ore
In relazione al lavoro, unità di misura temporale della prestazione lavorativa utilizzata come riferimento per la determinazione della retribuzione. Le o. possono essere definite su base giornaliera, settimanale, mensile o annuale. Nella maggior parte dei Paesi occidentali, le o. lavorative settimanali considerate normali sono 40, con un’ampia variazione nella possibilità di ricorrere alle o. di lavoro straordinario (➔) e nel loro premio salariale.
Le o. di lavoro sono determinate da una combinazione di regolamentazione e contrattazione collettiva, che generalmente definisce un numero di o. inferiori rispetto al massimo legale. Nelle economie occidentali si è assistito a una riduzione tendenziale delle o. lavorate annualmente da circa 3000 nel 1870 a una media tra le 1500 e le 2000 nel 1990, questo anche a seguito dell’introduzione del limite giornaliero di 8 o. in molti Paesi nel periodo successivo alla Prima guerra mondiale. A partire dagli anni 1980, il declino dell’orario lavorativo è fortemente rallentato e le o. sono addirittura cresciute in alcuni casi (Stati Uniti e Svezia). Si osservano, inoltre, profonde differenze tra Paesi nel numero di o. annue, che nel 2005 variavano tra le 2393 della Corea e le 1360 della Norvegia. Nel corso degli ultimi decenni del 20° sec., in alcune nazioni sono stati attuati esperimenti di riduzione della settimana lavorativa, per es. in Francia con la legge di M. Aubry del 1998, che ha reso obbligatorio il passaggio alle 35 o. settimanali.
Dal 2003 la disciplina delle o. di lavoro è in Italia contenuta nel d. legisl. 66/2003 (di attuazione delle direttive europee 1993/104/CE e 2000/34/CE), che stabilisce che l’orario di lavoro normale è di 40 o. settimanali (regime legale), anche se esso può essere ridotto dalla contrattazione collettiva (regime contrattuale). Quest’ultima può fissare l’orario settimanale come durata media delle prestazioni in un periodo non superiore all’anno e con la possibilità di compensare orari settimanali differenti nel periodo prescelto, consentendo alle imprese di aumentare le prestazioni lavorative in periodi di intensa attività produttiva, senza necessariamente ricorrere al lavoro straordinario. La durata massima settimanale non può comunque superare nel complesso le 48 o. per ogni periodo di 7 giorni.
Dal punto di vista del lavoratore, la scelta del numero di o. dipende dal salario e dalle preferenze nei confronti del consumo e del tempo libero (➔ tempo libero; lavoro, offerta di), anche se in generale tale scelta si riduce a quella tra lavoro a tempo pieno (➔ full time), parziale (➔ part time) e non lavoro. Le imprese aggiustano la quantità domandata di lavoro agendo sui margini estensivi (numero di persone assunte) o su quelli intensivi (media delle o. lavorative di ogni addetto). In considerazione dei diversi costi delle due componenti (➔ lavoro, costo del) nel decidere la domanda di lavoro (➔ lavoro, domanda di) risolvono un trade off (➔) tra o. e occupati con l’obiettivo di minimizzare i costi di produzione. All’aumentare dei costi fissi del lavoro, le aziende accrescono il margine intensivo e riducono quello estensivo.
Le o. di picco (peak load) sono momenti della giornata in cui la domanda di un determinato bene o servizio è massima. Spesso viene attuata una discriminazione di prezzo (➔ peak load pricing), fissando livelli più alti rispetto alle o. fuori picco in cui la domanda è più bassa, con l’obiettivo di ridurre il consumo nei periodi di punta. Applicazioni frequenti riguardano l’energia elettrica o il trasporto pubblico locale.