OICVM [Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari]
OICVM (Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) Intermediari finanziari specializzati nell’investimento collettivo in valori mobiliari, introdotti nell’ordinamento italiano dal d. legisl. 84/1992 (direttiva 1985/611/CEE) e poi disciplinati dal Testo Unico della Finanza (➔ TUF).
Si tratta di organizzazioni il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo in valori mobiliari (strumenti finanziari che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali per es. le azioni di società e altri titoli equivalenti, obbligazioni e altri titoli di debito) dei capitali raccolti presso il pubblico. Il loro funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi; le quote di tali organismi sono riacquistate o rimborsate a carico del patrimonio dell’organismo stesso, su richiesta dei portatori. Rientrano nella più ampia categoria degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (➔ OICR), della quale comprendono i Fondi comuni di investimento mobiliare e le Società di Investimento a Capitale Variabile (➔ SICAV). Queste sono società per azioni a capitale variabile, con sede legale e direzione generale in Italia, aventi per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto, mediante l’offerta al pubblico di proprie azioni; possono delegare poteri di gestione del proprio patrimonio unicamente alle SGR (➔).
Gli investimenti degli OICVM possono essere costituiti da: valori mobiliari e strumenti del mercato monetario (➔) che siano quotati o negoziati su un mercato regolamentato nazionale o di un altro Stato, o di nuova emissione, purché l’ammissione alla borsa valori, o a un mercato regolamentato, sia ottenuta entro un anno dalla domanda; quote di OICVM autorizzati, o di altri organismi d’investimento collettivo le cui regole risultino equivalenti ai requisiti applicabili a un OICVM; depositi presso un istituto di credito rimborsabili a richiesta, oppure che possano essere ritirati con una scadenza non superiore a 12 mesi; strumenti finanziari derivati negoziati su un mercato regolamentato o privatamente; altri strumenti del mercato monetario rispondenti alle esigenze di protezione degli investitori e del risparmio, emessi o garantiti da alcune categorie di emittenti definiti. In linea di principio, gli investimenti di un OICVM non possono superare il 5% delle attività in valori mobiliari o in strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organismo o il 20% delle attività in depositi presso lo stesso organismo. Il limite del 5% può essere rivalutato in base alla qualità dell’emittente o secondo la natura dell’obbligo. Un OICVM non può acquistare azioni collegate a diritti di voto, qualora ciò indichi di avere un’incidenza sull’indipendenza dell’emittente. Infine, non può acquistare più del 10% di azioni senza diritto di voto, di obbligazioni o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso emittente, né più del 25% delle quote di uno stesso OICVM o di ogni altro organismo d’investimento collettivo (il limite può essere superato in caso di circostanze eccezionali).