ONERI REALI
. Nel diritto medievale, sotto la spinta del diritto germanico e del diritto canonico, gli oneri reali hanno un potente sviluppo: essi consistono in prestazioni, d'ordinario periodiche, che gravano su un fondo per modo che non il proprietario, ma il fondo ne appare come soggetto, e seguono il fondo in qualunque mano sia trasmesso, cessando soltanto con la sparizione del fondo stesso. Prestazioni siffatte non sono giuridicamente configurabili né come servitù né come obbligazioni: non come servitù; perché il proprietario del fondo, su cui l'onere pesa, non è tenuto a non fare o a tollerare che altri faccia, ma è tenuto invece a fare: non come obbligazioni perché manca un vincolo personale tra due o più persone e unicamente tra queste. Gli oneri reali generano un credito e un debito, un credito nell'investito, un debito in chiunque si trovi nel possesso del fondo: gli effetti, anziché restar circoscritti tra la persona che primieramente si è obbligata e quella a cui favore l'obbligazione è sorta, si estendono ad altre persone. Chi gode l'onere reale può farlo valere contro chiunque glielo contenda o glielo limiti; non ha bisogno di rivolgersi contro chi gli ha costituito l'onere, ma si rivolge direttamente contro il terzo inadempiente. L'esecuzione forzata, per il caso che la prestazione formante: l'oggetto dell'onere, venga a mancare, non si attua, come nel caso che la prestazione sia dovuta in seguito a un'obbligazione, mediante un pignoramento seguito da vendita, ma si esplica col sequestro del fondo
La dottrina fu assai incerta nella classificazione giuridica di questi oneri, che partecipano e della natura dei diritti reali e di quella dei diritti di obbligazione, senza rientrare in modo preciso né nell'una né nell'altra categoria. Alcuni scrittori, avendo maggior riguardo all'elemento personale, li chiamarono obligationes iuris germanici; viceversa altri, dando maggior peso all'elemento reale, servitutes iuris germanici. Il De Luca li considera obbligazioni munite d'ipoteca, mentre la rassomiglianza con l'ipoteca è qui affatto artificiale; alcuni ancora li dicono diritti reali di credito o diritti soggettivi reali. L'imbarazzo della classificazione risulta evidente dalla definizione che ne dà la Rota romana, la quale li rappresenta come quaedam servitus e quaedam hypotheca. E tale l'incertezza sulla vera natura giuridica degli oneri reali, che la vediamo rispecchiarsi nelle conseguenze più importanti: così, p. es., mentre qualcuno sostiene che il successore nel possesso del fondo non è tenuto alle prestazioni insolute maturatesi a debito del suo autore, se non in quanto siano assicurate con ipoteca o in quanto egli sia successore a titolo universale, altri difende la tesi diametralmente opposta.
L'onere reale è pubblico o privato: pubblico è quello che lo stato impone per l'alto dominio che gli è attribuito sul territorio statale e prende il nome di tributo fondiario; privato è quello costituito dal proprietario sul fondo suo. Le due specie di oneri che nell'età medievale ebbero più vasta applicazione sono i censi e le decime.
È opportuno notare che, per quanto gli storici del diritto insistano sull'origine germanistica degli oneri reali, dicendoli un istituto che non ha nulla di comune col diritto romano, l'istituto, così fiorente nell'età medievale, non è ignoto al diritto romano. Lasciando pur da parte lo stipendium, il tributum (quando consisteva nella prestazione di un decimo del raccolto si chiamava decuma: nome che riappare poi nella decima regolata dal diritto canonico) e i cosiddetti alimenta a re relicta, oneri tutti di natura reale che si devono prestare dalla cosa e quindi da chi è in rapporto diretto con essa, dal suo possessore o dall'usufruttuario, nei testi della compilazione giustinianea sono rappresentati come oneri reali il vectigal, dovuto dal possessore dell'ager vectigalis, e il solarium, dovuto dal titolare del diritto di superficie o dall'usufruttuario in vece sua. Particolarmente espressivo è il fr. 7 Digesto (XXXVIIII, 4, de publ. et. vect.) il quale premette in vectigalibus ipsa praedia, non personas vectigal solvere debere e conchiude perciò che al possessore attuale è addebitato il vectigal praeteriti tergiporis non pagato dal possessore precedente. Ciò che veramente vi ha di diverso fra il diritto romano e il diritto medievale a questo riguardo è che nel primo, per lo meno nel diritto classico, gli oneri di natura reale hanno tutti origine pubblicistica (anche il diritto di superficie, nella grandissima maggioranza dei casi, era costituito su area pubblica), mentre nel secondo si affermano gli oneri reali di origine privatistica; e ciò che vi ha pur di diverso tra un diritto e l'altro sono l'intensità, la frequenza, la vastità e la varietà di applicazioni di questo istituto entro il Medioevo. Qui prosperò per la mancanza dell'ipoteca e del credito personale, per la difficoltà di provare i crediti, per il poco valore attribuito alla ricchezza mobiliare. Un credito si riteneva sicuro quand'era legato a un immobile: le prime forme di capitalismo commerciale sono legate agli oneri reali, i quali diminuirono d'importanza e di diffusione solamente quando si sviluppò, prima che altrove nelle città marinare italiane, il credito personale e si semplificò il regime dei contratti.
Tra le legislazioni moderne che disciplinano gli oneri reali cfr. Codice sassone, § 505 segg.; Codice civile germanico, § 21105 segg.; Codice civile svizzero, articoli 782-792.
Bibl.: C. Fadda, Teoria generale delle obbligazioni, Lezioni di dir. rom., Napoli 1908; A. Pertile, Storia del dir. ital., 2ª ed., IV, Torino 1893, p. 431 segg.; C. Nani, Storia del dir. privato ital. (a cura di F. Ruffini), ivi 1902, p. 350 segg.; G. Salvioli, Storia del dir. ital., 9ª ed., ivi 1930, p. 492 segg.; A. Solmi, Storia del dir. ital., 3ª ed., Milano 1930, pp. 358, 751 segg.; B. Windscheid, Diritto delle Pandette (trad. e note di C. Fadda e P. E. Bensa), ristampa, IV, Torino 1926; V. Polacco, Le obbl. nel dir. civ. it., 2ª ed., Roma 1915, p. 60 segg.