compensativo, onere
Imposta che gli Stati sono autorizzati ad applicare al fine di evitare i danni all’industria nazionale originati da importazioni in dumping (➔). Gli oneri non devono necessariamente servire a eguagliare il prezzo all’importazione al valore normale del bene, ma devono essere sufficientemente elevati da eliminare il danno all’industria nazionale. In generale, gli oneri c. possono essere applicati dal momento in cui il dumping è accertato e non retroattivamente. La retroattività è accettata solo se il danno all’industria nazionale si è effettivamente verificato e in tal caso gli Stati possono richiedere il pagamento di oneri c. di natura provvisoria. Di norma, gli oneri si applicano al massimo per 5 anni, a meno che non sia accertata specificatamente la necessità di una loro continuazione. Nell’Unione Europea tutta la materia del dumping è sotto la responsabilità della Commissione europea.