NUNCUPAZIONE
. Nell'antico latino nuncupare significa esprimere a voce, solennemente, e la parola ritorna di nuovo nello stesso senso, per affettazione di eleganza, nelle costituzioni del tempo da Costantino a Giustiniano.
A un significato tecnico-giuridico si arrivò attraverso un versetto delle XII Tavole (VI, 1), che, a proposito della mancipazione e degli altri negozî da compiersi con la pesatura del bronzo non coniato nella stadera (per aes et libram), disponeva: "cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto". Se la traduzione è facile ("quando taluno faccia un nexum o una mancipatio, come la [sua] lingua abbia pronunciato, così sia diritto [fra le parti]"), l'interpretazione è incerta: a parte l'opinione di chi pretende che la norma abbia permesso di fare a meno della pesatura (opinione erronea, perché fino al secolo III d. C. la finzione della pesatura è rimasta), vi è chi vede affermato nella massima il carattere formalistico dei negozî, nel senso che gli effetti della formula sacramentale, pronunciata da chi acquista la cosa o il diritto in presenza del trasmittente e dei testimoni, si svolgano indipendentemente da ogni ricerca intorno alla reale volontà delle parti; e vi è invece chi ritiene che le XII Tavole abbiano voluto consentire di aggiungere alla formula sacramentale altre parole, o di farla precedere da dichiarazioni del trasmittente, in guisa da limitare o trasformare i fini originarî dei negozî (ad es., nel senso che la proprietà tornasse al trasmittente in caso di migliore offerta entro un certo termine, o che del fondo venduto gli restasse l'usufrutto, o che tutto il negozio servisse a garantire un credito, ecc.). Quest'ultima interpretazione è confermata dalla terminologia costante in tema di testamento per aes et libram. Qui la formula sacramentale dell'acquisto era pronunciata da un amico, che fingeva di comperare il patrimonio, ma la vera funzione dell'atto risultava da una dichiarazione precedente del testatore, accompagnata dalla consegna del documento in cui erano scritte le disposizioni. Ora è appunto alla dichiarȧzione del testatore, non mai a quella del preteso acquirente, che si dà il nome di nuncupatio.
Come si vede, la nuncupazione non toglie che il testamento sia scritto: tuttavia si venne più tardi sviluppando una terminologia che distingue fra un testamento per scripturam e uno per nuncupationem, intendendo quest'ultimo come fatto oralmente; così nelle costituzioni del basso impero, forse per errata interpretazione di testi della giurisprudenza classica che volevano dire tutt'altra cosa. E in quest'ultimo senso anche noi parliamo, sia pure per negargli ogni valore giuridico, di testamento nuncupativo.
Bibl.: R. v. Jhering, Esprit du droit rom., trad. Meulenaere, III, Bruxelles 1888, p. 237 segg.; E. Rabel, Nachgeformte Rechtsgeschäfte, in Zeitschr. Savigny Stift., XXIX (1908), p. 242 segg.; P. F. Girard e F. Senn, Manuel élém. de droit rom., 8ª ed., Parigi 1929, p. 310; V. Arangio-Ruiz, Istituz. di dir. rom., 3ª ed., Napoli 1934, pp. 328 e 502.