ONORARIO
Nel linguaggio giuridico e nell'uso comune la parola mercede vale a indicare l'equivalente del servizio prestato nel rapporto di locazione . d'opera, la parola onorario denota il compenso dovuto per le arti e le professioni liberali (avvocato, notaio, medico, precettore, ecc.). Certo, anche l'attività intellettuale può formare oggetto di locazione, e si ammette la validità della pattuizione di un corrispettivo, ma il concetto tradizionale di onorario corrisponde a un compenso dovuto di volta in volta per singole prestazioni secondo una regolamentazione legale (tariffe) o secondo la consuetudine. Se poi il datore e il prestatore di lavoro vengono reciprocamente a vincolarsi in modo stabile, e né l'uno né l'altro possono recedere dal vincolo se non osservando norme e accettando obblighi all'uopo previsti e fissati dalla legge (preavviso di licenziamento, indennità), sorge il concetto economico-giuridico di stipendio (v.), e il rapporto s'inquadra nelle grandi classi dei contratti d'impiego o dei contratti di lavoro (v. impiego; lavoro: Il contratto di lavoro).
I Romani chiamavano merces la controprestazione nella locazione d'opera e mercenarius il prestatore d'opera; nel rapporto tra cliente e patrono ravvisavano un mandato e come mandatarî consideravano il medico, l'architetto, ecc.: come la gratuità era nell'essenza del mandato, così le prestazioni del patrono, del medico erano essenzialmente gratuite, e solo venivano compensate con onorifiche attestazioni (honor, honoris causa, honorarium). Il ministero dell'avvocato si considerò anzi un ufficio pubblico, e, finché durò il rigore della legge Cincia de donibus et muneribus, fu vietato all'avvocato di ricevere alcun compenso; quando, poi, necessità sociali introdussero l'uso di donativi, honorarium si disse l'offerta spontaneamente fatta. Cessata oggi la gratuità quale elemento essenziale del mandato (art. 1737 cod. civ.), l'espressione onorario è rimasta sempre a indicare la retribuzione spettante a chi per libera professione dà ad altri il proprio lavoro intellettuale. E in tale significato, oltre che conservata dall'uso, è entrata nel linguaggio legislativo in aggiunta alle indennità dovute ai professionisti per rimborso di spese. Così, per citare qualche esempio, ai termini della tariffa allegata alla legge notarile 13 febbraio 1913, n. 89, si compensa l'opera dei notai con onorarî fissi, onorarî ad ore, e onorarî proporzionali, oltre i diritti accessori e i rimborsi di spese; il r. decr. 3 maggio 1923, n. 1043, stabilisce quali onorarî siano dovuti ai periti per le operazioni che occorressero a richiesta dell'autorità giudiziaria; l'art. 376 codice Procedura civile e il r. decr. legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione forense, indicano le norme per la determinazione degli onorarî e le indennità dovute agli avvocati e ai procuratori, e precisamente il direttorio di ciascun sindacato di avvocati e procuratori stabilisce ogni cinque anni per la propria circoscrizione i criterî per la determinazione degli onorarî e delle indennità dovute agli avvocati e ai procuratori in materia sia giudiziale sia stragiudiziale, e allo stesso modo provvede il direttorio del sindacato nazionale per la determinazione degli onorarî nei giudizî dinnanzi le giurisdizioni speciali (corte di cassazione, consiglio di stato, corte dei conti, tribunale supremo militare, tribunale superiore delle acque pubbliche, commissione centrale per le imposte dirette). Tali deliberazioni sono approvate dal ministro di Grazia e giustizia.