Novità sull’esecuzione forzata
I) Approvata la normativa del sovraindebitamento (d.l. 18.10.2012, n. 179, conv. con mod. in l. 17.12.2012, n. 221), illustrata nell’edizione 2013 di questo Libro, nella materia in esame il legislatore è poi intervenuto con la legge di stabilità 2013 (l. 24.12.2012, n. 228):
sul pignoramento presso terzi (art. 1, co. 20 s.) si rinvia all’ampio contributo in questo Libro, qui ricordate l’equiparazione della mancata risposta del terzo al riconoscimento del credito del debitore indicato nel pignoramento e la soppressione, in caso di dichiarazione contestata, del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, rimesse al g.e. le delibazioni, senza formalità, su sussistenza ed entità del credito;
sul rapporto tra esecuzioni civili e misure patrimoniali di prevenzione per reati di criminalità organizzata (art. 1, co. 194 ss.): si è esteso ai procedimenti pendenti ed alle esecuzioni civili individuali il principio della prevalenza della misura di prevenzione sui diritti reali di garanzia, tutelando i creditori solo nel procedimento di prevenzione o in sede di esecuzione penale.
II) La giurisprudenza di legittimità è intervenuta in materia, nella crescente consapevolezza del ruolo determinante dell’esecuzione per l’effettività della tutela del diritto.
A) Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno:
statuito la stabilità della vendita forzata anche in caso di caducazione ab origine del titolo esecutivo, a tutela del terzo aggiudicatario incolpevole (Cass., S.U., 28.11.2012, n. 21110, in Foro it., 2013, I, 1224, con nota di Longo);
disegnato i rapporti tra esecuzioni civili individuali e misure di prevenzione cd. antimafia (così applicate le novità della l. 24.12.2012, n. 228), riconoscendo la prevalenza della procedura pubblicistica e la necessità, per la tutela del creditore ipotecario, della dimostrazione della sua buona fede in sede di esecuzione penale (Cass., S.U., 7.5.2013, n. 10532);
escluso l’autorizzazione del g.e. per la rinnovazione alla prima scadenza della locazione del bene pignorato (Cass., S.U., 16.5.2013, n. 11830);
esteso il rimedio dell’opposizione ex artt. 617 e 618 c.p.c. agli atti del procedimento di vendita compiuti dal giudice istruttore o dal professionista delegato nel corso di un giudizio di divisione (Cass., S.U., 29.7.2013, n. 18185).
È in attesa di definizione, poi, la questione della sorte del processo esecutivo in caso di caducazione del titolo del procedente, in presenza di interventi assistiti da titolo esecutivo (Cass., ord. 30.1.2013, n. 2240, Foro it. 2013, I, 1951).
B) Per la prima volta la S.C. ha affermato espressamente:
il divieto di azionamento frazionato di un unitario titolo esecutivo, mutuandolo dal divieto di frazionamento della domanda di cognizione, quale espressione di un principio generale di repressione dell’abuso del processo (Cass., 9.4.2013, n. 8576);
che, ex professo affrontata la questione delle modalità di esecuzione su beni in comunione legale tra i coniugi (pacificamente qualificata dalla giurisprudenza di I e II sezione della Corte di cassazione come comunione senza quote), occorre procedere al pignoramento del bene per l’intero e coinvolgere così il coniuge non debitore, salvo il diritto di questi alla metà lorda del ricavato della vendita (Cass., 14.3.2013, n. 6575);
che è ammissibile il pignoramento di un diritto reale di estensione maggiore rispetto a quella effettiva (nella specie, la piena proprietà rispetto al diritto di superficie, avente ad oggetto un immobile di edilizia residenziale pubblica), ma non anche il contrario (Cass., 14.3.2013, n. 6576);
che il principio di raggiungimento dello scopo può costituire parametro di esclusione dell’interesse ad impugnare ex art. 617 c.p.c. un provvedimento per vizi di forma (Cass., ord. 24.5.2013, n. 13038).
