ORDINE IN DERRATE
. Negli articoli 333-338 il codice di commercio italiano disciplina uno speciale titolo cambiario denominato ordine in derrate. La sua disciplina è sostanzialmente quella della cambiale, salvo che il credito relativo è un credito per la consegna di merci, anziché per il pagamento di una somma di danaro. Le merci vengono indicate nell'ordine in derrate genericamente e non sono specificate, a differenza di quanto ha luogo nei cosiddetti titoli rappresentativi. Questi, difatti, importano anch'essi un diritto di credito per la consegna di merci, ma le merci ivi indicate sono individualizzate, ed è perciò che essi, mentre non sono soggetti a tutte le norme della disciplina cambiaria, hanno efficacia rappresentativa e cioè il loro trasferimento basta a trasferire la disponibilità della merce, costituendo o trasferendo dei diritti reali su di essa.
L'ordine in derrate è fondamentalmente soggetto alle norme cambiarie e costituisce sostanzialmente una cambiale in merci. Come la cambiale, è un titolo di credito all'ordine soggetto a rigorosi requisiti formali e fornito di efficacia esecutiva, che contiene la promessa di mnsegnare o l'invito a consegnare (rivolto a un trattario) una determinata quantità di merci genericamente indicate; il credito relativo è soggetto alle norme proprie dei crediti cambiarî in relazione alle eccezioni che possono essere fatte valere nei suoi confronti. La circolazione del titolo a sua volta è disciplinata dalle norme cambiarie. L'art. 335 del codice di commercio disciplina in modo particolare la scadenza, prevedendo che nell'ordine in derrate debba essere indicato il tempo entro il quale deve farsi la consegna. A differenza della cambiale, quindi, l'ordine in derrate non ha un giorno preciso di scadenza, ma deve fissare il periodo entro il quale la consegna deve essere eseguita e dentro il quale essa può essere richiesta dal possessore del titolo. Questa norma del codice trova la sua spiegazione nella pratica precedente, la quale conosceva delle dilazioni (cosiddetta "tenitura") dopo la scadenza fissata negli ordini in derrate. Stabilendo il periodo entro il quale deve venire eseguita la consegna, il codice, secondo l'opinione più diffusa, ha appunto voluto fondere la scadenza con la tenitura della pratica precedente.
Giunto il termine prefisso nell'ordine, il possessore può rivolgersi contro l'obbligato principale per ottenere, anche in via esecutiva, la consegna delle merci; in difetto ha diritto al risarcimento dei danni. Riferendosi all'ipotesi della esecuzione, l'art. 336 specifica che il possessore può farla compiere col caricamento della derrata per terra o per acqua o col trasporto di essa in altri luoghi di deposito o magazzini. Trattenendola nei magazzini dov'essa si trovava, oltre il tempo espresso nell'ordine, il deposito continua per suo conto. Le spese di consegna, misurazione e pesatura sono, salvo convenzione contraria, a carico di chi deve consegnare; quelle di ricevimento a carico di chi riceve.
Come nella cambiale, anche nell'ordine in derrate, il possessore può contare sulla garanzia degli obbligati in via di regresso; questi tuttavia, secondo la tesi più seguita, sono tenuti solamente al pagamento del valore della merce indicata nell'ordine in derrate. L'art. 338 specifica che il prezzo della derrata non consegnata è regolato, quanto all'indennità e al rimborso, secondo il corso di piazza nel luogo e nel tempo stabilito per la consegna, corso che viene accertato attraverso le norme dell'art. 38.
L'ordine in derrate costituisce un istituto accolto nel codice italiano per venire incontro a esigenze particolari, note specialmente nel commercio degli zolfi in Sicilia. Esso tuttavia va oggi divenendo d'uso più raro in pratica e le sue funzioni sono spesso assolte da buoni di consegna terrestri creati dalla pratica mercantile e non soggetti ai requisiti di forma dell'ordine in derrate e alla sua disciplina. È un istituto particolare alla legislazione italiana e se ne trova traccia soltanto in qualche codice di commercio straniero (Romania, Perù) modellato su quello italiano.
Bibl.: G. Bonelli, La cambiale, in Commentario al Codice di commercio, Milano 1930, III, p. 709 segg.; C. Vivante, Trattato di diritto commerciale, 5ª ed., Milano 1926, III.