei beni confiscati, ovvero per trasferirli «per finalità istituzionali o sociali, a quello del Comune, della Provincia o della Regione in cui si trova l’immobile».
Per la Corte il principio ispiratore della destinazione dei beni confiscati va individuato nella «restituzione alle collettività territoriali – le quali sopportano il costo più alto dell’“emergenza mafiosa” – delle risorse economiche acquisite illecitamente dalle organizzazioni criminali». La confisca di prevenzione, diretta a «sottrarre definitivamente i beni di provenienza illecita al circuito economico di origine per inserirli in altro esente da condizionamenti criminali»1, diviene, così, uno strumento fondamentale per contrastare l’azione delle organizzazioni mafiose, mirando a indebolire il loro radicamento sociale e a «favorire un più ampio e diffuso consenso dell’opinione pubblica all’intervento repressivo dello Stato per il ripristino della legalità».
In tale solco si colloca la sentenza 7.5.2013, n. 10532 con cui le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno offerto una prima interpretazione della l. 24.12.2012, n. 228 che, nei commi da 194 a 206 dell’art. 1, ha disciplinato una delle maggiori criticità che si frappongono alla destinazione a fini sociali degli immobili confiscati definitivamente: i gravami ipotecari2.
L’articolata valutazione delle Suprema Corte è fondata su una convincente ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale previgente e sulla valorizzazione della natura e degli effetti della confisca di prevenzione posta a «salvaguardia del preminente interesse pubblico» che «giustifica il sacrificio inflitto al terzo di buona fede, titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia, ammesso, ora, a una tutela di tipo risarcitorio»3.
Le S.U. affermano che la l. n. 228/2012, immediatamente applicabile ai procedimenti in corso sulla base del principio tempus regit actum, introduce «una disciplina tendenzialmente organica diretta a disciplinare i rapporti tra creditori ipotecari e pignoranti con riferimento alle procedure di confisca non soggette al “codice delle misure di prevenzione”4 d.lgs. n. 159/2011» e, dunque, ai procedimenti iniziati prima del 13 ottobre 2011, indipendentemente dalla data in cui è intervenuto (o interverrà) il provvedimento di confisca: prima o dopo il 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore della l. n. 228/2012). L’unica differenza consiste nell’individuazione del «termine di decadenza» di 180 giorni, entro il quale i creditori devono presentare la domanda di ammissione del credito che, per le confische definitive al 1° gennaio 2013, decorre da questa data, mentre per quelle successive decorrerà dalla definitività della confisca.
La Corte pone in risalto la distinzione tra «i casi in cui il bene confiscato sia stato assoggettato a procedura esecutiva, ma non sia stato ancora aggiudicato o trasferito, in cui si applica la nuova disciplina, e quelli in cui sia avvenuto, invece, il trasferimento o l’aggiudicazione, anche in via provvisoria» alla data di entrata in vigore della l. n. 228/2012 per i quali si applica solo un limite complessivo alla soddisfazione del creditore che non può superare quello del 70% ormai previsto come principio generale dal d.lgs. n. 159/2011 (art. 53). In ogni caso è ampliato l’ambito dei soggetti tutelati, tra cui vi rientrano anche i creditori pignoranti o intervenuti nell’esecuzione, laddove la giurisprudenza riconosceva tutela solo ai creditori titolari di diritto reale di garanzia.
Le S.U. sottolineano i pre-requisiti che, sulla scia dell’orientamento delle sezioni penali della Cassazione, limitano in modo rigoroso la tutela di questi creditori per evitare possibili elusioni alla finalità della confisca: a) la trascrizione del diritto reale da parte del creditore ipotecario prima della trascrizione del decreto di sequestro; b) la trascrizione del pignoramento sul bene nel caso di creditore munito di diverso titolo prima della trascrizione del decreto di sequestro; c) la trascrizione del pignoramento prima del sequestro nella ipotesi di creditore interveniente intervenuto in un’esecuzione iniziata.
Si procede anche a una stringente interpretazione, pienamente condivisibile, dell’art. 52, co. 3, d.lgs. n. 159/2011 secondo cui nella valutazione della buona fede il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi. Tali «parametri sono obbligatori, ma non sono né esclusivi, né vincolanti», sicchè il giudice deve obbligatoriamente tenerne conto, ma può considerarne altri non menzionati, e può anche motivatamente disattendere i parametri indicati dal legislatore. Condivisibile è anche l’ulteriore conclusione della Corte sull’applicabilità dei principi previgenti in tema di prova della buona fede e dell’affidamento incolpevole, pur in mancanza di espresse disposizioni.
Un punto centrale del ragionamento delle S.U. è quello in cui, pur se non è mai menzionato l’acquisto a titolo originario, gli effetti che si fanno scaturire e l’iter argomentativo non sembrano lasciare dubbi di ordine definitorio: «…il legislatore sembra avere risolto, nel senso della prevalenza della misura di prevenzione patrimoniale, il quesito relativo ai rapporti ipoteca-confisca, indipendentemente dal dato temporale, con conseguente estinzione di diritto degli oneri e pesi iscritti o trascritti… In sostanza, superando la condivisa opinione della giurisprudenza civile e penale sulla natura derivativa del titolo di acquisto del bene immobile da parte dello Stato a seguito della confisca, il legislatore ha inteso ricomprendere questa misura nel solco delle cause di estinzione dell’ipoteca disciplinate dall'art. 2878 c.c.». La confisca, dunque, prevale in ogni caso sull’ipoteca in quanto la salvaguardia del preminente interesse pubblico giustifica il sacrificio inflitto al terzo di buona fede ammesso, ora, al più, a una tutela risarcitoria.
Non può condividersi, invece, la Corte quando afferma «che l’inibitoria delle azioni esecutive riguarda esclusivamente i beni confiscati; con la conseguenza che i pignoramenti sul patrimonio sequestrato non possono essere sospesi e proseguono sino all’eventuale misura ablatoria definitiva». Il sequestro, infatti, è diretto ad assicurare gli effetti della confisca di prevenzione di beni d’illecita provenienza, ragion per cui sotto il profilo sistematico il riferimento non può che riguardare anche tale provvedimento, trascritto perché gli effetti della confisca retroagiscono a tale momento.
Va condivisa la sollecitazione al legislatore a intervenire in un’ottica di «complessiva razionalizzazione di tutti i procedimenti» patrimoniali, non avendo la legge di stabilità «colto l’occasione per regolamentare anche le conseguenze della confisca disciplinata dall’art. 12 sexies l. n. 356 del 1992, che, per la sua natura e per le sue caratteristiche, è destinata a incidere anche sui terzi estranei al procedimento».
1 Cfr. anche la sentenza C. cost., 8.10.1996, n. 335.
2 Secondo i dati forniti dall’Agenzia nazionale alla data del 1°.1.2013 sono stati confiscati definitivamente 12.946 beni immobili, di questi 1.666 sono gravati da ipoteche.
3 Per un primo commento, Menditto, F., Le Sezioni Unite civili sulla tutela sulla tutela dei terzi nella confisca di prevenzione dopo la legge n. 228/12: l'ambito di applicabilità della nuova disciplina, in www.penalecontemporaneo.it, 27.9.2013.
4 Le S.U. richiamano testualmente i commenti che hanno definito il d.lgs. n. 159/2011 un “codice delle misure di prevenzione” e della documentazione antimafia, essendo naufragato l’originario progetto di redigere un “codice antimafia” contenente l’intera legislazione, sostanziale e processuale, di questo settore.