C) In merito a principi ermeneutici innovativi recenti:
si è recepita la giurisprudenza del 2012 sull’eterointegrazione del titolo esecutivo giudiziale (Cass., S.U., 2.7.2012, n. 11066, Riv. esecuzione forzata, 2012, 355), ribadendo la necessità di un’indagine estensiva sul giudizio in cui esso si è formato (Cass., 27.8.2013, n. 19587), ma con qualche cautela: ora, rimarcata la necessità che i titoli esecutivi giudiziali siano assolutamente puntuali, si è richiesto che questioni e comandi in apparenza pretermessi possano ricavarsi dal materiale sottoposto alle parti ed al giudice nel processo concluso col titolo da integrare (Cass., 17.1.2013, n. 1027); ora, a certe condizioni, si è ammessa l’integrazione col contenuto di una sentenza resa nel corso del processo, nella parte non dichiarata nulla (Cass., 16.4.2013, n. 9161); ora, si è negata la pronunzia di titoli esecutivi indeterminabili (Cass., 29.8.2013, n. 19884);
in virtù della recente giurisprudenza sugli effetti di immediata estinzione della cancellazione, l’efficacia esecutiva del titolo contro la società cancellata dal registro delle imprese è estesa nei confronti anche dei soci illimitatamente responsabili (Cass., 8.8.2013, n. 18923).
D) Lungo una linea interpretativa che tende a limitare l’accesso alla Cassazione – interpretandosi restrittivamente il presupposto della definitività del provvedimento da impugnare – per esaltare le potenzialità di risoluzione interne allo stesso procedimento di merito, si è esteso il principio dell’inammissibilità del ricorso diretto in Cassazione in presenza di strumenti impugnatori tipici per il provvedimento principale, statuendosi che pure l’ordinanza di estinzione del processo esecutivo, che contenga un (illegittimo, in difetto di accordo in tal senso delle parti) capo di condanna alle spese del debitore, va su tale punto resa oggetto di reclamo e non più di ricorso per cassazione (Cass., 26.8.2013, n. 19540).
E) In ulteriore sviluppo di principi invece già consolidati, si è, poi:
richiamato l’ufficiale giudiziario al rispetto delle sue attribuzioni, sanzionandone – riconosciuta la responsabilità del Ministero, convenuto per il risarcimento del relativo danno – l’esorbitanza consistita nell’arrogarsi la potestà di risolvere questioni giuridiche (Cass., 20.12.2012, n. 23625);
affermata la validità di norme straniere su legittimità del riempimento del vaglia cambiario emesso all’estero a condizioni più vantaggiose, per il creditore, rispetto alla legge italiana (Cass., 14.2.2013, n. 3646);
circa le attribuzioni del g.e.: ribadito che non costituisce questione di competenza quella tra giudici all’interno del medesimo ufficio (Cass., ord. 13.2.2013, n. 3617); negata una riserva di competenza al g.e. per la fase di merito delle opposizioni (Cass., 11.12.2012, n. 22644);
esclusa la pignorabilità di solo alcuni dei beni indivisi ricadenti in una comunione ereditaria (Cass., ord. 19.3.2013, n. 6809);
attribuita al giudice dell’opposizione la competenza ad accertare la mala fede rilevante per la condanna del pignorante ex art. 96 c.p.c., ma con riferimento alla condotta tenuta da quegli nel processo esecutivo e non in quello di opposizione (Cass., 16.4.2013, n. 9152);
affermato che il titolo esecutivo giudiziale formatosi a favore di soggetto poi defunto può azionarsi per l’intero da ciascuno dei coeredi (Cass., 16.4.2013, n. 9158);
esclusa la deducibilità, con opposizione della parte del giudizio concluso col titolo esecutivo giudiziale azionato, della non integrità del contraddittorio in quest’ultimo (Cass., 14.5.2013, n. 11568);
negata l’ammissibilità di motivi nuovi o “riserve” di proposizione di motivi in tutte le opposizioni esecutive (Cass., 29.5.2013, n. 13439).
E) Infine, vi è contrasto circa l’esito del processo esecutivo in caso di cassazione con rinvio della sentenza d’appello costituente titolo esecutivo: si afferma ora l’immediata caducazione del primo (Cass., 7.2.2013, n. 2955), ora l’interinale salvezza, in attesa della definizione del giudizio di rinvio, degli atti del processo compiuti finché è sussistito un titolo esecutivo (Cass., 8.2.2013, n. 3074).