oblazione
Offerta che consente di definire il contenzioso con modalità particolarmente accelerate. Sul piano sostanziale l’o. implica l’ammissione di responsabilità, sul piano processuale estingue l’illecito per mezzo del pagamento di una somma di denaro. Nell’ambito fiscale è stata introdotta dall’art. 14, l. 4/1929 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie). La richiedibilità era limitata alle contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda e l’istanza poteva essere respinta dall’amministrazione finanziaria, avuto riguardo della gravità del fatto, ovvero della personalità del soggetto agente. Con l’approvazione della l. 689/1981 (Depenalizzazione e modifiche al sistema penale), il legisatore ha riformato l’istituto. Per le violazioni finanziarie meno gravi, punibili solo con l’ammenda o la multa, continuava a operare la l. 4/1929 (ex art. 39, 3° co., l. 689/1981). Per le violazioni finanziarie più gravi, che configuravano il reato d’evasione fiscale (➔) e disciplinate dalla l. 516/1982 (cosiddetta legge ‘manette agli evasori’), punite alternativamante o congiuntamente con l’arresto e la multa, il soggetto attivo poteva accedere all’istituto previsto dall’art. 162 bis c.p. (o. facoltativa). Al fianco dei predetti istituti operava l’o. obbligatoria (ex art. 162 c.p.), per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda. Con il d. legisl. 472/1997 il legislatore supera la dicotomia tra contravvenzioni e violazioni finanziarie, riconducendo l’intero istituto nella disciplina penalistica. L’o. obbligatoria (art. 162 c.p.) è atto dovuto, il contravventore ‛a richiesta’ è ammesso a pagare una somma pari a un terzo del massimo dell’ammenda stabilita, oltre alle spese processuali. L’o. facoltativa rimane nella discrezionalità del giudice, che può consentire al contravventore il pagamento di una somma pari alla metà del massimo dell’ammenda, oltre alle spese del procedimento. I motivi che legittimano il rifiuto sono la gravità del fatto, la pericolosità sociale dell’imputato, la permanenza delle conseguenze del reato.