OICR (Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio)
OICR (Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio) Categoria di intermediari finanziari, comprendente le SGR (➔), le SICAV (➔) e gli OICVM (➔), i quali offrono servizi di gestione collettiva del risparmio disciplinati dal titolo III del TUF (➔), d. legisl. 58/1998. Questi servizi comprendono la promozione, l’istituzione e l’organizzazione di fondi comuni d’investimento (costituiti dal patrimonio autonomo, raccolto tra una pluralità di risparmiatori con la finalità di investirlo sulla base di una predeterminata politica; tale patrimonio viene suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti e gestito a monte, nell’interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi) e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti. Inoltre, questo tipo di servizi comprende la gestione del patrimonio dell’OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l’investimento, avente a oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili. La prestazione dei servizi elencati è riservata alle SGR e alle SICAV, nonché alle società di gestione armonizzate (limitatamente all’attività di gestione del patrimonio dell’OICR).
In particolare, le SGR possono: prestare servizio di gestione di portafogli; istituire e gestire fondi pensione; svolgere attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d’Italia, sentita la CONSOB (➔); prestare servizi accessori, quali custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi, limitatamente alle quote di OICR di propria istituzione; prestare servizio di consulenza in materia di investimenti; commercializzare quote o azioni dell’OICR proprie o di terzi. Le società di gestione armonizzata hanno sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall’Italia, e sono autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.